4
mag
Written by Avvocato Emanuela Manini on maggio 4th, 2012
ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE, ASSUNTO ALLE DIPENDENZE DI TRENITALIA SPA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI ILLECITA INTERMEDIAZIONE DI MANODOPERA PRESSO UNA SEDE LAVORATIVA DIVERSA DA QUELLA DA ULTIMO OCCUPATA ALLE DIPENDENZE DELLA IMPRESA APPALTATRICE. ACCOGLIMENTO DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE, EX ART. 700 CPC, PROMOSSO DAL LAVORATORE, AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ALLA SEDE DI NUOVA ASSEGNAZIONE. LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE NEL MORE DEL GIUDIZIO DI RECLAMO PROMOSSO DA TRENITALIA SPA. DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE, CON CONDANNA DI TRENITALIA SPA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI, IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA VIRTUALE.
Si segnala la sentenza del 2/4/2012, pronunciata dal Tribunale di Novara, Sez. Lavoro collegiale, nell’ambito di giudizio di reclamo, promosso da Trenitalia Spa avverso un lavoratore (assistito dall’Avv. Emanuela Manini) assunto dalla società a seguito di accertamento di illecita intermediazione di manodopera, per la riforma della ordinanza, pronunciata dal Tribunale di Novara, Giudice del lavoro, di sospensione della efficacia del provvedimento di assegnazione del lavoratore ad una sede (Torre del Greco) diversa da quella da ultimo occupata alle dipendenze della impresa appaltatrice (Novara).
La vicenda prende avvio dal radicamento di ricorso dinanzi al Tribunale di Novara, sez. lav., ex art. 700 cpc, promosso da un lavoratore (patrocinato dall’Avv. Emanuela Manini) riconosciuto dipendente di Trenitalia Spa per effetto di illecita intermediazione di manodopera avverso la predetta società, avente ad oggetto la richiesta di sospensione del provvedimento di assegnazione, all’atto di immissione nei ruoli aziendali, all’impianto di Torre del Greco, in luogo dell’impianto di Novara, da ultimo occupato, ovvero dove lo stesso era ammesso allo svolgimento di mansioni, all’atto della pronuncia della sentenza accertativa della illecita intermediazione di manodopera.
All’esito del giudizio, nell’ambito del quale si costituiva Trenitalia Spa, invocandone la reiezione per difetto dei suoi presupposti, il Tribunale adito, in acccoglimento del ricorso, pronunciava ordinanza di sospensione della efficacia del provvedimento di assegnazione all’impianto di Torre del Greco, ed ordinava la riassegnazione alla sede di Novara in attività proprie del livello di inquadramento.
Avverso tale provvedimento Trenitalia Spa interponeva reclamo, variamente argomentando a sostegno delle proprie richieste, nonché invocando la integrale riforma del provvedimento impugnato.
Si costituiva nella causa il lavoratore, il quale esponeva che nelle more del giudizio di reclamo era stato licenziato da Trenitalia Spa, dopo che questa aveva contestato la assenza dal posto di lavoro senza giustificazione, nonché la prestazione di attività lavorativa in favore di soggetti terzi (la società appaltatrice), chiedeva pertanto disporsi la sospensione del procedimento, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del licenziamento, frattanto radicato, in subordine la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna della società reclamante alle spese di lite in ossequio al principio della soccombenza.
Il Tribunale di Novara, con sentenza, pronunciata in data 2/4/2012, dichiarava cessata la materia del contendere, nonché condannava Trenitalia Spa a rifondere al lavoratore le spese processuali del grado, attesa la sua soccombenza virtuale.
In particolare, l’adito Tribunale, respinta la richiesta di sospensione del procedimento in attesa della risoluzione della controversia in materia di impugnazione del licenziamento, rilevava come l’originario assetto dei contrapposti interessi dovesse ritenersi radicalmente modificato per effetto del licenziamento irrogato, di qui l’instaurato giudizio non poteva che concludersi con una pronuncia di accertamento della sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una definizione della controversia nei termini originariamente prospettati.
