commento sent. n. 24091-09 Corte di Cassazione

EM/mg commento su sent. n. 24091-09 corte di cassazione licenziamento del lavoratore invalido e illegittimità del licenziamento

LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE INVALIDO, CHE SIA DIVENUTO INIDONEO ALLE MANSIONI DI ASSEGNAZIONE.

ILLEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO INTIMATO DAL DATORE DI LAVORO. COMMENTO A SENTENZA N. 24091/2009 DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAV.

La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con una recentissima ed innovativa sentenza n. 24091/2009 si è pronunciata sul ricorso, radicato da un lavoratore il quale, a fronte della accertata sopravvenuta incompatibilità delle mansioni, già assegnate dal datore di lavoro, con il proprio stato di salute, era stato da questi licenziato, attesa la incollabilità del lavoratore in altre mansioni, compatibili con le nuove condizioni fisiche.

Sul punto, numerosi precedenti giurisprudenziali di legittimità (ed anche di merito) si sono espressi nel senso della declaratoria di illegittimità del licenziamento del lavoratore, che sia divenuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni di assegnazione da parte del datore di lavoro, per il caso in cui il licenziamento non sia stato preceduto dalla prova, da parte di quest’ultimo, della impossibilità di assegnare il lavoratore a mansioni adatte alle sue condizioni fisiche o comunque a mansioni equivalenti a quelle del profilo di appartenenza.

A ciò, ha precisato ancora la giurisprudenza, va ad aggiungersi che il divieto di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, posto dall’art. 2103 cc. nell’interesse esclusivo del medesimo, non opera quando egli chieda ed accetti il mutamento in peggio delle mansioni al fine di evitare il licenziamento che sia comunque giustificato (cd patto dequalificatorio).

Ebbene, a fronte di tale consolidato quadro giurisprudenziale, la sopra citata sentenza della Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, invalido civile, spingendosi oltre tale orientamento garantista, ha stabilito che il datore di lavoro, pure non essendo tenuto a modificare od adeguare la propria organizzazione di lavoro alle condizioni di salute del lavoratore, tuttavia è obbligato a reperire in azienda posti compatibili e, se ritenuto di necessità al fine di salvaguardare il posto dell’invalido, alla redistribuzione degli incarichi tra i lavoratori già in servizio, a nulla valendo sostenere la completezza dell’organico aziendale.

Solo quando tale concreta possibilità di redistribuzione dei posti di lavoro tra i dipendenti in forza in azienda si riveli di impossibile realizzazione potrà essere proceduto dal datore di lavoro al licenziamento del lavoratore inabile.

Di qui, a seguito della declaratoria di illegittimità dell’intimato licenziamento da parte della Corte di Cassazione, il lavoratore è stato reintegrato nel posto di lavoro, ed ha conseguito il diritto alla corresponsione in suo favore delle retribuzioni arretrate, maturate dalla data della illegittima risoluzione del rapporto di lavoro alla effettiva reintegrazione.

Avv. Emanuela Manini

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