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Written by Avvocato Emanuela Manini on maggio 16th, 2011
La disciplina introdotta dal D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, nonché dalla L. 183/2010 (collegato lavoro) in materia di recupero dei contributi previdenziali da parte dell’Inps. Avviso di addebito. Il punto delle novità legislative in materia di riscossione coattiva dei contributi.
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Ci vengono richiesti con frequenza chiarimenti in materia di recupero dei contributi, dovuti all’Inps, a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, rubricato “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica…” convertito con L. n. 122/2010, nonché della L. n. 183/2010 (collegato lavoro), cui si risponde con una breve sintesi in materia.
In effetti, l’art. 30 del citato D.L., rubricato “Potenziamento dei processi di riscossione dell’Inps”, innovando sul sistema di recupero dei contributi previdenziali, dovuti in favore dell’Inps, ha introdotto “l’avviso di addebito” come nuovo titolo esecutivo per il sopracitato istituto previdenziale, al posto del previgente ruolo esattoriale.
Nel vecchio sistema una volta accertata l’esistenza di un credito contributivo non versato, l’Inps aveva la facoltà (non l’obbligo) di invocare il pagamento mediante avviso bonario al debitore, concedendo un termine di 30 gg. per l’adempimento spontaneo della obbligazione.
A tale fase, per il caso di mancato pagamento spontaneo del debito, seguiva la iscrizione a ruolo del credito previdenziale, nonché la trasmissione del ruolo al concessionario del servizio di riscossione (da ultimo, Equitalia Spa, istituita con L. n. 248/2005) per l’avvio della esecuzione esattoriale.
Con l’entrata in vigore dell’art. 30 D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, è stata soppressa la fase della iscrizione a ruolo del credito contributivo, e la consegna del ruolo all’agente della riscossione, cui competeva la notifica della cartella di pagamento ed è stato introdotto per il solo Inps l’avviso di addebito, contenente la intimazione al debitore di adempiere entro 60 gg. dalla notifica dell’avviso, con l’avvertimento che in mancanza del pagamento l’agente di riscossione, indicato nell’avviso, procederà ad espropriazione forzata, secondo i poteri e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
La circostanza che nell’avviso di addebito difetti la indicazione dell’ente creditore (a differenza della cartella di pagamento) è da imputarsi al fatto che l’avviso non può che provenire dall’Inps, cui solo è consentita tale modalità di recupero coattivo del credito, cui va ad aggiungersi la mancata indicazione del ruolo e della data di esecutività dello stesso, essendo venuta meno la emissione del ruolo.
Non si pensi, dunque, a tali difetti di indicazione come vizi dell’avviso.
Piuttosto, occorre dire che per il caso di mancato pagamento dell’avviso di addebito, entro il termine di 60 gg., sarà iniziata la esecuzione forzata, entro un anno dalla notifica (a pena di inefficacia), con aggravio di oneri a titolo di aggio dovuto all’agente di riscossione, nonché a titolo di spese per la procedura esecutiva.
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La novità legislativa, sopracitata, si interseca con la recente disciplina legislativa, contenuta nella L. n. 183/2010 (collegato lavoro), la quale (sostituendo l’art. 13 Dlgs n. 124/2004) ha disposto che a conclusione del procedimento ispettivo debba essere notificato un unico verbale di accertamento, contenente “gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti rilevati”, affinchè il debitore sia messo da subito a conoscenza dell’importo dovuto a titolo di sanzioni amministrative, contributi e premi non pagati, con le relative sanzioni civili.
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Con la introduzione della disciplina legislativa, sopra richiamata, si sortisce dunque l’effetto da parte dell’Inps di una notevole abbreviazione del processo di riscossione, non più caratterizzato dalla emissione dei previgenti atti – avviso di accertamento, avviso bonario, iscrizione a ruolo del credito contributivo, formazione e notifica della cartella di pagamento da parte dell’agente di riscossione – bensì connotato dalla emissione dell’unico atto, costituito dall’avviso di addebito, seguito, decorsi 60 gg., in difetto di pagamento, dall’avvio della procedura di esecuzione.
Laddove costituisca intenzione del debitore, in presenza di validi motivi, di impugnare l’avviso di addebito, non resta che radicare giudizio di opposizione, per motivi afferenti il merito della pretesa contributiva, dinanzi al Tribunale del lavoro e della previdenza territorialmente competente, entro il termine perentorio di 40 gg. dalla notifica dell’avviso, pena il consolidamento del credito vantato dall’ente previdenziale.
