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diritto civile, diritto del lavoro, diritto di famiglia, contenzioso stragiudiziale


5
giu

nota a sent. n. 360/09 della Corte di Appello di Firenze

EM/mg nota a sentenza c.a. fi n. 360-09
NOTA A SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, N. 360/2009, LA QUALE HA RIGETTATO LA IMPUGNAZIONE PROPOSTA DALLA FONDAZIONE ENASARCO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE, DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI UN AGENTE DI COMMERCIO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA ERRONEE INFORMAZIONI FORNITE DALL’ENASARCO, IN MERITO ALLA MATURAZIONE DEI REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA.
Con ricorso al Tribunale di Firenze, Sez. Lav., una agente di commercio, rappresentata e difesa dall’Avv. GianLuca Braschi, conveniva in giudizio l’Enasarco al fine di invocare il risarcimento del danno subito, a seguito di erronea comunicazione, fornitale dall’ente previdenziale, per il tramite del proprio sistema informatico, in ordine alla propria posizione contributiva, a seguito della quale la assicurata era indotta a procrastinare la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, sul presupposto, poi rivelatosi erroneo, della carenza dei requisiti.
Con sentenza n. 248/2007 il Tribunale di Firenze, sez. lav., riconosceva la fondatezza della domanda risarcitoria della agente di commercio, liquidando in suo favore la somma di euro 11.656,14, a titolo di risarcimento del danno, quantificato sulla base dell’importo dei ratei di pensione che la stessa avrebbe percepito se fosse stata correttamente informata dall’Enasarco, in ordine alla maturazione del diritto a pensione.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello l’Enasarco, invocandone la riforma, nonché il rigetto della domanda risarcitoria, frattanto avanzata.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 360/2009, ha rigettato l’appello, presentato dall’ente previdenziale, dando ancora una volta ragione all’agente di commercio, con ampia ed articolata motivazione.
In sintesi, riconosceva la Corte d’Appello che, pure non trovando applicazione nei confronti dell’Enasarco l’art. 54 L. 88/1989, che pone a carico di Inps ed Inail l’obbligo di comunicare agli assicurati l’entità dei contributi versati, non pare dubitabile che il rilascio di erronee informazioni da parte del sistema informatico dell’Enasarco, da imputarsi a carenza del sistema, quale causa del danno subito dalla assicurata, indotta a non presentare domanda di pensione per prospettata carenza di contributi, integri gli estremi della responsabilità contrattuale dell’Enasarco nei confronti dell’agente cui, pertanto, spetta l’invocato risarcimento del danno.
Avv. GianLuca Braschi

18
gen

EM/mg trenitalia spa nota a sentenza (sent. n. 1426-2008)

Nota a sentenza

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Con sentenza n. 1426/2008 del 4/11/2008, la Corte d’Appello di Firenze, sez. lavoro, ha consolidato un orientamento giurisprudenziale, secondo cui per il caso di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra una lavoratore e le Ferrovie dello Stato (ora Trenitalia Spa, Rete Ferroviaria Italiana Spa) in seguito ad una sentenza di accertamento di intermediazione illecita di manodopera, per tutto il periodo in cui è risultato accertata la illeicità dell’appalto, spetta alla società del trasporto ferroviario il pagamento per l’intero della contribuzione previdenziale, anche con riguardo alla quota di contribuzione gravante sul lavoratore.

La vicenda prende avvio dalla richiesta avanzata da Rete Ferroviaria italiana Spa nei confronti di un lavoratore al quale, dopo avere ottenuto, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con RFI Spa, nonché del diritto a percepire differenze retributive, aveva ricevuto dalla società ferroviaria la richiesta di pagamento della quota di contribuzione che avrebbe dovuto fare carico al lavoratore dalla data di accertamento del rapporto di lavoro, fino alla effettiva reintegra.

Il Tribunale di Firenze, sez. lavoro, investito della vicenda, ha dichiarato la insussistenza del diritto di RFI Spa a richiedere la contribuzione, per la parte a carico del prestatore di lavoro, per tutto il periodo in cui questi è stato ammesso alla attività lavorativa, per fatto colpevole della società datrice di lavoro.

Ed invero, la norma dell’art. 19 L. 218/1952, la quale dispone la responsabilità a carico del datore di lavoro del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore (da trattenersi sulla retribuzione corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce) deve applicarsi anche alle Ferrovie dello Stato (oggi Trenitalia Spa, RFI Spa), essendo disciplina di carattere generale, applicabile ai datori di lavoro sia privati che pubblici (quale, appunto, le Ferrovie dello Stato).

La Corte di Appello di Firenze, investita da RFI Spa del gravame avverso la sentenza del Tribunale di primo grado ha rigettato l’appello della società, confermando il principio che alcuna pretesa potrà essere avanzata dal datore di lavoro, volta a riversare sul lavoratore le conseguenze della omessa contribuzione.