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Written by Avvocato Emanuela Manini on settembre 27th, 2011
CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE VERSATA PRESSO L’ENASARCO E PRESSO L’INPS. FACOLTA’ DI RICONGIUNZIONE PRESSO L’INPS DELLA CONTRIBUZIONE ENASARCO, OVVERO DI TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AL FINE DELLA EROGAZIONE DI UN UNICO TRATTAMENTO PENSIONISTICO. ESCLUSIONE.
Ci vengono chiesti chiarimenti da un dipendente del settore privato, iscritto alla assicurazione generale obbligatoria (AGO) presso l’Inps, il quale abbia versato contributi previdenziali presso l’Enasarco, durante il periodo di espletamento di attività di agente di commercio, in ordine alla facoltà, o meno, di ricongiungere presso l’Inps, ovvero di totalizzare la predetta contribuzione, in vista della liquidazione di un unico trattamento pensionistico. Al fine di rispondere al quesito, è necessario ripercorrere i tratti salienti della disciplina legislativa in materia. Preliminarmente, occorre precisare che con legge n. 613/1966, rubricata “Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coaudiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi” è stato disposto che il trattamento previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, riconosciuto in attuazione degli accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, assume natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito per legge (art. 29). Successivamente, l’art. 2, primo comma, L. n. 12/1973, avente ad oggetto la trasformazione dell’Enasarco in Fondazione, con assunzione di personalità giuridica di diritto privato, ha ribadito la natura integrativa dei trattamenti pensionistici erogati dall’Enasarco in favore degli agenti e rappresentanti di commercio.
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Sotto altro aspetto, in tema di ricongiunzione di periodi assicurativi, da intendersi come passaggio della contribuzione dalla gestione dove sono stati versati alla gestione accentratrice, erogatrice del trattamento pensionistico per l’intero periodo, l’art. 1 L. n. 29/1979, rubricata “Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali” ha disposto la facoltà per il lavoratore dipendente, pubblico e privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia, superstiti, gestita dall’Inps, di ricongiungere tutti i periodi di contribuzione presso la sopracitata forma previdenziale mediante costituzione presso l’Inps della corrispondente posizione assicurativa. Stando così le cose, a fronte della natura integrativa e non sostitutiva del trattamento previdenziale Enasarco, di cui alle sopra citate fonti normative, deve escludersi che sia consentita al dipendente, iscritto all’AGO, la facoltà di ricongiungere presso la gestione INPS di appartenenza la contribuzione versata all’Enasarco, atteso che presupposto per il diritto alla ricongiunzione, ai sensi della L. n. 29/1979, è che si tratti di forma di previdenza sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, laddove il trattamento previdenziale Enasarco, per espressa statuizione di legge, ha natura integrativa.
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Quanto alla totalizzazione di periodi assicurativi, da intendersi quale cumulo di contribuzione non coincidente, al fine di acquisire la anzianità assicurativa e contributiva necessaria per il diritto a pensione, con conseguente erogazione a carico di ciascuna gestione di una quota corrispondente al periodo della propria iscrizione (pro rata), occorre dire che ai sensi dell’art. 1, L. n. 42/2006 rubricata “Disposizioni in materia di totalizzazione di periodi assicurativi”, la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti è consentita “agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima…”.
Restano pertanto escluse dalla facoltà della totalizzazione le forme di previdenza integrativa, quali l’Enasarco. Ne discende che per il dipendente privato non è possibile neppure la totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui alla sopracitata legge, per effetto di espressa preclusione legislativa.
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Per completezza, si precisa l’art. 36 del Regolamento Enasarco del 1/1/2004 (approvato dal CDA il 30/12/2003, modificato dal CDA il 19/2/2004) espressamente dispone che l’agente, che per effetto del mutamento dell’attività professionale sia obbligato ad iscriversi presso altro fondo di previdenza integrativa obbligatoria per legge, può chiedere il trasferimento in favore di quest’ultimo dei contributi versati, in misura non superiore al 30%, a condizione tuttavia che non possa acquisire il diritto alle prestazioni pensionistiche erogate dalla Fondazione.
Avv. GianLuca Braschi
29
ago
Written by Avvocato Emanuela Manini on agosto 29th, 2011
TRASFERIMENTO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE NEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI IN FAVORE DI SOGGETTI ISCRITTI PRESSO ORDINAMENTI SOSTITUTIVI ED ESCLUSIVI DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (AGO) NONCHE’ NEI FONDI SPECIALI ELETTRICI, TELEFONICI E VOLO. ART. 12, COMMI SEPTIES – UNDECIES D.L. 78/2010, CONVERTITO IN L. 122/2010 IN MATERIA DI RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI. CHIARIMENTI APPORTATI ALLA NORMA DALLA CIRCOLARE INPS N. 97 DEL 22/7/2011.
