Sentenza Corte di Cassazione n. 26893

EM/mg commento assicurazione per infortuni sul lavoro e malattie professionali, breve commento sent. cass. sez. lav. n. 26893 del 21.12.2009

ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E PER LE MALATTIE PROFESSIONALI. PATOLOGIA AD ORIGINE “MULTIFATTORIALE”, OVVERO ADDEBITABILE SIA A RISCHIO LAVORATIVO CHE EXTRALAVORATIVO (TABAGISMO). INDENNIZZABILITÀ DELLA MALATTIA QUANDO RISULTI ACCERTATO CHE ESSA HA AVUTO ORIGINE DALLA ESPOSIZIONE LAVORATIVA ANCHE IN CONCORSO CON LA ESPOSIZIONE AL FUMO DI SIGARETTA. BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE, SEZ. LAV., N. 26893 DEL 21/12/2009.

Con una recentissima sentenza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi nel caso di patologie, ad origine multifattoriale, quali le patologie tumorali, le quali hanno, o possono avere, una origine professionale, in ragione della esposizione presso l’ambiente di lavoro a fonti di rischio.

Il caso prende avvio dal ricorso promosso da un lavoratore avverso l’Inail, avente ad oggetto la domanda di costituzione di rendita vitalizia, attesa la contrazione, a suo dire, di una patologia polmonare, da imputarsi alla attività lavorativa (esposizione a sostanze inquinanti presso un impianto petrolchimico).

Accolto il ricorso in primo grado, lo stesso, a seguito di impugnazione, promossa dall’Inail, era rigettato dalla Corte di Appello in accoglimento delle argomentazioni sostenute dall’Inail, nonché attese le risultanze della consulenza medica, nel corso della quale era emersa la esistenza del fattore di rischio extralavorativo, costituito dal tabagismo dell’assicurato.

La Corte di Cassazione, investita della controversia nel terzo grado di giudizio, ha accolto il ricorso del lavoratore, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali in materia (Cass. Civ. sent. 14023/2004), secondo cui per il caso di patologia a genesi multifattoriale costituisce onere dell’Inail fornire la prova che “la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa, deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l’intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura pravalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia”.

Di qui, conclude la Cassazione nel senso “che intanto può essere esclusa l’indennizzabilità della malattia denunciata in quanto l’Inail dia la prova rigorosa che la malattia ha avuto come unica causa il fumo di sigaretta, mentre la malattia sarà indennizzabile ove risulti che essa ha avuto origine dalle sostanze cui il lavoratore era esposto ovvero da entrambe le cause”.

In definitiva, nell’ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale il tumore, la sussistenza di nesso di causalità relativo alla origine professionale della patologia necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può anche essere data in via di probabilità, seppure “qualificata”, nel senso che possa essere verificata attraverso elementi idonei atti a fornire la specifica dimostrazione della idoneità della esposizione al rischio a provocare l’evento morboso.

In un contesto di tale natura ruolo determinante assumerà, nel concorso con gli altri elementi, la valutazione del consulente tecnico di ufficio, al quale spetterà chiarire la idoneità della attività lavorativa specifica alla determinazione della patologia neoplastica, seppure in concorso con altri fattori extralavorativi (v.di anche Cass. Civ. 3152/1999).

Avv. Emanuela Manini

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