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Tag Archives: Tribunale di Ancona
Commento alla sentenza n. 457/2009 del Tribunale di Ancona Sez. Lav.
Scatti di anzianità nei contratti di formazione e lavoro. Una vicenda ancora aperta dopo le recentissima sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 11605/2009.
Commento alla sentenza n. 457/2009 del Tribunale di Ancona, Sez. Lav.
Come noto, la recentissima sentenza n. 11605/2009 della Corte di Cassazione, interrompendo l’ampio e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di anzianità di servizio nei contratti di formazione e lavoro, ha espressamente affermato il principio di diritto, secondo cui: “Non si pone in contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984, conv. in l. 863/1984 – secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato – il contratto collettivo – nella specie, Accordo interconfederale 18/12/1998, paragrafo 7.5, e CCNL dei dipendenti delle ferrovie statali 7/7/1995, punto 5.2 – che, nel disciplinare gli aumenti retributivi periodici, esclude l’utile computato del periodo di formazione lavoro, siccome la disposizione non nega l’anzianità di servizio stabilita dalla legge, ma si limita a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti che hanno dato un apporto ridotto alla produttività aziendale a causa dellas specificità del rapporto di formazione lavoro”.
Pure a fronte della revisione con la citata sentenza del precedente orientamento espresso dalla Suprema Corte, una interessante sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Ancona, sez. lav. n. 457/2009, non esita a criticarne la portata, rilevando come gli argomenti invocati nella citata decisione non appaiono affatto convincenti.
In particolare, il Tribunale di Ancona, dopo essersi soffermato sugli aspetti motivazionali della sentenza della Corte di Cassazione, sollevando rilevazioni critiche, chiude il cerchio del proprio ragionamento cogliendo la intrinseca contraddizione, insita nella tesi della richiamata cassazione, secondo cui “una norma come l’art. 3 comma 5 D.L. 726/1984, il cui tenore letterale impone che “il periodo di formazione e lavoro sia computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell’esecuzione del contratto di formazione e lavoro” e quindi che “il lavoratore (debba) considerarsi assunto alla data di stipulazione del contratto di formazione e lavoro per tutti gli effetti che la legge o il contratto collegano a tale evento” sarebbe (formalmente e sostanzialmente) rispettata laddove vengano differenziati “ai fini di determinati istituti negoziali, retributivi…il periodo della formazione e lavoro rispetto a quello di lavoro ordinario”, in particolare non computando il primo periodo (proprio) ai fini degli “scatti”, e cioè dell’istituto retributivo più tipicamente e direttamente collegato alla maturata anzianità”.
In definitiva, rileva condivisibilmente il Tribunale di Ancona che le discriminazioni operate con riguardo ad istituti che richiamino l’anzianità, destinati a protrarsi per tutta la durata del rapporto di lavoro, violano la norma imperativa dell’art. 3, comma 5, DL 726/1984, la quale, con la espressa previsione, in esso contenuta, ha inteso evitare proprio tali discriminazioni nei confronti dei lavoratori in oggetto.
E non vi è dubbio che il mancato computo del periodo di formazione e lavoro, ai fini degli “scatti”, ovvero “dell’istituto retributivo più tipicamente e direttamente collegato alla maturata anzianità” finirebbe con il protrarre, per tutta la durata del rapporto di lavoro, i suoi effetti penalizzanti, in palese violazione del dettato legislativo.
Avv. Emanuela Manini
Scatti di anzianità nei contratti di formazione e lavoro
EM/mg scatti anzianità nei contratti di formazione e lavoro (commento sentenze n. 820-09 e 82-10)
Scatti di anzianità nei contratti di formazione e lavoro.
Orientamento del Tribunale di Firenze, Sez. Lav., a fronte della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav. n. 11605/2009. Commento alle sentenze n. 820/2009 e n. 82/2010 del Tribunale di Firenze, Sez. Lav.