Come noto, l’art. 12 rubricato “Interventi in materia previdenziale” commi septies-undecies, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 innovando in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi accesi presso Fondi di previdenza, diversi dall’Inps, ha disposto che a decorrere dal 1/7/2010 alle ricongiunzioni di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso forme obbligatorie di previdenza sostitutiva dell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, gestita dall’Inps, o che abbiano dato luogo all’esclusione o all’esonero da detta assicurazione, si applicano le disposizioni in materia di ricongiunzione onerosa, di cui all’art. 2 L. 29/1979, da determinarsi nella misura del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri di cui all’art. 13 L. 1962/1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate nella gestione/gestioni da ricongiungere (art. 2, comma 3, cit.).
Il citato art. 12 ha altresì stabilito che le stesse modalità di ricongiunzione (onerosa) debbano applicarsi, a partire dal 1/7/2010, per il caso di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza dei dipendenti dell’Ente Nazionale Energia elettrica e delle aziende elettriche private, nonché dei dipendenti di società addette a servizi di telefonia e del settore Volo.
Ne discende che con effetto dal 1 Luglio 2010 il trasferimento delle contribuzioni dalle predette gestioni previdenziali al Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti, da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 12, comma 12 septies, L. 122/2010, comporta il versamento di un onere a carico dei richiedenti, secondo i criteri della ricongiunzione, di cui all’art. 2 L. 29/1979.
L’art. 12 comma undecies della citata legge ha inoltre abrogato tutte le disposizioni che regolavano le operazioni di trasferimento gratuito della contribuzione al FPLD dei vari ordinamenti pensionistici dei dipendenti pubblici, con decorrenza dal 31/7/2010 (data di entrata in vigore della L. 122/2010).
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Fra le disposizioni abrogate, a far data dal 31/7/2010, dall’art. 12, comma undecies, rientra la L. n. 322/1958, rubricata “Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell’accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza”, la quale, in un unico articolo, prescriveva agli ordinamenti previdenziali sostitutivi ed esclusivi dell’AGO di costituire la posizione assicurativa nel FPLD in favore dei lavoratori iscritti a dette forme pensionistiche e cessati dal servizio prima di avere raggiunto il diritto a pensione.
Attesa la abrogazione della L. 322/1958, la cui efficacia deve intendersi estesa anche agli iscritti presso i Fondi Elettrici, telefonici e Volo, con decorrenza dal 31/7/2010, ne discende che sarà ancora consentito il trasferimento delle posizioni assicurative nel FPLD dell’Inps, a titolo gratuito, limitatamente ai casi in cui l’obbligo del versamento contributivo nei Fondi di previdenza sostitutivi ed esclusivi dell’AGO, nonché nei Fondi Elettrici, telefonici, Volo, sia venuto meno in data antecedente al 31/7/2010 ed a condizione che l’anzianità contributiva complessivamente maturata dagli interessati alla data dell’ultimo contributo fatto valere nel rispettivo Fondo risulti inferiore a quella prevista per liquidare il trattamento pensionistico a carico dello stesso.
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L’Inps, con circolare n. 97 del 22/7/2011 ha chiarito in materia che “coloro che abbiano concluso il rapporto assicurativo con il Fondo entro la data del 30 luglio 2010 senza avere perfezionato tutti i requisiti richiesti per l’accesso al pensionamento a carico del rispettivo Ordinamento speciale e che – per effetto dell’applicazione della legge n. 322/1958 – acquisiscano il titolo alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD, potranno – a domanda, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare – trasferire la contribuzione dal Fondo, laddove la stessa abbia già dato luogo al trasferimento oneroso, in base al disposto dell’articolo 12, comma 12 septies, della legge n. 122/2010 ed alla liquidazione della pensione a carico del FPLD.
Analogamente, coloro che – non avendo perfezionato il diritto a pensione sulla base della sola contribuzione maturata nel Fondo speciale – si siano invece avvalsi dell’art. 2 della legge n. 29/1979 per ricongiungere nel Fondo stesso i periodi contributivi fatti valere in altre gestioni pensionistiche, potranno – esclusivamente a domanda ed entro il suddetto termine di 120 giorni – chiedere l’applicazione della legge n. 322/1958, per trasferire la contribuzione dal Fondo all’AGO anche se la contribuzione ricongiunta sia già stata utilizzata per liquidare la pensione a carico del Fondo stesso, sempre che i requisiti di trasferibilità risultino perfezionati entro la medesima data del 30 luglio 2010, ed a condizione che l’operazione di ricongiunzione non si sia perfezionata con il pagamento dell’intero onere”.
Da ultimo ha precisato l’Inps che in tutti i casi in cui le condizioni di trasferibilità della contribuzione risultino perfezionate alla data del 30/7/2010, dovrà farsi luogo alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD in base alla L. 322/1958, su richiesta degli interessati, ovvero all’atto di definizione della domanda di pensione.