Al fine di valutare la virtuale soccombenza delle parti, in vista della ripartizione delle spese di lite, il Tribunale di Novara ha dichiarato la infondatezza delle censure mosse da Trenitalia Spa nell’ambito del proprio giudizio di reclamo (il quale sarebbe stato respinto se non fosse sopravvenuto il licenziamento del lavoratore).
In proposito, osserva il Tribunale che non assumeva rilevanza l’assunto datoriale, secondo cui le attività cui era adibito il lavoratore fossero state in seguito svolte in regime di appalto, atteso che la posizione lavorativa del dipendente (da valutarsi non solo con riferimento al contenuto delle mansioni affidate, ma anche in relazione al luogo dove veniva resa la prestazione) costituisse il termine di paragone da utilizzarsi per compiere il giudizio di comparazione, onde valutare la scelta datoriale della nuova sede di destinazione.
A ciò andava ad aggiungersi che Trenitalia Spa non aveva offerto, seppure sulla base di una valutazione sommaria, propria della fase cautelare, elementi sufficienti a legittimare la decisione aziendale, soprattutto alla luce dell’art. 40, comma VII CCNL settore, il quale condiziona il potere datoriale di disporre il trasferimento del lavoratore ad una regione diversa da quella in cui si trova la sede originaria alla sussistenza di “casi eccezionali”.
Il Tribunale, ha rilevato altresì la esistenza del periculum in mora, atteso che la esecuzione del provvedimento datoriale avrebbe comportato lo sradicamento dal lavoratore dal centro dei propri affetti ed interessi, con pregiudizio irreparabile.
Atteso il giudizio di soccombenza virtuale, espresso dall’adito Tribunale, Trenitalia Spa è stata condannata al pagamento delle spese processuali del grado in favore del lavoratore.
Avv. Emanuela Manini
Scarica la sentenza
23
dic
Written by Avvocato Emanuela Manini on dicembre 23rd, 2010
NUOVE REGOLE IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO ED INTRODUZIONE DI TERMINI DI DECADENZA DELL’AZIONE, VOLTA AD ACCERTARE LA ILLEGITTIMITA’, INVALIDITA’, ED INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO. ART. 6 L. N. 604/1966, COME MODIFICATO DALL’ART. 32 L. 183/2010 (“COLLEGATO LAVORO”).
L’art. 32 della L. 183/2010 (“collegato lavoro”) ha modificato in maniera assai significativa l’art. 6 della L. 604/1966, in materia di impugnazione del licenziamento.
In particolare, recita il nuovo testo dell’art. 6, L. 604/1966, novellato dall’art. 32 l. 183/2010: “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.
Al fine di cogliere la portata applicativa della novità legislativa, occorre distinguere le casistiche dei vizi da cui può essere affetto il licenziamento.
- Il licenziamento è affetto da vizio di inesistenza per il caso in cui lo stesso sia intimato verbalmente dal datore di lavoro.
Trattandosi di atto risolutivo del rapporto di lavoro privo di effetti, il lavoratore ha diritto alla riammissione in servizio nonché al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, e non soggiace al termine decadenziale dei 60 gg. per la impugnazione del licenziamento.
- Il licenziamento è affetto da vizio di nullità nei casi previsti dalla legge, per esempio, se discriminatorio (ovvero determinato da ragioni politiche, sindacali, religiose, razziali, etniche, di sesso) (art. 4 L. 604/1966, art. 15 L. 300/1970, art. 3 L. 108/1990), se intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 2L. n. 1204/1971) ovvero, dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, e fino ad un anno dopo la celebrazione (art. 54 L. n. 151/2001), infine se intimato per motivi illeciti (ovvero contrari a norme interpretative all’ordine pubblico, al buon costume).
In tali casi, non è mancato in dottrina ed in giurisprudenza chi abbia sostenuto la applicazione dei principi generali in materia di nullità (artt. 1418 ss. cc.), e per l’effetto la non applicazione del termine di 60 gg. per la impugnazione del licenziamento.
Tuttavia, anche alla luce del novellato art. 6, può rivelarsi prudente fare luogo alla impugnazione del licenziamento nel predetto termine.