I giudici del lavoro del Tribunale di Firenze, investiti delle controversie, aventi ad oggetto il diritto di dipendenti di Trenitalia Spa al computo della anzianità di servizio che tenga conto del periodo in regime di contratto di formazione e lavoro ai fini degli aumenti periodi di anzianità, a fronte del mutato indirizzo giurisprudenziale, inaugurato con la sentenza della Corte di Cassazione n. 11605/2009, ha assunto con due recentissime sentenze posizioni contrastanti, sulle quali pare opportuno riflettere.
In particolare, con sentenza n. 82/2009, il Tribunale di Firenze, investito della questione con ricorso promosso da un dipendente di Trenitalia Spa, patrocinato dall’Avv. Emanuela Manini, confermando la posizione assunta più volte dal predetto Tribunale, nonché in linea con la consolidata tesi della Suprema Corte (v.di per tutte Cass. Civ. n. 10961/2000) ha ribadito che “Il computo della anzianità collettiva di parte ricorrente debba essere effettuato non solo in relazione agli effetti che la legge ricollega direttamente al decorso del tempo, ma anche a quelli derivanti a suo favore dalla contrattazione collettiva che prevede gli scatti biennali di anzianità (Cass. n. 11309/2000)”.
Quanto alla interpretazione, cui è pervenuta la Cassazione con la citata sentenza n. 11605/2009, secondo cui è consentito “all’autonomia collettiva differenziare, ai fini di determinati istituti negoziali, retributivi e non, il periodo di formazione e lavoro rispetto a quello di lavoro ordinario”, il Tribunale adito ha ritenuto di non condividere tale evoluzione giurisprudenziale, atteso che la stessa, a suo giudizio, apre la possibilità di una differenziazione tra istituti in palese contrasto con il tenore letterare del comma 5 dell’art. 3 D.L. n. 726/1984, il quale dispone che il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione in rapporto a tempo indeterminato. Una diversa soluzione, prosegue il Tribunale di Firenze “sarebbe contraria al principio della interpretazione letterale, in quanto l’espressione è “computato nell’anzianità di servizio” riferita al periodo del contratto di formazione lavoro non contiene alcuna limitazione, che sarebbe stata invece necessaria, essendo prevalentemente contrattuali le ipotesi in cui l’anzianità ha rilievo, se il legislatore avesse voluto limitare la portata della norma”.
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Di diverso avviso si è mostrato altro giudice del Tribunale di Firenze il quale, investito della stessa questione con ricorsi, promossi anch’essi da dipendenti Trenitalia Spa, in ossequio al mutato orientamento giurisprudenziale di legittimità, con sentenza n. 82/2010, ha rigettato la domanda dei ricorrenti, compensando le spese di lite.
In particolare, il giudice adito, pure premettendo che “l’interpretazione letterale dell’art. 3, comma 5L. n. 863/1984 deporrebbe a sostegno della tesi attrice non contenendo tale disposizione alcuna limitazione della propria portata normativa”, rileva tuttavia come nella questione non possa prescindersi dall’autorevole intervento della Corte di Cassazione, con sent. n. 11605/2009, nell’ambito del quale, osserva il Giudice del lavoro, “La Corte ha posto in particolare rilievo la distinzione tra l’incidenza della norma legale richiamata rispetto all’anzianità di servizio del lavoratore sin dalla sua assunzione con CFL (conseguente alla retrodazione del rapporto sin dall’assunzione con CFL) rispetto alla peculiare differenziazione del periodo di formazione e lavoro ai fini di determinati istituti, di natura retributiva o meno, rientrante nei poteri dell’autonomia collettiva”.
Di qui, in adesione al citato richiamo giurisprudenziale, il Tribunale ha rigettato le domande dei lavoratori.
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Il contrasto giurisprudenziale in atto tra i giudici di merito (si veda anche Tribunale di Ancona, sent. n. 457/2009) mostra all’evidenza come la questione dei contratti di formazione e lavoro sia ancora aperta dopo il recente intervento della Suprema Corte, e meriti una ulteriore riflessione, anche in sede di giudizio di legittimità, magari attraverso la investitura delle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali pongano fine, anche nell’interesse dei lavoratori, soggetti a un diverso trattamento economico in ragione della oscillazione giurisprudenziale, al sofferto percorso degli scatti di anzianità nei contratti di formazione e lavoro.
Avv. Emanuela Manini
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