Blog Giuridico degli Avvocati Braschi e Manini di Firenze

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diritto civile, diritto del lavoro, diritto di famiglia, contenzioso stragiudiziale


4
mag

Intermediazione manodopera, trasferimento del lavoratore a sede diversa da quella occupata

ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE, ASSUNTO ALLE DIPENDENZE DI TRENITALIA SPA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI ILLECITA INTERMEDIAZIONE DI MANODOPERA PRESSO UNA SEDE LAVORATIVA DIVERSA DA QUELLA DA ULTIMO OCCUPATA ALLE DIPENDENZE DELLA IMPRESA APPALTATRICE. ACCOGLIMENTO DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE, EX ART. 700 CPC, PROMOSSO DAL LAVORATORE, AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ALLA SEDE DI NUOVA ASSEGNAZIONE. LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE NEL MORE DEL GIUDIZIO DI RECLAMO PROMOSSO DA TRENITALIA SPA. DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE, CON CONDANNA DI TRENITALIA SPA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI, IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA VIRTUALE.

Si segnala la sentenza del 2/4/2012, pronunciata dal Tribunale di Novara, Sez. Lavoro collegiale, nell’ambito di giudizio di reclamo, promosso da Trenitalia Spa avverso un lavoratore (assistito dall’Avv. Emanuela Manini) assunto dalla società a seguito di accertamento di illecita intermediazione di manodopera, per la riforma della ordinanza, pronunciata dal Tribunale di Novara, Giudice del lavoro, di sospensione della efficacia del provvedimento di assegnazione del lavoratore ad una sede (Torre del Greco) diversa da quella da ultimo occupata alle dipendenze della impresa appaltatrice (Novara).

La vicenda prende avvio dal radicamento di ricorso dinanzi al Tribunale di Novara, sez. lav., ex art. 700 cpc, promosso da un lavoratore (patrocinato dall’Avv. Emanuela Manini) riconosciuto dipendente di Trenitalia Spa per effetto di illecita intermediazione di manodopera avverso la predetta società, avente ad oggetto la richiesta di sospensione del provvedimento di assegnazione, all’atto di immissione nei ruoli aziendali, all’impianto di Torre del Greco, in luogo dell’impianto di Novara, da ultimo occupato, ovvero dove lo stesso era ammesso allo svolgimento di mansioni, all’atto della pronuncia della sentenza accertativa della illecita intermediazione di manodopera.

All’esito del giudizio, nell’ambito del quale si costituiva Trenitalia Spa, invocandone la reiezione per difetto dei suoi presupposti, il Tribunale adito, in acccoglimento del ricorso, pronunciava ordinanza di sospensione della efficacia del provvedimento di assegnazione all’impianto di Torre del Greco, ed ordinava la riassegnazione alla sede di Novara in attività proprie del livello di inquadramento.

Avverso tale provvedimento Trenitalia Spa interponeva reclamo, variamente argomentando a sostegno delle proprie richieste, nonché invocando la integrale riforma del provvedimento impugnato.

Si costituiva nella causa il lavoratore, il quale esponeva che nelle more del giudizio di reclamo era stato licenziato da Trenitalia Spa, dopo che questa aveva contestato la assenza dal posto di lavoro senza giustificazione, nonché la prestazione di attività lavorativa in favore di soggetti terzi (la società appaltatrice), chiedeva pertanto disporsi la sospensione del procedimento, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del licenziamento, frattanto radicato, in subordine la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna della società reclamante alle spese di lite in ossequio al principio della soccombenza.

Il Tribunale di Novara, con sentenza, pronunciata in data 2/4/2012, dichiarava cessata la materia del contendere, nonché condannava Trenitalia Spa a rifondere al lavoratore le spese processuali del grado, attesa la sua soccombenza virtuale.

