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diritto civile, diritto del lavoro, diritto di famiglia, contenzioso stragiudiziale


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set

Ricongiunzione e totalizzazione, facoltà escluse per l’agente di commercio

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE VERSATA PRESSO L’ENASARCO E PRESSO L’INPS. FACOLTA’ DI RICONGIUNZIONE PRESSO L’INPS DELLA CONTRIBUZIONE ENASARCO, OVVERO DI TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AL FINE DELLA EROGAZIONE DI UN UNICO TRATTAMENTO PENSIONISTICO. ESCLUSIONE.

Ci vengono chiesti chiarimenti da un dipendente del settore privato, iscritto alla assicurazione generale obbligatoria (AGO) presso l’Inps, il quale abbia versato contributi previdenziali presso l’Enasarco, durante il periodo di espletamento di attività di agente di commercio, in ordine alla facoltà, o meno, di ricongiungere presso l’Inps, ovvero di totalizzare la predetta contribuzione, in vista della liquidazione di un unico trattamento pensionistico. Al fine di rispondere al quesito, è necessario ripercorrere i tratti salienti della disciplina legislativa in materia. Preliminarmente, occorre precisare che con legge n. 613/1966, rubricata “Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coaudiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi” è stato disposto che il trattamento previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, riconosciuto in attuazione degli accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, assume natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito per legge (art. 29). Successivamente, l’art. 2, primo comma, L. n. 12/1973, avente ad oggetto la trasformazione dell’Enasarco in Fondazione, con assunzione di personalità giuridica di diritto privato, ha ribadito la natura integrativa dei trattamenti pensionistici erogati dall’Enasarco in favore degli agenti e rappresentanti di commercio.

 —°—

 Sotto altro aspetto, in tema di ricongiunzione di periodi assicurativi, da intendersi come passaggio della contribuzione dalla gestione dove sono stati versati alla gestione accentratrice, erogatrice del trattamento pensionistico per l’intero periodo, l’art. 1 L. n. 29/1979, rubricata “Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali” ha disposto la facoltà per il lavoratore dipendente, pubblico e privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia, superstiti, gestita dall’Inps, di ricongiungere tutti i periodi di contribuzione presso la sopracitata forma previdenziale mediante costituzione presso l’Inps della corrispondente posizione assicurativa. Stando così le cose, a fronte della natura integrativa e non sostitutiva del trattamento previdenziale Enasarco, di cui alle sopra citate fonti normative, deve escludersi che sia consentita al dipendente, iscritto all’AGO, la facoltà di ricongiungere presso la gestione INPS di appartenenza la contribuzione versata all’Enasarco, atteso che presupposto per il diritto alla ricongiunzione, ai sensi della L. n. 29/1979, è che si tratti di forma di previdenza sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, laddove il trattamento previdenziale Enasarco, per espressa statuizione di legge, ha natura integrativa.

 —°—

 Quanto alla totalizzazione di periodi assicurativi, da intendersi quale cumulo di contribuzione non coincidente, al fine di acquisire la anzianità assicurativa e contributiva necessaria per il diritto a pensione, con conseguente erogazione a carico di ciascuna gestione di una quota corrispondente al periodo della propria iscrizione (pro rata), occorre dire che ai sensi dell’art. 1, L. n. 42/2006 rubricata “Disposizioni in materia di totalizzazione di periodi assicurativi”, la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti è consentita “agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima…”.

Restano pertanto escluse dalla facoltà della totalizzazione le forme di previdenza integrativa, quali l’Enasarco. Ne discende che per il dipendente privato non è possibile neppure la totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui alla sopracitata legge, per effetto di espressa preclusione legislativa.

—°—

Per completezza, si precisa l’art. 36 del Regolamento Enasarco del 1/1/2004 (approvato dal CDA il 30/12/2003, modificato dal CDA il 19/2/2004) espressamente dispone che l’agente, che per effetto del mutamento dell’attività professionale sia obbligato ad iscriversi presso altro fondo di previdenza integrativa obbligatoria per legge, può chiedere il trasferimento in favore di quest’ultimo dei contributi versati, in misura non superiore al 30%, a condizione tuttavia che non possa acquisire il diritto alle prestazioni pensionistiche erogate dalla Fondazione.

Avv. GianLuca Braschi

11
gen

Cumulo di posizioni contributive relative a diverse gestioni previdenziali presso un solo ente pensionistico

CUMULO DI POSIZIONI CONTRIBUTIVE RELATIVE A DIVERSE GESTIONI PREVIDENZIALI PRESSO UN SOLO ENTE PENSIONISTICO (CD. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI). ALCUNI CHIARIMENTI IN MATERIA.

Vengono spesso invocati chiarimenti in ordine alla materia del cumulo di posizioni contributive relative a diverse gestioni previdenziali presso un solo ente previdenziale (cd. totalizzazione dei periodi assicurativi) al fine di ottenere il diritto al beneficio pensionistico (anzianità, vecchiaia, inabilità, superstite).

—°—

La totalizzazione dei periodi assicurativi è stata introdotta dall’art. 71 L. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), il quale ha disposto che “al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso tali gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni”.

