Novità Luglio 2018 in materia di lavoro e previdenza

DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO, RICONOSCIMENTO DELLA ANZIANITA’ DI SERVIZIO.
Il lavoratore che, a seguito della stipulazione di un contratto di lavoro a termine, venga assunto con un nuovo contratto a tempo indeterminato, ha diritto a vedersi riconosciuto il tempo in cui la attività lavorativa è stata svolta a tempo determinato. In particolare, qualora siano riconosciute maggiorazioni retributive in base alla anzianità di servizio, le stesse spettano al lavoratore inizialmente assunto con un contratto a termine ( Cass civ 7112/2018).
Avv Emanuela Manini.#contrattotermine

TRASFERIMENTO DI AZIENDA , AI SENSI DELL’ART 2112 CC, SECONDO IL TRIBUNALE DI ROMA.
Si configura come trasferimento di ramo di azienda, ai sensi dell’art 2112 cc, la fattispecie della cessione di un gruppo organizzato di lavoratori per fornire un servizio caratterizzato ed economicamente valutabile,senza che assuma rilevanza la eventuale incapacità del ramo di azienda a produrre un risultato finale autonomo nell’appalto accedente alla cessione. I lavoratori “trasferiti” conservano i diritti economici e normativi maturati al momento del trasferimento. ( Trib Roma 1647/2018).
Avv Emanuela Manini.#trasferimentoazienda

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER MOTIVI OGGETTIVI, CRITERI DI SCELTA COLLETTIVI.
Nel caso di licenziamento intimato ad un lavoratore per motivi oggettivi( riduzione dell’appalto di pulizia), in presenza di altri lavoratori con mansioni fungibili, devono trovare applicazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e della anzianità di servizio, applicati nei licenziamenti collettivi. Il licenziamento è pertanto illegittimo se non si sono stati rispettati tali criteri ed il lavoratore ha diritto alla indennità risarcitoria.( Cass Civ 19732/2018).
Avv Emanuela Manini.

RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER I SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE, LEGITTIMA SOLO SE DI DURATA LIMITATA.
La riduzione del trattamento economico dei soci lavoratori di cooperative, previsto dall’art 6 legge 142/2001, sotto i valori minimi previsti dal contratto collettivo, è legittima solo se costituisce una misura per contrastare la crisi aziendale ed ha durata limitata nel tempo. Qualora la riduzione dello stipendio non abbia una indicazione di durata, la delibera di riduzione adottata dalla cooperativa è illegittima, con conseguente diritto del lavoratore al ripristino della retribuzione piena. ( Cass civ 19096/2018).
Avv Emanuela Manini.#retribuzionesociolavoratore

ASSEGNO DI INVALIDITA’ CIVILE, A CHI SPETTA?
L’assegno mensile di assistenza agli invalidi civili spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 ed i 66 anni e 7 mesi, con una riduzione della capacità lavorativa tra il 74 ed il 99%, che siano titolari di un reddito personale inferiore, per il 2018, ad euro 4853,29, con la conseguenza che l’assegno mensile, per i titolari di reddito sotto la soglia sopraindicata, viene ridotto fino al raggiungimento del limite reddituale previsto.
Avv Emanuela Manini. #invaliditàcivile

RIEPILOGO DELLE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO( DL 87/2018).
Queste le novità in materia di contratti a termine e di licenziamenti: scende da 3 a 2 anni la durata massima del contratto a termine; è ridotto da 5 a 4 il numero dei rinnovi; vengono reintrodotte le causali per i contratti di durata superiore a 12 mesi; sono esclusi i contratti stagionali; è innalzato da 120 a 180 giorni il termine di decadenza per la impugnazione; la indennità per licenziamento ingiustificato viene innalzata, da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità; il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di 0,5 punti percentuali per ciascun rinnovo del contratto.
Avv Emanuela Manini.#decretodignità

CONTRATTI A TERMINE, DAL 14 LUGLIO 2018 TORNANO LE CAUSALI. Con la entrata in vigore del DL 87/2018 il contratto a termine “libero” potrà essere stipulato solo per i primi 12 mesi; successivamente si potrà stipulare un contratto a termine per due motivazioni: 1) “ esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria” 2) “necessità temporanee ed oggettive, estranee alla attività ordinaria, o per esigenze sostitutive di altri lavoratori”. La novità si applica ai nuovi contratti ed a quelli in corso in caso di proroghe o rinnovi. Avv Emanuela Manini. #contrattiatermine

REGIME DELLA TRASFERTA DEI LAVORATORI, ANCORA UNA PRONUNCIA SULLA ESENZIONE.
Quando nel contratto di lavoro è specificata la sede di lavoro e la indennità di trasferta è corrisposta in relazione alle giornate effettive di lavoro all’esterno, si applica l’art 51, comma 5 del TUIR, ovvero esenzione fiscale e contributiva della indennità corrisposta fino ad euro 46,48 ( euro 77,47 per le trasferte all’estero).Lo ha stabilito la Corte di cassazione con sentenza 16263/2018. Le aziende che hanno sottoposto la indennità di trasferta al regime fiscale e previdenziale proprio dei trasfertisti ( per cui la indennità di trasferta concorre a formare il reddito nella misura del 50% del suo ammontare, art 51,comma 6, TUIR) possono chiedere il rimborso dei contributi previdenziali versati in eccesso nel limite di prescrizione di cinque anni.
Avv Emanuela Manini. #indennitàtrasferta