In particolare, l’adito Tribunale, respinta la richiesta di sospensione del procedimento in attesa della risoluzione della controversia in materia di impugnazione del licenziamento, rilevava come l’originario assetto dei contrapposti interessi dovesse ritenersi radicalmente modificato per effetto del licenziamento irrogato, di qui l’instaurato giudizio non poteva che concludersi con una pronuncia di accertamento della sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una definizione della controversia nei termini originariamente prospettati.

Al fine di valutare la virtuale soccombenza delle parti, in vista della ripartizione delle spese di lite, il Tribunale di Novara ha dichiarato la infondatezza delle censure mosse da Trenitalia Spa nell’ambito del proprio giudizio di reclamo (il quale sarebbe stato respinto se non fosse sopravvenuto il licenziamento del lavoratore).

In proposito, osserva il Tribunale che non assumeva rilevanza l’assunto datoriale, secondo cui le attività cui era adibito il lavoratore fossero state in seguito svolte in regime di appalto, atteso che la posizione lavorativa del dipendente (da valutarsi non solo con riferimento al contenuto delle mansioni affidate, ma anche in relazione al luogo dove veniva resa la prestazione) costituisse il termine di paragone da utilizzarsi per compiere il giudizio di comparazione, onde valutare la scelta datoriale della nuova sede di destinazione.

A ciò andava ad aggiungersi che Trenitalia Spa non aveva offerto, seppure sulla base di una valutazione sommaria, propria della fase cautelare, elementi sufficienti a legittimare la decisione aziendale, soprattutto alla luce dell’art. 40, comma VII CCNL settore, il quale condiziona il potere datoriale di disporre il trasferimento del lavoratore ad una regione diversa da quella in cui si trova la sede originaria alla sussistenza di “casi eccezionali”.

Il Tribunale, ha rilevato altresì la esistenza del periculum in mora, atteso che la esecuzione del provvedimento datoriale avrebbe comportato lo sradicamento dal lavoratore dal centro dei propri affetti ed interessi, con pregiudizio irreparabile.

Atteso il giudizio di soccombenza virtuale, espresso dall’adito Tribunale, Trenitalia Spa è stata condannata al pagamento delle spese processuali del grado in favore del lavoratore.

Avv. Emanuela Manini

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dic

TRANSAZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO. ASPETTI FISCALI.

Transazioni in materia di rapporti di lavoro subordinato. Aspetti fiscali.

Ci vengono chiesti chiarimenti in merito alla assoggettabilità o meno a ritenuta di acconto ed a tassazione separata di somme di denaro corrisposte al lavoratore da Trenitalia Spa a seguito di transazione della controversia, avente ad oggetto una fattispecie di illecita intermediazione di manodopera.

La vicenda prende avvio dalla controversia radicata da un lavoratore, dipendente di una cooperativa di appalto di lavoro per conto di Trenitalia Spa, avverso quest’ultima società, conclusasi con la declaratoria di intervenuta costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per effetto di illecita intermediazione di manodopera, con conseguente diritto del lavoratore alla immissione nei ruoli aziendali della società.

A seguito della pronuncia della sentenza, le parti hanno stipulato accordo transattivo novativo in sede sindacale, nell’ambito del quale è stata convenuta la rinuncia del lavoratore agli effetti giuridici ed economici della sentenza, dietro rimessa da parte di Trenitalia Spa di una somma di denaro, quantificata nella misura lorda, sulla quale applicare la ritenuta fiscale all’atto della sua rimessa.

In effetti, all’atto di corresponsione della somma convenuta, la società ha fatto luogo alla applicazione di ritenuta di acconto nella misura del 20%, certificando la causale del versamento fiscale come “compenso per prestazioni occasionali art. 81 Tuir”.

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Al fine di rispondere al quesito, occorre riepilogare la disciplina legislativa in materia.

