Ricongiunzione di periodi lavorativi in diverse gestioni assicurative

TRASFERIMENTO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE NEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI IN FAVORE DI SOGGETTI ISCRITTI PRESSO ORDINAMENTI SOSTITUTIVI ED ESCLUSIVI DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (AGO) NONCHE’ NEI FONDI SPECIALI ELETTRICI, TELEFONICI E VOLO. ART. 12, COMMI SEPTIES – UNDECIES D.L. 78/2010, CONVERTITO IN L. 122/2010 IN MATERIA DI RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI. CHIARIMENTI APPORTATI ALLA NORMA DALLA CIRCOLARE INPS N. 97 DEL 22/7/2011.

Come noto, l’art. 12 rubricato “Interventi in materia previdenziale” commi septies-undecies, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 innovando in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi accesi presso Fondi di previdenza, diversi dall’Inps, ha disposto che a decorrere dal 1/7/2010 alle ricongiunzioni di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso forme obbligatorie di previdenza sostitutiva dell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, gestita dall’Inps, o che abbiano dato luogo all’esclusione o all’esonero da detta assicurazione, si applicano le disposizioni in materia di ricongiunzione onerosa, di cui all’art. 2 L. 29/1979, da determinarsi nella misura del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri di cui all’art. 13 L. 1962/1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate nella gestione/gestioni da ricongiungere (art. 2, comma 3, cit.).

Il citato art. 12 ha altresì stabilito che le stesse modalità di ricongiunzione (onerosa) debbano applicarsi, a partire dal 1/7/2010, per il caso di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza dei dipendenti dell’Ente Nazionale Energia elettrica e delle aziende elettriche private, nonché dei dipendenti di società addette a servizi di telefonia e del settore Volo.

Ne discende che con effetto dal 1 Luglio 2010 il trasferimento delle contribuzioni dalle predette gestioni previdenziali al Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti, da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 12, comma 12 septies, L. 122/2010, comporta il versamento di un onere a carico dei richiedenti, secondo i criteri della ricongiunzione, di cui all’art. 2 L. 29/1979.

L’art. 12 comma undecies della citata legge ha inoltre abrogato tutte le disposizioni che regolavano le operazioni di trasferimento gratuito della contribuzione al FPLD dei vari ordinamenti pensionistici dei dipendenti pubblici, con decorrenza dal 31/7/2010 (data di entrata in vigore della L. 122/2010).

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Fra le disposizioni abrogate, a far data dal 31/7/2010, dall’art. 12, comma undecies, rientra la L. n. 322/1958, rubricata “Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell’accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza”, la quale, in un unico articolo, prescriveva agli ordinamenti previdenziali sostitutivi ed esclusivi dell’AGO di costituire la posizione assicurativa nel FPLD in favore dei lavoratori iscritti a dette forme pensionistiche e cessati dal servizio prima di avere raggiunto il diritto a pensione.

Attesa la abrogazione della L. 322/1958, la cui efficacia deve intendersi estesa anche agli iscritti presso i Fondi Elettrici, telefonici e Volo, con decorrenza dal 31/7/2010, ne discende che sarà ancora consentito il trasferimento delle posizioni assicurative nel FPLD dell’Inps, a titolo gratuito, limitatamente ai casi in cui l’obbligo del versamento contributivo nei Fondi di previdenza sostitutivi ed esclusivi dell’AGO, nonché nei Fondi Elettrici, telefonici, Volo, sia venuto meno in data antecedente al 31/7/2010 ed a condizione che l’anzianità contributiva complessivamente maturata dagli interessati alla data dell’ultimo contributo fatto valere nel rispettivo Fondo risulti inferiore a quella prevista per liquidare il trattamento pensionistico a carico dello stesso.

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L’Inps, con circolare n. 97 del 22/7/2011 ha chiarito in materia che “coloro che abbiano concluso il rapporto assicurativo con il Fondo entro la data del 30 luglio 2010 senza avere perfezionato tutti i requisiti richiesti per l’accesso al pensionamento a carico del rispettivo Ordinamento speciale e che – per effetto dell’applicazione della legge n. 322/1958 – acquisiscano il titolo alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD, potranno – a domanda, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare – trasferire la contribuzione dal Fondo, laddove la stessa abbia già dato luogo al trasferimento oneroso, in base al disposto dell’articolo 12, comma 12 septies, della legge n. 122/2010 ed alla liquidazione della pensione a carico del FPLD.

Analogamente, coloro che – non avendo perfezionato il diritto a pensione sulla base della sola contribuzione maturata nel Fondo speciale – si siano invece avvalsi dell’art. 2 della legge n. 29/1979 per ricongiungere nel Fondo stesso i periodi contributivi fatti valere in altre gestioni pensionistiche, potranno – esclusivamente a domanda ed entro il suddetto termine di 120 giorni – chiedere l’applicazione della legge n. 322/1958, per trasferire la contribuzione dal Fondo all’AGO anche se la contribuzione ricongiunta sia già stata utilizzata per liquidare la pensione a carico del Fondo stesso, sempre che i requisiti di trasferibilità risultino perfezionati entro la medesima data del 30 luglio 2010, ed a condizione che l’operazione di ricongiunzione non si sia perfezionata con il pagamento dell’intero onere”.

Da ultimo ha precisato l’Inps che in tutti i casi in cui le condizioni di trasferibilità della contribuzione risultino perfezionate alla data del 30/7/2010, dovrà farsi luogo alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD in base alla L. 322/1958, su richiesta degli interessati, ovvero all’atto di definizione della domanda di pensione.

Avv. Emanuela Manini

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