OPZIONE DONNA, UNA SCELTA PENSIONISTICA ANCORA VIGENTE.
Con legge di bilancio 2017 è stata estesa la applicabilità della opzione donna alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 non avessero raggiunto il requisito dell’adeguamento alla speranza di vita di 3 mesi (nella età anagrafica). Pertanto, a partire dal 2017 possono ricorrere alla opzione donna le lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avessero compiuto i 57 anni, se dipendenti, 58 se autonome, con una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, a condizione che la lavoratrice opti per il sistema di calcolo contributivo.
Avv Emanuela Manini. #opzionedonna

TUTELA DEL FAMILIARE DISABILE DEL LAVORATORE E SEDE DI LAVORO.
Il diritto del familiare lavoratore di persona disabile di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso ( art 33, comma , L 104/1992) non è assoluto od illimitato, ma presuppone la compatibilità con l’interesse della impresa, fermo restando che incombe sul datore di lavoro l’onere di dimostrare in modo specifico e puntuale quali siano le concrete ragioni che rendono impossibile la assegnazione ad una sede più vicina.
Avv Emanuela Manini.#sedelavoratorefamiliaredisabile

NUOVI INDENNIZZI STABILITI DAL DECRETO DIGNITA’ PER I LICENZIAMENTI DI LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 7 MARZO 2015.
Il decreto dignità aumenta il limite minimo e massimo degli indennizzi in caso di licenziamento di lavoratori alle dipendenze di aziende con più di 15 dipendenti, assunti dopo il 7 marzo 2015 Le soglie minime passano da 4 a 6 mensilità, quelle massime da 24 a 36 mensilità. Il decreto non modifica la disciplina dei licenziamenti, introdotta dalla Legge Fornero del 2012, che continua ad applicarsi ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. Quanto ai lavoratori alle dipendenze di aziende con meno di 15 dipendenti, il decreto Dignità ha elevato la soglia minima dell’indennizzo da 4 a 6 mensilità, lasciando invariata la soglia massima di 6 mensilità.
Avv Emanuela Manini.#decretodignità

DIFFERENZE RETRIBUTIVE NELLA ILLECITA INTERMEDIAZIONE DI MANODOPERA FERROVIARIA, LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO.
Una volta accertata la illecita intermediazione di manodopera da parte di società del gruppo ferroviario ( Trenitalia, RFI) queste sono tenute a corrispondere al lavoratore, per il periodo della intermediazione, le differenze retributive ,che si calcolano ponendo a confronto la retribuzione mensile percepita dalla società appaltatrice e quella che sarebbe stata spettante da parte delle società ferroviarie committenti, con la conseguenza che qualora la retribuzione percepita superi quella spettante la somma eccedente resta acquisita al lavoratore, senza che possa essere detratta dalla retribuzione dovuta dalle committenti. ( Corte appello Torino, sez lav, sent 429/2018). Avv Emanuela Manini. #intermediazioneillecitaferrovie

SPALLATA DEL DECRETO DIGNITA’ AL JOBS ACT, PIU’ ALTI GLI INDENNIZZI IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO. A seguito della entrata in vigore del Decreto Dignità, pubblicato il 2 luglio scorso, in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l’indennizzo economico, attualmente da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità, passa da un minimo di 6 ad un massimo 36 mensilità. Resta immodificata la offerta conciliativa, contenuta nel dlgs 23/2015.
Avv Emanuela Manini.#decretodignità

LE NOVITA’ SUL CONTRATTO A TERMINE CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE DIGNITA’.
In base al decreto legge varato il 2 luglio 2018 il contratto a termine può essere stipulato senza causali fino a 12 mesi ( rispetto agli attuali 36 mesi) e raggiungere fino a 24 mesi con il rinnovo, che può essere giustificato da 1) ragioni temporanee ed oggettive, estranee alla ordinaria attività del datore di lavoro;2) ragioni sostitutive, connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria; 3)relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali.Le proroghe dei contratti a termine scendono da 5 a 4. La nuova normativa si applica ai contratti a termine di nuova sottoscrizione , e nei casi di rinnovo dei contratti in corso all’entrata in vigore del nuovo decreto.
Avv Emanuela Manini. #decretodignitE

CONTRIBUTI VERSATI IN GESTIONI DIVERSE NEL CORSO DELLA CARRIERA, CHE FARE?
Gli strumenti da utilizzare per sommare gli spezzoni contributivi della vita lavorativa sono la ricongiunzione, la totalizzazione ed il cumulo. La ricongiunzione consente di trasferire i contributi da una gestione pensionistica ad un’altra, con un onere economico a carico del richiedente,deducibile dal reddito e rateizzabile per un periodo pari alla metà di quello oggetto di ricongiunzione. La totalizzazione ed il cumulo non comportano oneri per il richiedente, tuttavia possono scattare penalizzazioni determinate dal metodo di calcolo contributivo della pensione. Il cumulo e la totalizzazione sono consentiti solo al momento del pensionamento.
Avv. Emanuela Manini. #spezzonicontributi

DAL 1° LUGLIO 2018 DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DELLA RETRIBUZIONE.
Dal 1° luglio 2018 il datore di lavoro, quale che sia la tipologia di lavoro instaurato, non può più corrispondere la retribuzione in denaro contante direttamente al lavoratore ( art 1 , commi 910-914 L 2015/2017). Il datore di lavoro può corrispondere la retribuzione tramite le seguenti modalità: bonifico su c/c del lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento; assegno intestato al lavoratore ed a questi consegnato o ad un suo delegato. Sono esclusi da tale regime i rapporti di lavoro domestico.
Avv Emanuela Manini. #divietoretribuzionecontanti

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