Le transazioni, intervenute tra datore di lavoro e lavoratore (in sede giudiziale, sindacale, ovvero presso le altre sedi di conciliazione previste legislativamente) possono essere semplici (o conservative) quando intervengono all’interno del rapporto di lavoro, senza apportare modifiche al negozio esistente, oppure novative, quando si convengono modifiche al rapporto di lavoro, il quale viene sostituito da un diverso rapporto giuridico, con la conseguenza che i diritti e gli obblighi insorti dalla transazione trovano origine nel nuovo rapporto, creato dalla intesa conseguita.

Partendo da tali considerazioni, è necessario distinguere se la somma di denaro, corrisposta nell’ambito dell’accordo transattivo sia erogata in relazione al rapporto di lavoro ed in quanto tale, da ricomprendersi nella nozione, in senso lato, di reddito da lavoro dipedente (lucro cessante) come tale soggetto a tassazione (l’art. 17, lett. a), TUIR ha ricompreso nel reddito da lavoro dipendente anche le somme percepite a seguito di transazione, a prescindere dalla loro natura, novativa o meno, purchè relative al rapporto di lavoro subordinato), oppure se si tratti di una reintegrazione patrimoniale, a seguito di danni subiti, o di spese sostenute (danno emergente), come tale non soggetta a tassazione (si pensi a somme di denaro corrisposte a seguito di danno alla salute, di danno esistenziale sofferto a causa di demansionamento, di mobbing, di infortunio sul lavoro…).

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Altra questione rilevante nella fattispecie in esame riguarda il quesito se le somme corrisposte nell’ambito di transazioni debbano essere assoggettate a tassazione separata oppure a tassazione ordinaria.

Sul punto, ai sensi dell’art. 17, 1° comma, lett. a) e b) del TUIR sono assoggettate a tassazione separata, oltre al TFR, gli emolumenti arretrati percepiti una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, oppure percepiti ad altro titolo, riferiti ad anni precedenti, anche per effetto di transazioni (naturalmente, nella sola ipotesi di lucro cessante).

La imposta da applicarsi sulle somme corrisposte è liquidata dal sostituto d’imposta e si effettua applicando la aliquota corrispondente al reddito complessivo medio dei due anni solari precedenti quello in corso. Se in un anno non vi è stato reddito si applica la aliquota corrispondente alla metà dell’altro anno. Se non vi è stato reddito imponibile negli anni precedenti si applica la aliquota minima (18,50 dal 2000) (art. 23 TUIR).

La amministrazione finanziaria provvederà a liquidare la imposta effettivamente dovuta, e ad iscrivere a ruolo le differenze eventualmente risultate dalla liquidazione.

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Così delineato il quadro legislativo di riferimento, con riguardo alla fattispecie in esame, si risponde al quesito, precisando che la somma in denaro, corrisposta al lavoratore da Trenitalia Spa nell’ambito della transazione novativa è assoggettata ad imposta, trattandosi di lucro cessante, è soggetta a tassazione separata, sulla somma corrisposta si applica la aliquota corrispondente al reddito complessivo medio dei due anni solari precedenti quello in corso, la ritenuta alla fonte effettuata dalla società in qualità di sostituto di imposta è a titolo di acconto, cui farà seguito la liquidazione da parte della Amministrazione finanziaria della imposta effettivamente dovuta.

Avv. Emanuela Manini

 

25
mag

Regolarizzazione contribuzione fondo pensioni F.S.

Regolarizzazione del periodo lavorativo da parte dalle Ferrovie dello Stato, a seguito di declaratoria di illecita intermediazione di manodopera, ai sensi dell’art. 1 L. 1369/1960. Computabilità dei contributi versati all’Inps sulla posizione del lavoratore dalla azienda appaltatrice ai fini della regolarizzazione del periodo lavorativo accertato alle dipendenze delle FS. Esclusione. Breve commento alla sentenza n. 589/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze, sez. lavoro.

