Commento esercizio contemporaneo di varie attività autonome

EM/mg commento esercizio contemporaneo e forme di assicurazione previdenziale obbligatoria

ESERCIZIO CONTEMPORANEO, ANCHE IN UN’UNICA IMPRESA, DI VARIE ATTIVITA’ AUTONOME ASSOGGETTABILI A DIVERSE FORME DI ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA. DISCIPLINA DELL’ART. 1, COMMA 208, l. 23/12/1996 N. 662. NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA CONTENUTA NELL’ART. 12, COMMA 11, D.L. 31/5/2010 N. 78 (MANOVRA FINANZIARIA), LA QUALE STABILISCE IL PRINCIPIO GENERALE CHE UN LAVORATORE AUTONOMO POSSA AVERE UNA PLURALITA’ DI POSIZIONI PREVIDENZIALI.

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Particolare attenzione merita la norma contenuta nel D.L. 31/5/2010 n. 78 (Manovra finanziaria) art. 12, rubricato “Interventi in materia previdenziale”, comma 11, la quale interpretando autenticamente l’art. 1, comma 208, L. 23/12/1996 n. 662, chiarisce che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma di impresa da commercianti, artigiani, coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps, restando esclusi dalla applicazione dell’art. 1, comma 208, L. 662/1996 i collaboratori per i quali è prevista la iscrizione nella gestione previdenziale, di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/1995 (gestione separata).

La vicenda prende avvio con l’entrata in vigore della L. n. 662/1996, la quale all’art. 1, comma 203, (che ha sostituito l’art. 29, comma 1, L. n. 160/1975), ha disposto l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali per i soggetti che siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari, che abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed i rischi della sua gestione, che, infine, partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

La novità introdotta dalla sopra citata disciplina legislativa è costituita dalla obbligatorietà della iscrizione alla gestione commercianti per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commercio, il quale, per effetto della suddetta norma, è tenuto al versamento della contribuzione sulla base del reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, in ragione della quota di partecipazione societaria.

Tuttavia, al fine di evitare che il socio di società commerciale che lavori all’interno dell’azienda e che, nel contempo, svolga una attività ulteriore di natura autonoma (si pensi alla attività di tenuta della contabilità per la propria o per altre imprese), debba essere soggetto ad una pluralità di gestioni previdenziali (alla gestione commercianti per la prima attività ed alla gestione separata per la seconda attività), la speciale disciplina, contenuta nel comma 208 del cit. art. 12, ha disposto che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”.

In tali casi va dunque individuata quale sia l’attività che il soggetto spiega in via prevalente e, sulla base di tale criterio, va individuata la gestione cui effettuare la iscrizione, che sarà l’unica alla quale il soggetto è tenuto.

La regola dettata dall’art. 1, comma 208, L. cit. ha dato adito a numerosi contenziosi giudiziari, sfociati, da ultimo, nella sentenza di Cass. Civ. Sez. Un. N. 3240/2010, la quale, investita della questione se il socio di una società commerciale in forma di srl, il quale partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima, sia tenuto alla iscrizione e debba versare la contribuzione presso le due corrispondenti gestioni – gestione commercianti, gestione separata – oppure sia tenuto alla iscrizione presso una sola delle due, da individuare secondo il criterio della prevalenza, ha deciso la questione nel senso della applicazione del principio dell’assorbimento, ovvero dell’unica iscrizione presso la gestione dove si svolga l’attività prevalente, la cui individuazione spetta all’Inps (ai sensi del medesimo comma 208), secondo gli elementi che valgono a distinguere per il socio l’attività di amministratore da quella di partecipazione personale e prevalente al lavoro aziendale.

Con la entrata in vigore dell’art. 12, comma 11, D.L. 78/2010, il dubbio interpretativo, sollevato dall’art. 1, comma 208, L. n. 662/1996, viene risolto nella direzione opposta a quella delineata dalla sopra citata autorevole giurisprudenza, nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio dell’assorbimento sono quelle esercitate in forma di impresa da commercianti, artigiani, coltivatori diretti, con esclusione, pertanto, dei collaboratori per i quali è prevista la iscrizione alla gestione separata.

In altri termini, sulla base di tale norma di interpretazione autentica ciascuna attività sarà sottoposta ad iscrizione nella rispettiva gestione, con conseguente versamento della contribuzione di competenza, in applicazione del principio generale, secondo cui all’espletamento di duplice attività lavorativa, per ciascuna delle quali è prevista la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione.

Il dettato legislativo suscita numerose perplessità e finanché dubbi di legittimità costituzionale, se solo si considera, a tacer d’altro, che le gestioni previdenziali degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, prevedono già la applicazione del principio della prevalenza all’atto di iscrizione all’una o all’altra gestione, di talchè la norma contenuta nella L. 662/1996 (art. 1, comma 208) non può che avere ampliato la portata delle esistenti disposizioni, nel senso di introdurre il principio della prevalenza con riferimento allo svolgimento di qualsivoglia attività autonoma, ivi compresa quella propria degli amministratori di società.

Se questa è la corretta portata della norma, contenuta nell’art. 1, comma 208, L. 662/1996, non pare dubitabile che la disciplina dell’art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010, non può assurgere a norma di interpretazione autentica, atteso il suo contenuto innovativo rispetto alla norma “interpretata”, e, per l’effetto, la non corrispondenza tra la autoqualificazione della disposizione come interpretativa ed il suo contenuto normativo.

Avv. Emanuela Manini

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