Avv. Emanuela Manini
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Written by Avvocato Emanuela Manini on febbraio 1st, 2011
Riduzione del contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi pensionati presso le gestioni Inps, nella misura della metà. Una riflessione sulla disciplina, introdotta dall’art. 59, comma 15, L. n. 449/1997.
Ci vengono chiesti chiarimenti sulla possibilità per i lavoratori autonomi, già titolari di pensione presso le gestioni Inps, con più di 65 anni di età, di invocare la riduzione del contributo previdenziale, nella misura del 50% del dovuto.
Sul punto, si precisa che la innovazione legislativa in materia di contribuzione ridotta è stata introdotta dall’art. 59, comma 15, L. 449/1997 (“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”), rubricato “Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità”, il quale ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 1998 la contribuzione previdenziale dovuta dai lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni Inps può essere, a domanda dell’interessato, applicata nella misura del 50% dell’importo dovuto. La citata disposizione ha previsto che per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto od in parte con il sistema retributivo, a fronte della riduzione del versamento contributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto alla metà all’atto della sua liquidazione (decorsi 5 anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero, per una sola volta, decorsi 2 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento).
La riduzione ha ad oggetto i contributi pensionistici (con esclusione, quindi, della contribuzione della tutela per la maternità e per gli orfani dei lavoratori) dovuti sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale, da parte dei pensionati ultrasessantacinquenni, siano essi titolari di impresa che collaboratori familiari.
In sintesi, a fronte del sopra citato quadro legislativo, al fine di potere usufruire della riduzione della contribuzione è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni:
1) la percezione di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps (sono esclusi dalla applicazione della norma i titolari di pensione di reversibilità; 2) la continuazione della prestazione della attività lavorativa dopo la percezione del trattamento pensionistico; 3) il compimento di 65 anni di età.
Poiché la disciplina in commento prevede la facoltà di applicare il contributo previdenziale nella misura della metà, cui corrisponde la riduzione nella stessa misura del supplemento di pensione, il contribuente interessato dovrà presentare domanda di riduzione alla sede Inps, competente per territorio, con decorrenza del beneficio a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda (non già dal compimento del sessantacinquesimo anno di età).
Conclusivamente, non si trascuri di considerare, prima della presentazione della domanda, che al risparmio dell’onere contributivo per il lavoratore/pensionato fa da contrappunto la riduzione (nella metà) del supplemento di pensione.
Avv. Emanuela Manini
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gen
Written by Avvocato Emanuela Manini on gennaio 11th, 2011
CUMULO DI POSIZIONI CONTRIBUTIVE RELATIVE A DIVERSE GESTIONI PREVIDENZIALI PRESSO UN SOLO ENTE PENSIONISTICO (CD. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI). ALCUNI CHIARIMENTI IN MATERIA.
Vengono spesso invocati chiarimenti in ordine alla materia del cumulo di posizioni contributive relative a diverse gestioni previdenziali presso un solo ente previdenziale (cd. totalizzazione dei periodi assicurativi) al fine di ottenere il diritto al beneficio pensionistico (anzianità, vecchiaia, inabilità, superstite).
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La totalizzazione dei periodi assicurativi è stata introdotta dall’art. 71 L. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), il quale ha disposto che “al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso tali gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni”.
Affinché sia consentito accedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi occorre che sussistano i seguenti requisiti:
- il richiedente non deve essere titolare di alcun trattamento pensionistico a carico di alcuna gestione presso la quale era iscritto.
- deve avere maturato una anzianità contributiva, pari almeno a 40 anni di contributi (2080 contributi settimanali) sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni.
Al fine del raggiungimento del requisito contributivo (40 anni) devono essere esclusi i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e malattia.
- Al fine di accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità, è necessario che in ciascuna delle gestioni da totalizzare sia presente una anzianità contributiva pari almeno a tre anni (le gestioni con anzianità contributiva inferiore non possono essere incluse nella totalizzazione).