- Il licenziamento è affetto da vizio di annullabilità se intimato senza giusta causa o giustificato motivo, oggettivo o soggettivo (artt. 2118 e 2119 cc.), in violazione della disciplina in materia di licenziamento disciplinare (art. 7 L. 300/1970), ovvero in materia di licenziamento collettivo (art. 5 L. 223/1991).
In tali casi, l’atto risolutivo soggiace, a pena di decadenza, al termine di impugnazione entro 60 gg., nelle forme di cui al novellato art. 32.
—°—
Una importante modificazione, apportata dall’art. 32 L. 183/2010 all’art. 6 L. n. 604/1996 afferisce alla introduzione di termini di decadenza entro i quali è consentito al lavoratore agire (giudizialmente o stragiudizialmente) al fine di accertare la nullità, la invalidità, e la inefficacia del licenziamento.
In proposito, recita il secondo comma del novellato art. 6 L. n. 604/1966:
“L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
Prima di addentrarsi nella illustrazione del nuovo regime dei termini di decadenza dell’azione (giudiziale, arbitrale o conciliativa) volta alla declaratoria di invalidità del licenziamento, è bene precisare che nel regime previgente l’unico termine decadenziale, al cui rispetto il lavoratore era chiamato, era costituito dalla impugnazione del licenziamento entro 60 gg. dalla sua intimazione, essendo consentito al lavoratore, una volta assolto il predetto onere, di intraprendere eventuali azioni giudiziarie nell’ordinario termine prescrizionale (cinque anni).
Con l’entrata in vigore del nuovo regime, nel mentre il lavoratore non è più obbligato ad esperire il tentativo di conciliazione (art. 31 Collegato lavoro), questi deve intraprendere nei 270 gg. dalla impugnazione una delle soluzioni (giudiziali o stragiudiziali) offerte dalla norma, ovvero:
A) depositare il ricorso giudiziario dinanzi alla cancelleria del Tribunale competente.
B) Inviare alla controparte datoriale e alla Direzione provinciale del lavoro richiesta formale di tentativo di conciliazione.
In tal caso, laddove il datore di lavoro intenda accettare tale procedura, sarà dato corso al tentativo di conciliazione, all’esito del quale, se l’accordo non è conseguito, potrà essere adita l’autorità giudiziaria, con il deposito del ricorso dinanzi al Tribunale entro 60 gg. dalla data del predetto verbale (termine decadenziale).
Laddove il datore di lavoro non intenda accettare la procedura del tentativo di conciliazione (anche solo omettendo di depositare la propria memoria nei 20 gg.), il lavoratore potrà adire l’autorità giudiziaria nei 60 gg. successivi allo scadere del termine di 20 gg. per il deposito della predetta memoria di parte datoriale (termine decadenziale).
C) Devolvere la controversia ad un collegio arbitrale (ai sensi dell’art. 412 quater cpc, come novellato dall’art. 31 Collegato lavoro) notificando alla controparte un ricorso contenente la nomina del proprio arbitro di parte.
Laddove il datore di lavoro non intenda aderire al collegio (anche solo omettendo la nomina dell’arbitro di parte entro 30 gg. dalla notifica del ricorso), il lavoratore potrà adire l’autorità giudiziaria depositando il ricorso dinanzi al Tribunale entro 60 gg. dallo scadere del termine di 30 gg. per la nomina datoriale dell’arbitro di parte (termine decadenziale).
—°—
Dunque, con l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’art. 6 L. 604/1966 il lavoratore (ma anche il datore di lavoro che abbia interesse ad accertare la legittimità della iniziativa intrapresa), è chiamato alla rigida osservanza dei termini decadenziali, come sopra illustrati, la cui inottemperanza produrrà effetti preclusivi dell’azione, nonché il consolidamento del provvedimento assunto dal datore di lavoro.
Avv. Emanuela Manini
16
apr
Written by Avvocato Emanuela Manini on aprile 16th, 2010
LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE PER RITENUTA IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO. IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO CON LA PROCEDURA DELL’ART. 700 CPC. CONDANNA DELLA SOCIETA’ CONVENUTA ALLA REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE ED AL PAGAMENTO DELLE MENSILITA’ ARRETRATE. COMMENTO ALLA ORDINANZA 1/4/2010 DEL TRIBUNALE DI PISTOIA, SEZ. LAVORO.