Avv. Emanuela Manini
18
apr
Written by Avvocato Emanuela Manini on aprile 18th, 2011
Fondo speciale pensione per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa, costituito presso l’Inps. Ricongiunzione dei periodi di iscrizione maturati in forme di previdenza, diverse dal Fondo, ai sensi dell’art. 2 L. n. 29/1979. Ricongiunzione di periodi di lavoro prestati all’estero.
La richiesta di chiarimenti avanzata da un lavoratore dipendente di Trenitalia Spa, avente ad oggetto la facoltà di ricongiungere periodi di lavoro prestato all’estero (nella fattispecie nel Principato di Monaco) offre lo spunto al fine di ripercorrere la disciplina legislativa applicabile agli iscritti al Fondo Speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi maturati in forme di previdenza diverse dal Fondo, ed in particolare di periodi di lavoro prestato all’estero.
Come noto, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con legge n. 418/1908, come forma di previdenza esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria, è stato soppresso dall’art. 43 della L. 488/1999 ed è divenuto un Fondo Speciale gestito dall’Inps, con efficacia a far data dal 1/4/2000.
Seppure l’attuale ordinamento del “Fondo Speciale FS” è ancora contenuto nel “Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, approvato con DPR n. 1092/1973, tuttavia numerose leggi, successive al citato testo unico, sono applicabili agli assicurati presso il predetto Fondo, quali la legge 29/1979, di introduzione della facoltà di ricongiunzione nel Fondo FS di periodi assicurativi maturati in altri ordinamenti previdenziali in epoca anteriore alla iscrizione, e la legge n. 335/1995, la quale, tra le novità introdotte, ha disposto il sistema di calcolo contributivo per la anzianità maturata dal 1/1/1996 nei confronti di coloro che non possono far valere 18 anni di contribuzione alla data del 31/12/1995, nonché ha subordinato l’accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e/o contributiva (art. 1 commi 25, 26, 27 della cit. legge).
Per la parte che qui interessa, la facoltà di ricongiungere forme di previdenza, diverse dal Fondo pensioni, è disciplinata dall’art. 2L. 29/1979, la quale riconosce la facoltà del lavoratore che possa far valere iscrizioni previdenziali nel F.P.L.D., ovvero in gestioni alternative o speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, colt. diretti, coloni, mezzadri) di trasferire il predetto montante contributivo presso il Fondo Pensioni, con conseguente equiparazione dei periodi ricongiunti a tutti gli effetti a quelli versati nella gestione accantonata (art. 7 L. 29/1979).
Rientrano nella ricongiunzione, se coperti da contribuzione nel Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD), i periodi di lavoro prestato all’estero alle dipendenze di imprese italiane autorizzate al versamento dei contributi in Italia, trattandosi di normale contribuzione obbligatoria.
Per il caso di lavoro prestato all’estero in paesi con i quali lo stato italiano ha stipulato convenzioni bilateriali di sicurezza sociale (ad. es., il Principato di Monaco), ovvero in paesi facenti parte della UE, la contribuzione versata è utilizzabile al fine di ottenere il trattamento pensionistico italiano in base al principio della totalizzazione, nel senso che della contribuzione accreditata all’estero viene tenuto conto al fine di perfezionare il requisito contributivo richiesto per il riconoscimento della prestazione pensionistica italiana.
Si precisa che secondo i regolamenti UE, il diritto alla totalizzazione della contribuzione si acquisisce dopo un anno di contribuzione (per il Principato di Monaco 53 settimane). Occorre altresì precisare che la totalizzazione opera esclusivamente nello stato in cui il periodo contributivo lavorato all’estero sia necessario per il conseguimento del diritto a pensione (cd. pensione pro-rata) e non opera qualora il lavoratore perfezioni in uno stato i requisiti previsti per il diritto a pensione sulla base dei soli periodi ivi compiuti (c.d. pensione autonoma).
Per il caso di lavoro prestato in paese estero, con il quale non esistono convenzioni in materia pensionistica, l’assicurato potrà presentare domanda di riscatto dei periodi di lavoro prestato all’estero in applicazione dell’art. 51, comma 2, L. 153/1969, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all’art. 13 L. n. 138/1962 in materia di costituzione di rendita vitalizia.
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La domanda di ricongiunzione, di cui al citato art. 2 L. 29/1979, deve essere presentata al Fondo Pensione FS presso la agenzia Inps ubicata nel capoluogo di Regione, nonché (in copia) all’agenzia Inps competente per la residenza del richiedente, con indicazione di tutti i periodi da ricongiungere, delle gestioni previdenziali presso cui sono accreditati i periodi, nonché della data presunta del pensionamento.
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Da ultimo, si segnala che utili indicazioni applicative in materia di ricongiunzione sono state fornite dall’Inps con circolare n. 204 del 20/11/2001.
Avv. Emanuela Manini