Esercizio contemporaneo di attivita’ lavorative autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione

ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI ATTIVITA’ LAVORATIVE AUTONOME ASSOGGETTABILI A DIVERSE FORME DI ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA. GIUDIZIO DI RILEVANZA DELLA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 12, COMMA 11, D.L. N. 78/2010, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL’ART. 1, COMMA 1, L. N. 122/2010.

La questione dell’esercizio contemporaneo di attività lavorative autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (gestione esercenti attività commerciali e gestione separata), risolta dall’art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010, con norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, L. n. 662/1996, torna alla ribalta con la ordinanza, emessa in data 17/11/2010, dalla Corte di Appello di Genova Sez. Lavoro, di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della citata norma, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché con gli artt. 3, 24 primo comma, 102 e 111 secondo comma, Cost.

Al fine di comprendere i termini della vicenda è necessario ripercorrere le fonti legislative, applicabili alla fattispecie in esame.

Sul punto, l’art. 1, L. 1397/1960, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, dispone l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali per i soggetti che siano in possesso dei requisiti, di cui al citato articolo, ovvero titolarità o gestione in proprio di impresa organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia; piena responsabilità dell’impresa; partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; possesso, ove previsto, di licenza o autorizzazione e/o iscrizione ad albi, registri, ruoli.

L’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 introduce, a far data dal 1/1/1996, l’obbligo di iscrizione presso una apposita Gestione separata, istituita presso l’Inps, per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (di cui all’art. 49, comma 1, TUIR) nonché i titolari di rapporti di collaborzione coordinata e continuativa (di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) TUIR) e gli incaricati alla vendita a domicilio.

Da ultimo, l’art. 1, comma 208, L. n. 662/1996 dispone che per il caso di esercizio contemporaneo, anche in un’unica impresa, di varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, superstiti, deve effettuarsi la iscrizione nella assicurazione prevista per l’attività alla quale sia dedicata la opera professionale, in misura prevalente, spettando all’Inps di decidere sulla iscrizione nella assicurazione corrispondente alla predetta attività.

La applicabilità, o meno, di tale ultima norma al caso di esercizio contemporaneo di attività commerciale soggetta alla iscrizione nella gestione artigiani/commercianti nonché di attività per la quale è prevista la iscrizione nella gestione separata, ha dato adito a contrasti giurisprudenziali risolti, da ultimo, con la sentenza n. 340/2010 delle SSUU della Corte di Cassazione, secondo cui al socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima, e contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, si applica la regola dell’art. 1, comma 208, L. 662/1996, con la conseguente iscrizione ad una sola gestione previdenziale, secondo il carattere della prevalenza, la cui valutazione è demandata all’Inps.

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A pochi mesi di distanza da tale pronunciamento è entrato in vigore l’art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. n. 122/2010), secondo cui “L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio dell’assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti dagli artigiani e dai coltivatori diretti i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps.

Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamete prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2 comma 26, legge 16 agosto 1995 n. 335”.

Pertanto in forza della citata norma, il giudizio di prevalenza, previsto dall’art. 1, comma 208, L. 662/1996 deve ritenersi escluso per i casi di soggetti iscritti contemporaneamente alla gestione commercianti e separata, dovendosi applicare solo per i casi di concorrenza tra attività soggette alla iscrizione nelle gestioni artigiani, commercianti e coltivatori diretti.

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La Corte di Appello di Genova, Sez. Lav., chiamata a risolvere una controversia sulla base dell’art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010, sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale della norma, con ordinanza del 17/11/2010 ha investito della questione la Corte Costituzionale, dubitando, in particolare, della sussistenza nel caso dei presupposti per la emanazione di una norma interpretativa di portata retroattiva, cui va ad aggiungersi, a giudizio della Corte di Appello, l’evidente contrasto dell’intervento del legislatore con le attribuzioni proprie dell’attività giudiziaria, se solo si considera che esso è stato realizzato con normativa di urgenza, emanata a pochi mesi di distanza dalla sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 340/2010, di soluzione del conflitto giurisprudenziale, insorto nella materia.

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Stando così le cose, i soggetti che versino nelle condizioni di cui al sopracitato quadro legislativo, potranno allo stato rinviare la regolarizzazione nella gestione previdenziale, dove è svolta la attività in via non prevalente e continuativa, e per il caso di notificazione di avviso di addebito, entro 40 gg. dalla notifica potranno radicare giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale, Giudice del Lavoro, territorialmente competente, invocando la sospensione della efficacia dell’avviso, in attesa delle determinazioni della Corte Costituzionale.

Avv. Emanuela Manini

Allegati: ordinanza Corte di Appello 17/11/2010

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