Tassazione separata delle somme percepite nell’ambito di una transazione novativa

Tassazione separata delle somme percepite nell’ambito di una transazione novativa, ancora una conferma dalla Commissione Tributaria provinciale di Firenze.

Con sentenza n. 1332 del 26/10/2015 la Commissione Tributaria provinciale di Firenze consolida il proprio orientamento, già espresso con sentenza n. 1259/2015, volto a ritenere assoggettate a tassazione separata le somme percepite da un lavoratore nell’ambito di una transazione novativa, stipulata con il datore di lavoro, avente ad oggetto la rinuncia alla postazione di lavoro, dietro rimessa di una somma di denaro.

La vicenda prende avvio dal riconoscimento giudiziale di un rapporto di lavoro subordinato tra un lavoratore dipendente di una cooperativa appaltatrice di servizi ferroviari e le società Trenitalia Spa, RFI Spa, per effetto di accertamento di illecita intermediazione di manodopera (art. 1, comma 3, L. 1369/1960).

Successivamente il lavoratore e le società ferroviarie hanno stipulato una transazione generale novativa, nell’ambito della quale era convenuta la rinuncia alla postazione di lavoro da parte del lavoratore dietro rimessa in suo favore da parte di Trenitalia Spa, RFI Spa di una somma di denaro, corrisposta al netto della ritenuta fiscale.

Il lavoratore ha sottoposto la somma ricevuta a tassazione ordinaria, successivamente, ritenendo corretto il regime della tassazione separata, ha invocato il rimborso della imposta Irpef, pagata in eccesso, nonché di seguito, a fronte del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, ha adito, con il patrocinio dell’Avv. Emanuela Manini, la Commissione Tributaria provinciale di Firenze.

La Commissione adita, con sentenza n. 1332/2015 del 26/10/2015 ha accolto le ragioni del contribuente, così argomentando: “L’art. 46 del T.U.I.R., prima della emanazione del D.Lgs 314/1997, stabiliva che fossero da considerarsi redditi da lavoro dipendente quelli che derivavano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

L’art. 32 del Dl 41/95 ha modificato l’art. 16, lett. a) e c) del DPR 917/86 prevedendo l’assoggettamento a tassazione separata delle somme e dei valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria o di transazioni, relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.

A seguito di tale modifica discende che le somme, comunque percepite a titolo di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso, siano da ritenere soggette a tassazione separata, ai sensi dell’art. 16 c. 1 del TUIR, ora art. 17, nonché a ritenuta a titolo di acconto Irpef, ai sensi dell’art. 23 stesso decreto.

Ebbene, dall’esame della documentazione versata in atti, e precisamente dall’atto di transazione, si può legittimamente sostenere che la somma corrisposta dalle società ferroviarie sia connessa e dipendente dal rapporto di lavoro, proprio perché nascente dallo stesso e teso alla definizione transattiva del medesimo.

È lo stesso dato normativo che consente di affermare che nel reddito di lavoro siano da ricomprendere le somme e valori percepiti dal lavoratore nel periodo ed in relazione consequenziale al rapporto di lavoro”.

Attesa la soccombenza, l’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite.

Avv. Emanuela Manini

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Allegati: sentenza n. 1332/2015

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