COLLEGATO LAVORO

EM/mg collegato lavoro
IL COLLEGATO LAVORO ED I CONTRATTI A TERMINE. UN SIGNIFICATIVO CHIARIMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA IN MATERIA.
La nuova disciplina legislativa, introdotta con L. n. 183/2010, entrata in vigore il 24/11/2010 (cd. collegato lavoro) all’art. 32, comma 5 ha espressamente disposto “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il Giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dall’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604”.
Tale previsione normativa ha fatto insorgere dubbi interpretativi, anche alla luce dell’art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, (in seguito dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009), il quale, come noto, limitava, per il caso di violazione delle disposizioni sul rapporto di lavoro a tempo determinato, la condanna del datore di lavoro alla corresponsione in favore del prestatore d’opera di una indennità pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione.
In particolare, la norma ha fatto insorgere dubbi sulla natura della indennità risarcitoria, non essendo mancato qualche interprete, il quale ha attribuito natura omnicomprensiva alla predetta indennità, con la conseguente esclusione, per il caso di illegittima apposizione del termine, della conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
A fronte di tali dubbi sulla interpretazione della norma, il Ministero del lavoro, per il tramite dei propri rappresentanti, ha ritenuto di chiarire la portata del disposto legislativo, precisando nel corso di incontri tenutisi in materia che il diritto alla conversione del contratto non è in discussione, nel mentre la norma ha inteso soltanto precostituire la misura della indennità risarcitoria.
Per completezza, si ricorda che nella previgente disciplina il consolidato orientamento giurisprudenziale riconosceva al lavoratore, all’atto della conversione del contratto, una indennità commisurata alle retribuzioni da questi maturate e maturande dalla messa a disposizione della forza lavorativa fino alla effettiva riammissione in servizio.
Avv. Emanuela Manini

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