Affinché sia consentito accedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi occorre che sussistano i seguenti requisiti:

- il richiedente non deve essere titolare di alcun trattamento pensionistico a carico di alcuna gestione presso la quale era iscritto.

- deve avere maturato una anzianità contributiva, pari almeno a 40 anni di contributi (2080 contributi settimanali) sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni.

Al fine del raggiungimento del requisito contributivo (40 anni) devono essere esclusi i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e malattia.

- Al fine di accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità, è necessario che in ciascuna delle gestioni da totalizzare sia presente una anzianità contributiva pari almeno a tre anni (le gestioni con anzianità contributiva inferiore non possono essere incluse nella totalizzazione).

Possono avvalersi della totalizzazione dei contributi i lavoratori dipendenti ed autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), gli iscritti alla gestione separata, i sacerdoti secolari ed i ministri di culto di confessioni diverse da quelle cattoliche (previa autorizzazione del Ministero dell’Interno), i liberi professionisti (iscritti ad una cassa privatizzata e/o privata), gli iscritti a forme di previdenza sostitutiva ed esclusiva della assicurazione generale obbligatoria.

La domanda di liquidazione del trattamento pensionistico (vecchiaia, anzianità, inabilità, superstiti) deve essere presentata dall’assicurato, ovvero dal superstite dell’avente diritto, all’Ente che gestisce l’ultima forma assicurativa, a cui è iscritto ovvero era iscritto il lavoratore (da intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione in favore del lavoratore).

Il pagamento della pensione in regime di totalizzazione è effettuato dall’Inps.

La pensione concessa a seguito di totalizzazione è interamente cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Infine, la pensione da totalizzazione non è integrabile al trattamento minimo.

—°—

Per completezza, si precisa che per il caso in cui pure in presenza di versamenti in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, non sussistano i requisiti per accedere alla totalizzazione, al lavoratore è consentito accedere alla ricongiunzione dei periodi contributivi la quale, tuttavia, è per la maggior parte dei casi onerosa, a differenza della totalizzazione, la quale è sempre gratuita.

Avv. Emanuela Manini

 

EM/mg cumulo di posizioni contributive relative a diverse gestioni previdenziali presso un solo ente pensionistico (cd. totalizzazione dei periodi assicurativi) alcuni chiarimenti in materia

CUMULO DI POSIZIONI CONTRIBUTIVE RELATIVE A DIVERSE GESTIONI PREVIDENZIALI PRESSO UN SOLO ENTE PENSIONISTICO (CD. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI). ALCUNI CHIARIMENTI IN MATERIA.

Vengono spesso invocati chiarimenti in ordine alla materia del cumulo di posizioni contributive relative a diverse gestioni previdenziali presso un solo ente previdenziale (cd. totalizzazione dei periodi assicurativi) al fine di ottenere il diritto al beneficio pensionistico (anzianità, vecchiaia, inabilità, superstite).

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La totalizzazione dei periodi assicurativi è stata introdotta dall’art. 71 L. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), il quale ha disposto che “al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso tali gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni”.

Affinché sia consentito accedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi occorre che sussistano i seguenti requisiti:

- il richiedente non deve essere titolare di alcun trattamento pensionistico a carico di alcuna gestione presso la quale era iscritto.

- Deve avere maturato una anzianità contributiva, pari almeno a 40 anni di contributi (2080 contributi settimanali) sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni.

Al fine del raggiungimento del requisito contributivo (40 anni) devono essere esclusi i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e malattia.

- Al fine di accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità, è necessario che in ciascuna delle gestioni da totalizzare sia presente una anzianità contributiva pari almeno a tre anni (le gestioni con anzianità contributiva inferiore non possono essere incluse nella totalizzazione).

Possono avvalersi della totalizzazione dei contributi i lavoratori dipendenti ed autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), gli iscritti alla gestione separata, i sacerdoti secolari ed i ministri di culto di confessioni diverse da quelle cattoliche (previa autorizzazione del Ministero dell’Interno), i liberi professionisti (iscritti ad una cassa privatizzata e/o privata), gli iscritti a forme di previdenza sostitutiva ed esclusiva della assicurazione generale obbligatoria.

La domanda di liquidazione del trattamento pensionistico (vecchiaia, anzianità, inabilità, superstiti) deve essere presentata dall’assicurato, ovvero dal superstite dell’avente diritto, all’Ente che gestisce l’ultima forma assicurativa, a cui è iscritto ovvero era iscritto il lavoratore (da intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione in favore del lavoratore).

Il pagamento della pensione in regime di totalizzazione è effettuato dall’Inps.

La pensione concessa a seguito di totalizzazione è interamente cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Infine, la pensione da totalizzazione non è integrabile al trattamento minimo.

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Per completezza, si precisa che per il caso in cui pure in presenza di versamenti in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, non sussistano i requisiti per accedere alla totalizzazione, al lavoratore è consentito accedere alla ricongiunzione dei periodi contributivi la quale, tuttavia, è per la maggior parte dei casi onerosa, a differenza della totalizzazione, la quale è sempre gratuita.

Avv. Emanuela Manini