Il Tribunale di Pistoia Sez. Lav., con la recentissima ordinanza del 1/4/2010, pronunciata nell’ambito di un ricorso, ex art. 700 cpc, promossa da un dipendente di Trenitalia Spa, assistito dall’Avv. Emanuela Manini, avverso la predetta società, a seguito della intimazione di un licenziamento per ritenuta inidoneità sopravvenuta della prestazione lavorativa, in accoglimento del ricorso, ha ordinato alla società la immediata reintegrazione del lavoratore, nonché ha disposto la condanna di quella al pagamento delle mensilità maturate a far data dal licenziamento fino alla effettiva reintegrazione in servizio, oltre rivalutazione monetaria, interessi di legge e spese del procedimento.
La vicenda prende avvio a seguito della rivendicazione mossa da un lavoratore, riconosciuto dipendente di Trenitalia Spa a fronte della accertata violazione della legislazione in materia di divieto di intermediazione di manodopera, ad essere immesso nei ruoli aziendali, e nel profilo professionale di appartenenza.
Per parte sua Trenitalia Spa, in vista della reintegrazione nella postazione lavorativa, sottoponeva il lavoratore a visita medica al fine di valutare, la idoneità fisica del dipendente all’espletamento delle mansioni, proprie del profilo professionale di inquadramento.
All’esito della predetta visita Trenitalia Spa, alla luce del giudizio sanitario, di accertamento della sopravvenuta impossibilità alla prestazione lavorativa, escludendo la utilizzabilità del dipendente in altra attività all’interno della società, risolveva il rapporto di lavoro, con effetto immediato, per giustificato motivo, ai sensi dell’art 3 L. 1966/604.
A seguito dell’intimato licenziamento, il lavoratore radicava ricorso giudiziario ex art. 700 cpc, invocando la immediata reintegrazione nel posto di lavoro, previa declaratoria di illegittimità dell’atto risolutorio del rapporto di lavoro, nonché la condanna della società convenuta alla corresponsione in suo favore di tutte le mensilità maturate e maturande a far data dalla intimazione di licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, e spese del procedimento.
Costituitasi ritualmente in giudizio, Trenitalia Spa resisteva alla domanda, invocando la inammissibilità e/o improponibilità del ricorso, ovvero, nel merito, la sua reiezione.
Ammessa CTU medico legale sulla persona del lavoratore, all’esito della fase istruttoria, il Tribunale adito accoglieva la domanda cautelare proposta, condannando altresì Trenitalia Spa al pagamento delle mensilità maturate dalla data di intimazione del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione in servizio, oltre rivalutazione ed interessi e spese del procedimento.
In particolare, osservava l’organo giudicante, sotto il profilo del “fumus boni iuris”, che la consulenza tecnica medico legale avesse accertato la parziale idoneità del lavoratore alle mansioni proprie del profilo di appartenenza (ausiliario), di talché costituiva dovere della società datrice di lavoro impiegare il lavoratore in mansioni equivalenti, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. Lav. 15500/2009) secondo cui “in caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, non si realizza un’impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (art. 1 e 3 L. n. 604 del 1966 e art. 1463 e 1464 cc), qualora il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti o, se impossibile, anche a mansioni inferiori, purché da un lato tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore, e dall’altro, l’adeguamento sia sorretto dal consenso, nonché dall’interesse dello stesso lavoratore”.
Quanto al “periculum in mora”, il Tribunale di Pistoia ne ammetteva la sussistenza, “tenuto conto del fatto che lo svolgimento dell’attività lavorativa, oltre a rappresentare la fonte dei mezzi di sostentamento del lavoratore, costituisce mezzo di esplicazione della sua personalità”, con la conseguente irrilevanza del carattere patrimoniale della pretesa economica alla retribuzione, attesa la “idoneità della reintegrazione per equivalente a neutralizzare gli effetti del decorso del tempo occorrente allo svolgimento del processo ordinario”.
Di qui, il pieno accoglimento delle domande del lavoratore.
Avv. Emanuela Manini
Scarica la sentenza