Esercizio contemporaneo di attività lavorative autonome, breve commento alla sentenza del 21.6.2011

ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI ATTIVITA’ LAVORATIVE AUTONOME ASSOGGETTABILI A DIVERSE FORME DI ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA, DOPO LA ENTRATA IN VIGORE DELL’ART. 12, COMMA 11 D.L. 78/2010, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALL’ART. 1, COMMA 1, L. N. 122/2010. BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA 21/6/2011 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE, SEZ. LAVORO.

Con sentenza del 21/6/2011 il Tribunale di Firenze, sez. lav., si è pronunciato sulla questione dell’esercizio contemporaneo di attività lavorative autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (gestione esercenti attività commerciali e gestione separata) dopo l’entrata in vigore dell’art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in L. n. 122/2010 (al vaglio della Corte Costituzionale), dando della norma una interessante applicazione.

La vicenda giudiziaria ha preso avvio con il radicamento di ricorsi, in seguito riuniti, promossi da un ricorrente, patrocinato dall’Avv. GianLuca Braschi, avverso l’Inps, la SCCI Spa ed Equitalia Spa, opponendo cartelle esattoriali, aventi ad oggetto la richiesta di somme da parte della società concessionaria a titolo di recupero contributi in favore della gestione commercianti per il periodo relativo agli anni 2008, 2009.

In particolare, assumeva il ricorrente che nel periodo di riferimento, questi non aveva svolto attività commerciale nell’ambito delle varie società di capitale e di persone di cui era socio amministratore, precisando di limitarsi ad esercitare attività di amministratore, senza essere attivamente coinvolto, in qualità di socio, nella attività di impresa, di talchè deduceva che l’unica iscrizione esigibile era quella della gestione separata presso l’Inps, alla quale il ricorrente era già iscritto.

L’Inps si costituiva in giudizio, anche per la SCCI Spa, invocando a sostegno del rigetto dei ricorsi, in fatto, che il ricorrente fosse già iscritto alla gestione commercianti, in diritto, la legittimità della contemporanea doppia imposizione tra gestione commercianti per la attività di socio e gestione separata per quella di amministratore.

Ritenendo la causa matura per la decisione, il Tribunale di Firenze, in accoglimento delle opposizioni, dichiarava inesigibile la pretesa contributiva dell’Inps, ed annullava le cartelle opposte, condannando altresì l’Istituto al pagamento delle spese di lite.

—°—

Quanto alla questione, afferente la doppia imposizione contributiva, il Tribunale di Firenze ha preso atto della entrata in vigore dell’art. 12, comma 11, DL. 78/2010, quale norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, L. 662/1996, e, per l’effetto, per il caso, quale l’odierno, in cui un soggetto espleti una pluralità di attività lavorative, non omogenee ed ontologicamente diverse, dalle quali derivi una pluralità di redditi, e per la quale l’ordinamento prevede una tutela assicurativa, l’assicurato dovrà essere sottoposto al duplice prelievo contributivo.

—°—

Così chiarita la prima questione, la sentenza ha affrontato l’altro aspetto della vicenda, connesso al tema della effettiva ricorrenza in concreto dei presupposti per l’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ed, in particolare, della partecipazione personale del socio al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (art. 1, comma 203, L. 662/1996).

Delineati i requisiti per la sussistenza dell’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa dei commercianti (art. 1, comma 203, L. 613/1966) – a) titolarità o gestione in proprio di impresa, organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia; b) piena responsabilità dell’impresa, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione; c) partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) possesso, ora previsto da leggi e regolamenti, di licenza o autorizzazione e/o iscrizione in albi, registri, ruoli – il Tribunale di Firenze ha precisato che costituisce onere dell’Istituto previdenziale che invoca il pagamento dei contributi nella gestione commercianti, “fornire gli elementi di prova idonei a dimostrare lo svolgimento di una attività commerciale, quale socio delle due srl e il relativo connotato della abitualità e prevalenza”, atteso, ha proseguito il Tribunale, che l’accertamento della condizione soggettiva che determina l’insorgenza dell’obbligo contributivo ricade sull’Inps, quale soggetto che pretende di porre tale iscrizione a base della pretesa contributiva.

Ne discende che non avendo l’Inps provato, né chiesto di provare, la sussistenza dei requisiti, sopra indicati, utili ai fini della insorgenza dell’obbligo contributivo, questi deve intendersi soccombente in ordine alla pretesa contributiva fatta valere, con conseguente inesigibilità della contribuzione.

Di qui, l’accoglimento delle ragioni fatte valere dal ricorrente.

Firenze lì, 4 Luglio 2011

Avv. Emanuela Manini

sentenza Tribunale Firenze 21/6/2011

Scarica sentenza

Lascia un commento