Modifiche nel mondo del lavoro

MODIFICHE NEL MONDO DEL LAVORO

I decreti legislativi 80/2015 in materia di congedi parentali e 81/2015 in materia di contratti di lavoro flessibili hanno apportato importanti modifiche ai settori, oggetto di disciplina legislativa.

1) Alcune modifiche sono apportate al contratto a termine, in particolare è confermata la eliminazione dell’obbligo di sussistenza e di indicazione delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, a fondamento della apposizione del termine.

La durata dei contratti a termine (per effetto di una successione dei contratti) non può superare i 36 mesi (salva diversa previsione, contenuta nei contratti collettivi). Decorsi i 36 mesi, è ancora possibile stipulare un ulteriore contratto in sede protetta, della durata di 12 mesi.

2) E’ confermata la acausalità nel contratto di somministrazione a tempo determinato, che non ha limiti di durata.

E’ preclusa la possibilità di ricorrere a tale tipologia di contratto in caso di crisi aziendale, licenziamenti collettivi, CIG.

Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) può essere utilizzato in tutti i settori, con l’unico limite che tale tipologia contrattuale non può superare il 20% dei lavoratori assunti nell’azienda.

3) Scomparso il contratto a progetto (sono mantenuti i contratti in essere, fino alla loro scadenza), risorge il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a tempo indeterminato, finalizzato alla fornitura di un servizio continuativo.

Tale tipologia contrattuale, di lavoro autonomo, a partire dal 1/1/2016 è destinata a trasformarsi in rapporto di lavoro subordinato per il caso di eteroorganizzazione del lavoro, nel senso che l’azienda decide “quando” e “dove” lavorare a nulla rilevando che il collaboratore decida “come” lavorare.

4) Per il caso di contratto part-time, il datore di lavoro potrà richiedere la prestazione di ore di lavoro supplementare nella misura massima del 25% salvo diversa previsione del contratto collettivo, per la prestazione di lavoro supplementare non è più necessario il consenso del lavoratore, il quale potrà rifiutarsi di lavorare nel caso in cui sussistono “comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari, di formazione professionale”.

5) Il contratto di apprendistato diventa uno strumento per consentire la qualificazione o la riqualificazione di quanti sono destinatari di un trattamento di disoccupazione, a prescindere dall’età. Il contratto, che deve contenere il piano formativo individuale, ha una durata minima di sei mesi. Il numero complessivo di apprendisti non può superare il rapporto di tre a due riferito ai lavoratori specializzati. E’ confermata la riduzione contributiva per un ulteriore anno in caso di conferma del lavoratore dopo il periodo di formazione (ad esclusione dei contratti di apprendistato stipulati con disoccupati e lavoratori in mobilità).

6) In materia di congedi parentali, è consentito il superamento di 5 mesi di astensione obbligatoria in caso di parto prematuro, inoltre è possibile sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del neonato in struttura pubblica o privata.

E’ esteso da 8 a 12 anni del figlio il periodo di fruibilità del congedo e lo stesso è consentito ad ore.

7) E’ consentito l’utilizzo di strumenti di controllo a distanza dei lavoratori per esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro, tutela del patrimonio aziendale. Esso deve essere autorizzato mediante accordo collettivo, sottoscritto dalle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o aziendali (RSA).

La consegna di materiali aziendali (tablet o smartphone) non può essere rifiutata. Le informazioni raccolte fornite tramite gli impianti di controllo sono utilizzabili anche ai fini disciplinari.

Avv. Emanuela Manini

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