Commento alla sentenza n. 457/2009 del Tribunale di Ancona Sez. Lav.

Scatti di anzianità nei contratti di formazione e lavoro. Una vicenda ancora aperta dopo le recentissima sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 11605/2009.
Commento alla sentenza n. 457/2009 del Tribunale di Ancona, Sez. Lav.
Come noto, la recentissima sentenza n. 11605/2009 della Corte di Cassazione, interrompendo l’ampio e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di anzianità di servizio nei contratti di formazione e lavoro, ha espressamente affermato il principio di diritto, secondo cui: “Non si pone in contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984, conv. in l. 863/1984 – secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato – il contratto collettivo – nella specie, Accordo interconfederale 18/12/1998, paragrafo 7.5, e CCNL dei dipendenti delle ferrovie statali 7/7/1995, punto 5.2 – che, nel disciplinare gli aumenti retributivi periodici, esclude l’utile computato del periodo di formazione lavoro, siccome la disposizione non nega l’anzianità di servizio stabilita dalla legge, ma si limita a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti che hanno dato un apporto ridotto alla produttività aziendale a causa dellas specificità del rapporto di formazione lavoro”.
Pure a fronte della revisione con la citata sentenza del precedente orientamento espresso dalla Suprema Corte, una interessante sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Ancona, sez. lav. n. 457/2009, non esita a criticarne la portata, rilevando come gli argomenti invocati nella citata decisione non appaiono affatto convincenti.
In particolare, il Tribunale di Ancona, dopo essersi soffermato sugli aspetti motivazionali della sentenza della Corte di Cassazione, sollevando rilevazioni critiche, chiude il cerchio del proprio ragionamento cogliendo la intrinseca contraddizione, insita nella tesi della richiamata cassazione, secondo cui “una norma come l’art. 3 comma 5 D.L. 726/1984, il cui tenore letterale impone che “il periodo di formazione e lavoro sia computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell’esecuzione del contratto di formazione e lavoro” e quindi che “il lavoratore (debba) considerarsi assunto alla data di stipulazione del contratto di formazione e lavoro per tutti gli effetti che la legge o il contratto collegano a tale evento” sarebbe (formalmente e sostanzialmente) rispettata laddove vengano differenziati “ai fini di determinati istituti negoziali, retributivi…il periodo della formazione e lavoro rispetto a quello di lavoro ordinario”, in particolare non computando il primo periodo (proprio) ai fini degli “scatti”, e cioè dell’istituto retributivo più tipicamente e direttamente collegato alla maturata anzianità”.
In definitiva, rileva condivisibilmente il Tribunale di Ancona che le discriminazioni operate con riguardo ad istituti che richiamino l’anzianità, destinati a protrarsi per tutta la durata del rapporto di lavoro, violano la norma imperativa dell’art. 3, comma 5, DL 726/1984, la quale, con la espressa previsione, in esso contenuta, ha inteso evitare proprio tali discriminazioni nei confronti dei lavoratori in oggetto.
E non vi è dubbio che il mancato computo del periodo di formazione e lavoro, ai fini degli “scatti”, ovvero “dell’istituto retributivo più tipicamente e direttamente collegato alla maturata anzianità” finirebbe con il protrarre, per tutta la durata del rapporto di lavoro, i suoi effetti penalizzanti, in palese violazione del dettato legislativo.
Avv. Emanuela Manini

2 Responses

  1. diggita.it

    Commento alla sentenza n. 457/2009 del Tribunale di Ancona Sez. Lav. « Blog Giuridico degli Avvocati Braschi e Manini di Firenze…

    Scatti di anzianità nei contratti di formazione e lavoro. Una vicenda ancora aperta dopo le recentissima sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 11605/2009.
    Commento alla sentenza n. 457/2009 del Tribunale di Ancona, Sez. Lav.
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  2. vincenzo

    Spett.le Avv. Emanuela Manini, complimenti x il sito, molto interessante, in modo particolare questa sentenza che potrebbe aprire qualche spiraglio di speranza alla luce di cio’ che è successo in corte di cassazione, per noi poveri lavoratori che ormai nulla e nessuno tutela piu’.
    Le sarei molto grato se potrebbe darmi qualche riferimento in piu’, o addirittura la sentenza,(ho provato a cercarla senza esito; non so se voi avete accessi ad archi particolari) ovviamente senza nominativi, in quanto sono in causa con l’azienda dove lavoro propio per questo motivo.
    In attesa di un suo riscontro, le porgo distinti saluti

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