Possono avvalersi della totalizzazione dei contributi i lavoratori dipendenti ed autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), gli iscritti alla gestione separata, i sacerdoti secolari ed i ministri di culto di confessioni diverse da quelle cattoliche (previa autorizzazione del Ministero dell’Interno), i liberi professionisti (iscritti ad una cassa privatizzata e/o privata), gli iscritti a forme di previdenza sostitutiva ed esclusiva della assicurazione generale obbligatoria.
La domanda di liquidazione del trattamento pensionistico (vecchiaia, anzianità, inabilità, superstiti) deve essere presentata dall’assicurato, ovvero dal superstite dell’avente diritto, all’Ente che gestisce l’ultima forma assicurativa, a cui è iscritto ovvero era iscritto il lavoratore (da intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione in favore del lavoratore).
Il pagamento della pensione in regime di totalizzazione è effettuato dall’Inps.
La pensione concessa a seguito di totalizzazione è interamente cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Infine, la pensione da totalizzazione non è integrabile al trattamento minimo.
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Per completezza, si precisa che per il caso in cui pure in presenza di versamenti in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, non sussistano i requisiti per accedere alla totalizzazione, al lavoratore è consentito accedere alla ricongiunzione dei periodi contributivi la quale, tuttavia, è per la maggior parte dei casi onerosa, a differenza della totalizzazione, la quale è sempre gratuita.
Avv. Emanuela Manini
EM/mg cumulo di posizioni contributive relative a diverse gestioni previdenziali presso un solo ente pensionistico (cd. totalizzazione dei periodi assicurativi) alcuni chiarimenti in materia
CUMULO DI POSIZIONI CONTRIBUTIVE RELATIVE A DIVERSE GESTIONI PREVIDENZIALI PRESSO UN SOLO ENTE PENSIONISTICO (CD. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI). ALCUNI CHIARIMENTI IN MATERIA.
Vengono spesso invocati chiarimenti in ordine alla materia del cumulo di posizioni contributive relative a diverse gestioni previdenziali presso un solo ente previdenziale (cd. totalizzazione dei periodi assicurativi) al fine di ottenere il diritto al beneficio pensionistico (anzianità, vecchiaia, inabilità, superstite).
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La totalizzazione dei periodi assicurativi è stata introdotta dall’art. 71 L. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), il quale ha disposto che “al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso tali gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni”.
Affinché sia consentito accedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi occorre che sussistano i seguenti requisiti:
- il richiedente non deve essere titolare di alcun trattamento pensionistico a carico di alcuna gestione presso la quale era iscritto.
- Deve avere maturato una anzianità contributiva, pari almeno a 40 anni di contributi (2080 contributi settimanali) sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni.
Al fine del raggiungimento del requisito contributivo (40 anni) devono essere esclusi i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e malattia.
- Al fine di accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità, è necessario che in ciascuna delle gestioni da totalizzare sia presente una anzianità contributiva pari almeno a tre anni (le gestioni con anzianità contributiva inferiore non possono essere incluse nella totalizzazione).
Possono avvalersi della totalizzazione dei contributi i lavoratori dipendenti ed autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), gli iscritti alla gestione separata, i sacerdoti secolari ed i ministri di culto di confessioni diverse da quelle cattoliche (previa autorizzazione del Ministero dell’Interno), i liberi professionisti (iscritti ad una cassa privatizzata e/o privata), gli iscritti a forme di previdenza sostitutiva ed esclusiva della assicurazione generale obbligatoria.
La domanda di liquidazione del trattamento pensionistico (vecchiaia, anzianità, inabilità, superstiti) deve essere presentata dall’assicurato, ovvero dal superstite dell’avente diritto, all’Ente che gestisce l’ultima forma assicurativa, a cui è iscritto ovvero era iscritto il lavoratore (da intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione in favore del lavoratore).
Il pagamento della pensione in regime di totalizzazione è effettuato dall’Inps.
La pensione concessa a seguito di totalizzazione è interamente cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Infine, la pensione da totalizzazione non è integrabile al trattamento minimo.
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Per completezza, si precisa che per il caso in cui pure in presenza di versamenti in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, non sussistano i requisiti per accedere alla totalizzazione, al lavoratore è consentito accedere alla ricongiunzione dei periodi contributivi la quale, tuttavia, è per la maggior parte dei casi onerosa, a differenza della totalizzazione, la quale è sempre gratuita.
Avv. Emanuela Manini