Scatti di anzianità nei contratti di formazione e lavoro, sentenza n. 20074.10 suprema corte di cassazione

EM/mg commento scatti di anzianità nei contratti di formazione e lavoro sent. n. 20074.10 corte di cassazione, se. Unite

SCATTI DI ANZIANITA’ NEI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO. UNA STORIA FINITA CON LA PRONUNCIA N. 20074/2010 DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE.

Mentre scrivo queste righe, la notizia della pubblicazione della sentenza n. 20074/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è ormai nota a tutti coloro che hanno mostrato interesse alla vicenda.

Nondimeno, non posso esimermi dall’unirmi al coro di soddisfazione per il contenuto della citata sentenza la quale, ponendo fine alla controversa vicenda degli scatti di anzianità nei contratti di formazione e lavoro, ha riaffermato il principio di diritto, secondo cui la disposizione contenuta nell’art. 3, commi 5 e 12, D.L. 726/1984, convertito con modificazioni nella L. 863/1984, la quale dispone che in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione deve essere computato nella anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini della attribuzione di emolumenti che traggono fondamento nella sola contrattazione collettiva, come per il caso degli aumenti periodici di anzianità.

La sentenza della Corte di Cassazione, a parte la sua portata dirimente del contrasto giurisprudenziale insorto, si distingue per le considerazioni espresse a sostegno della posizione assunta, nell’ambito delle quali è richiamata la natura del C.F.L., e le penalità in esso contenute (quali la sua durata a tempo determinato) a cui il dettato legislativo ha inteso ovviare con la previsione legislativa, di cui si discute.

E’ così, si legge nella sentenza: “Mette conto rilevare che il contratto di formazione e lavoro ha una sua intrinseca precarietà per essere a termine, cfr Cass. Civ. Sez. Lav. 22 giugno 2005 n, 13362, che ha sottolineato che il contratto di formazione e lavoro è, per definizione legale, un contratto a termine e nessuna previsione legislativa assicura automaticamente la trasformazione del rapporto in difetto dei requisiti e degli elementi costitutivi per la sua novazione oggettiva, tassativamente indicati dall’art. 3 cit.

Ma nello stesso tempo la formazione del lavoratore è un valore non solo per quest’ultimo, la cui professionalità da essa trae occasione di miglioramento, ma anche per il datore di lavoro – imprenditore che investe in un fattore importante della produzione: le conoscenze e le abilità professionali dei lavoratori, il saper fare che è la condizione indispensabile per poter fare.

Ed allora il legislatore ha inteso tutelare la formazione conseguita anche con questa prescrizione di riequilibrio, in qualche misura, della mancanza di stabilità del rapporto di formazione e lavoro (in quanto a termine), con l’equiparazione della formazione e lavoro a lavoro tout court quando – e se – il rapporto di formazione e lavoro si trasforma in (o è seguito, entro certi limiti di tempo, da) un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. E questa equiparazione ha posto con prescrizione di carattere generale, a tutto campo senza limitazione alcuna.”.

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Giunti a questo punto, non resta dunque che invitare tutti i lavoratori che abbiano stipulato contratti di formazione e lavoro, in seguito convertiti in contratti di lavoro ordinario, ad invocare nei confronti del proprio datore di lavoro il computo del predetto periodo di formazione nella anzianità di servizio, con ogni consequenziale effetto, sia ai fini giuridici che ai fini economici.

Avv. Emanuela Manini

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