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diritto civile, diritto del lavoro, diritto di famiglia, contenzioso stragiudiziale


23
nov

Contratto di lavoro subordinato a termine e collegato lavoro, sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2011

DISCIPLINA DETTATA DALL’ART. 32, COMMI 5, 6, 7, L. N. 183/2010 (COLLEGATO LAVORO) IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TERMINE. DECLARATORIA DI NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DEL PREDETTO ARTICOLO, PRONUNCIATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N. 303/2011 DEL 9/11/2011.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 303/2011, pronunciata in data 9/11/2011, ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, L. 183/2010 (collegato lavoro) sollevate in materia di apparato sanzionatorio conseguente alla dichiarazione giudiziale di conversione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

La vicenda prende avvio a seguito della entrata in vigore dell’art. 32 della L. 183/2010 (collegato lavoro) il quale ha modificato in maniera significativa l’art. 6, commi 1 e 2, L. 604/1966, prescrivendo, per la parte che qui, interessa, che per il caso in cui l’organo giudicante adito accolga l’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, questi condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, seguendo i criteri di cui all’art. 8 L. 604/1966, ovvero tenendo conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’impresa, della anzianità di servizio, del comportamento e delle condizioni delle parti.

Il risarcimento del danno è ridotto della metà se la contrattazione collettiva (anche aziendale) preveda la assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori già occupati a tempo determinato nell’ambito di specifiche graduatorie.

Va precisato che la suddetta novità normativa si applica a tutti i contratti a tempo determinato in corso, nonché ai contratti a termine già cessati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge.

La nuova disciplina legislativa si applica altresì a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data della sua entrata in vigore, con facoltà per il giudice, ai soli fini della determinazione della indennità, di fissazione alle parti di un termine per la eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni.

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All’indomani della entrata in vigore della legge sono stati sollevati dubbi di costituzionalità della norma da parte della Corte di Cassazione con ordinanza del 28/1/2011, e da parte del Tribunale di Trani con ordinanza del 20/12/2010, con varie argomentazioni a sostegno della dubbia legittimità della norma, quali la limitazione del diritto del cittadino al lavoro ed alla tutela giurisdizionale in relazione alle norme costituzionali, la violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il contrasto con la normativa comunitaria in materia.

La Corte Costituzionale ha respinto tutte le argomentazioni sollevate dai giudici remittenti dichiarando la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6, 7 L. cit., nonché apportando chiarimenti in ordine alla portata applicativa della norma.

In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito che la indennità prevista dall’art. 32 cit. va chiaramente ad integrare la garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La Corte ha inoltre precisato che il danno forfettizzato dalla indennità in esame copre solo il periodo cd “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di essa e dichiara la conversione del rapporto, mentre per il periodo successivo il datore di lavoro è obbligato a riammettere in servizio il lavoratore ed a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva.

Da ultimo, la Corte Costituzionale ha considerato legittima la norma anche per la parte in cui è disposta la sua efficacia retroattiva, con il limite invalicabile della cosa giudicata, poiché essa ha introdotto un meccanismo semplificato di liquidazione del danno, parificando situazioni di fatto identiche, a prescindere dalla data di introduzione del giudizio, nonché dal grado dello stesso, per l’effetto razionalizzando il regime risarcitorio del danno conseguente alla violazione della normativa vincolistica in materia di contratti di lavoro a termine.

Avv. Emanuela Manini

24
nov

COLLEGATO LAVORO

EM/mg collegato lavoro
IL COLLEGATO LAVORO ED I CONTRATTI A TERMINE. UN SIGNIFICATIVO CHIARIMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA IN MATERIA.
La nuova disciplina legislativa, introdotta con L. n. 183/2010, entrata in vigore il 24/11/2010 (cd. collegato lavoro) all’art. 32, comma 5 ha espressamente disposto “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il Giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dall’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604”.
Tale previsione normativa ha fatto insorgere dubbi interpretativi, anche alla luce dell’art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, (in seguito dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009), il quale, come noto, limitava, per il caso di violazione delle disposizioni sul rapporto di lavoro a tempo determinato, la condanna del datore di lavoro alla corresponsione in favore del prestatore d’opera di una indennità pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione.
In particolare, la norma ha fatto insorgere dubbi sulla natura della indennità risarcitoria, non essendo mancato qualche interprete, il quale ha attribuito natura omnicomprensiva alla predetta indennità, con la conseguente esclusione, per il caso di illegittima apposizione del termine, della conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
A fronte di tali dubbi sulla interpretazione della norma, il Ministero del lavoro, per il tramite dei propri rappresentanti, ha ritenuto di chiarire la portata del disposto legislativo, precisando nel corso di incontri tenutisi in materia che il diritto alla conversione del contratto non è in discussione, nel mentre la norma ha inteso soltanto precostituire la misura della indennità risarcitoria.
Per completezza, si ricorda che nella previgente disciplina il consolidato orientamento giurisprudenziale riconosceva al lavoratore, all’atto della conversione del contratto, una indennità commisurata alle retribuzioni da questi maturate e maturande dalla messa a disposizione della forza lavorativa fino alla effettiva riammissione in servizio.
Avv. Emanuela Manini