Pignorabilità della pensione

Pignorabilità delle pensioni, il punto della situazione.

Ci vengono richiesti chiarimenti sulla pignorabilità delle pensioni, con particolare riguardo alla misura delle somme non pignorabili nonché alla pignorabilità del trattamento pensionistico, che sia accreditato su conto corrente.

Sul punto, sussiste un interesse pubblico, quale diretta estrinsecazione del criterio di solidarietà sociale, posto a fondamento della tutela di cui all’art. 38 Cost. (“I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”) a che il pensionato goda di un trattamento “adeguato alle esigenze di vita” e che tale pubblico interesse impone la compressione del diritto di terzi a soddisfare le proprie ragioni creditorie sulla pensione, seppure non in maniera totale ed indiscriminata, tanto che si è limitata la impignorabilità alla sola parte della pensione che valga ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (v.di Corte Cost. 506/2002).

Quanto alla individuazione in concreto dell’ammontare della parte di pensione idoneo ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato (art. 38 Cost.), in difetto della indicazione legislativa dell’ammontare della quota impignorabile della pensione, secondo la giurisprudenza, cui spetta la individuazione del reddito minimo indispensabile a far fronte alle ordinarie incombenze e necessità di vita del soggetto, secondo la comune esperienza, la misura dell’assegno sociale (nell’anno 2014, pari ad euro 447, 61 mensili) costituisce importo adeguato a garantire le minime esigenze di vita del pensionato (esborsi per alimentazione di sopravvivenza, vestiario, spese per abitazione), e come tale assolutamente impignorabile, per inesistenza di una parte eccedente il minimo indispensabile per quei fini.

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Un aspetto di recente attualità riguarda la pignorabilità della pensione per il caso in cui la stessa sia versata su un conto corrente o su un libretto di deposito.

L’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che quando la pensione sia accreditata su c/c o su libretto postale, essa perde la sua peculiarità, confondendosi con il restante patrimonio dell’esecutato e come tale è pignorabile per l’intero.

Un orientamento minoritario, al contrario, ritiene che la natura privilegiata del rateo pensionistico permanga anche se esso venga accreditato su c/c o libretto di deposito, purchè la natura del credito sia immediatamente riconoscibile, per denominazione ed importo, oltrechè per assenza di voci diverse dall’accredito della pensione.

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Da ultimo, si osserva che con la entrata in vigore della L. 214/2011 è stato imposto ai pensionati il ricevimento della pensione, se di entità superiore a 1.000,00 euro, su c/c o libretto di deposito, con la conseguenza che essa è destinata a confondersi con il restante patrimonio, perdendo la sua eminente fruizione assistenziale.

Della legittimità della norma che impone l’accredito della pensione, di entità superiore a 1.000,00 euro, su c/c o libretto di deposito, con ordinanza del 12/2/2014 del Tribunale di Lecce è stata investita la Corte Costituzionale, la quale sarà chiamata ad esprimersi sulla compatibilità della norma con gli artt. 38 (diritto all’assistenza sociale) e 3 (principio di ragionevolezza) della Costituzione.

Avv. Emanuela Manini

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