Con sentenza n. 589/2011 la Corte di Appello di Firenze sez. lav. si è pronunciata nella controversia promossa da Trenitalia Spa avverso un lavoratrice, patrocinata dall’Avv. Emanuela Manini, nonché avverso l’Inps, avente ad oggetto la impugnazione della sentenza n. 260/2009 del Tribunale di Firenze, Giudice del Lavoro, che aveva accertato la non ripetibilità da parte di Trenitalia Spa nei confronti della lavoratrice di somme di denaro a titolo di quote contributive a carico della dipendente, afferenti il periodo 1992-1994, oggetto di regolarizzazione da parte della società del trasporto ferroviario nell’anno 2005, ovvero all’esito dell’accertamento giudiziale di illecita intermediazione di manodopera.

A sostegno della propria posizione, Trenitalia Spa ha ammesso la facoltà, propria della stessa, di ripetere dal lavoratore le somme contributive, che avrebbero dovuto essere trattenute in busta paga, per il caso di regolarità del rapporto di lavoro, negando la applicazione in campo ferroviario dell’art. 23 L. n. 1218/1952, quale norma, a suo dire, priva di carattere generale.

Inoltre, Trenitalia Spa ha nuovamente reiterato dinanzi alla Corte di Appello di Firenze la domanda, rigettata in primo grado, avente ad oggetto l’accertamento della computabilità dei contributi versati dalla azienda appaltatrice sul conto assicurativo Inps della propria dipendente ai fini della regolarizzazione del periodo lavorativo presso il Fondo pensioni FS, con conseguente richiesta di condanna dell’Inps alla restituzione a Trenitalia Spa dell’importo corrispondente alla quota contributiva versata dall’apparente datore di lavoro.

La Corte d’Appello di Firenze ha respinto le domande avanzate da Trenitalia Spa nei confronti della dipendente e dell’Inps, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, il principio fissato dall’art. 23 L. n. 218/1952, secondo cui “Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da Lire 5.000 a lire 100.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo”, ha carattere generale nell’ordinamento previdenziale, costituendo un elementare principio di buona fede e correttezza nell’attuazione del contratto di lavoro, attesa, altresì, la specialità della “ritenuta contributiva” che non può essere effettuata dal datore di lavoro secondo criteri e cadenze arbitrarie (addirittura, come nel caso in esame, dopo molti anni dalla sua naturale debenza).

Né varrebbe sostenere, in uno con la società appellante, che l’obbligo di corrispondere i contributi e le somme aggiuntive non esclude la possibilità della rivalsa, ex art. 2115 cc., atteso che la riconduzione di un rapporto di lavoro al suo reale datore di lavoro non vale a costituire un nuovo rapporto, bensì ad accertare, con efficacia ex tunc, la sussistenza dello stesso in capo ad altro soggetto, di talché, anche sotto tale profilo, il mancato assolvimento alla scadenza dell’obbligo, retributivo e contributivo, non può che comportare la applicazione dell’art. 23 L. n. 218/1952, con ogni consequenziale effetto di legge.

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Infine, la Corte di Appello di Firenze ha concluso il proprio percorso argomentativo nel senso di condividere la statuizione giudiziale di primo grado, per la parte in cui ha giudicato inammissibile la domanda avanzata da Trenitalia Spa nei confronti dell’Inps, avente ad oggetto la computabilità dei contributi versati dalla apparente datrice di lavoro ai fini della regolarizzazione contributiva dei versamenti nel Fondo pensioni FS enunciando, a sostegno del proprio ragionamento, due interessanti principi di diritto, ovvero:

- in nessun caso Trenitalia Spa potrà essere legittimata a chiedere la restituzione all’Inps dei contributi versati dalla apparente datrice di lavoro;

- il pagamento dei contributi previdenziali da parte dell’intermediario, datore di lavoro apparente, non ha efficacia estintiva rispetto al debito contributivo del datore di lavoro effettivo, al quale non sarà consentito invocare la applicazione dell’art. 1180 cc. in materia di adempimento della obbligazione da parte del terzo, né eludere il versamento per l’intero della contribuzione a suo carico.

Avv. Emanuela Manini

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