Blog Giuridico degli Avvocati Braschi e Manini di Firenze

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diritto civile, diritto del lavoro, diritto di famiglia, contenzioso stragiudiziale


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Sussistenza di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Trenitalia spa

 

Sussistenza di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Trenitalia Spa per effetto di accertamento di illecita intermediazione di manodopera. Diritto del lavoratore, all’atto di immissione nei ruoli aziendali, ad essere assegnato alla sede di lavoro, da ultimo occupata nell’ambito del rapporto di intermediazione. Breve commento al provvedimento cautelare del Tribunale di Novara, sez. lavoro, del 2/1/2012.

Si segnala la interessante pronuncia del Tribunale di Novara, sez. lav., emessa nell’ambito di ricorso, ex art. 700 cpc, promossa da un lavoratore (patrocinato dall’Avv. Emanuela Manini) riconosciuto dipendente di Trenitalia Spa per effetto di illecita intermediazione di manodopera, avverso la predetta società, avente ad oggetto la richiesta di sospensione del provvedimento di assegnazione, all’atto di immissione nei ruoli aziendali, all’impianto Tirrenica Sud, Torre del Greco, in luogo dell’impianto di Novara, da ultimo occupato, ovvero dove lo stesso era ammesso allo svolgimento di mansioni, all’atto della pronuncia della sentenza accertativa della illecita intermediazione di manodopera.

In particolare, a sostegno della propria richiesta, assumeva il ricorrente, quanto al fumus boni iuris, che questi, all’atto di reimmissione nei ruoli aziendali, dovesse essere ricollocato nel posto di lavoro, da ultimo occupato, salva la facoltà del datore di lavoro di disporre, con successivo provvedimento, e semprechè ne sussistano i presupposti, il trasferimento ad altra sede, nel concorso di altre circostanze, di cui all’art. 2103 cc.

A ciò andava ad aggiungersi che la società neppure aveva proceduto alla identificazione e conseguente assegnazione di mansioni, riconducibili al profilo professionale di appartenenza, anche al fine di valutare, ma solo dopo la piena ricostruzione del rapporto di lavoro, eventuali scelte organizzative, quali quelle assunte con il contestato provvedimento.

Si costituiva ritualmente in giudizio Trenitalia Spa, invocando, a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso, la circostanza che non vi fosse un diritto del lavoratore alla instaurazione del rapporto di lavoro presso la sede, da ultimo occupata, cui andava ad aggiungersi la impossibilità di assegnare il ricorrente ad attività attualmente insussistenti, essendo queste oggetto di conferimento di appalto ad impresa esterna.

Del resto, osservava Trenitalia Spa, come nel caso di specie non si fosse alla presenza di una reintegrazione nel posto di lavoro, per difetto degli elementi tipici del licenziamento, di talché non sarebbe stato consentito invocare, in uno con il ricorrente, la disciplina in materia.

Il Tribunale di Novara, sez. lavoro, in accoglimento al ricorso, promosso dal lavoratore, ha così argomentato:

“E’ indubbio – così come peraltro già rilevato da altre pronunce di merito – 1) T. Firenze, 31/10/2009 est. Lococo – , che le attività svolte dal ricorrente fino al dicembre 2011 (intervenendo successivamente all’immissione nei ruoli aziendali della convenuta) interessano la posizione lavorativa qualificata in sede giudiziale come rientrante nell’attività di organizzazione di Trenitalia, alla quale il ricorrente avrebbe dovuto esser primariamente rassegnato all’atto dell’immissione nei ruoli aziendali – non assumendo rilievo, a fronte dell’accertamento giudiziale citato, l’inserimento della gestione con appalto delle ulteriori posizioni lavorative del servizio – e rispetto alla quale avrebbe dovuto svolgersi il giudizio di comparazione, in termini di esigenze aziendali, rispetto alla scelta della sede di destinazione”.

A ciò andava ad aggiungersi che, dovendosi qualificare la scelta della società come un trasferimento, ex art. 2103 cc., non sussistevano elementi di prova inerenti le ragioni legittimanti il provvedimento, “avuto riguardo al fatto che l’art. 40 VII comma CCNL dispone che i trasferimenti individuali in una Regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro originaria potranno essere disposti dalle aziende solo in casi eccezionali…”.

Quanto, poi, al periculum in mora, esso doveva dirsi sussistente, attesa la irreparabilità per equivalente del danno in caso di trasferimento del lavoratore presso una sede lavorativa tanto lontana dal luogo di residenza.

A fronte delle sopra indicate argomentazioni, il Tribunale adito ha, dunque, ordinato a Trenitalia Spa di sospendere l’efficacia del provvedimento di assegnazione all’impianto di Torre del Greco ed ha ordinato la riassegnazione del lavoratore alla sede di Novara in attività proprie del livello di inquadramento.

Avv. Emanuela Manini

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TRANSAZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO. ASPETTI FISCALI.

Transazioni in materia di rapporti di lavoro subordinato. Aspetti fiscali.

Ci vengono chiesti chiarimenti in merito alla assoggettabilità o meno a ritenuta di acconto ed a tassazione separata di somme di denaro corrisposte al lavoratore da Trenitalia Spa a seguito di transazione della controversia, avente ad oggetto una fattispecie di illecita intermediazione di manodopera.

La vicenda prende avvio dalla controversia radicata da un lavoratore, dipendente di una cooperativa di appalto di lavoro per conto di Trenitalia Spa, avverso quest’ultima società, conclusasi con la declaratoria di intervenuta costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per effetto di illecita intermediazione di manodopera, con conseguente diritto del lavoratore alla immissione nei ruoli aziendali della società.

A seguito della pronuncia della sentenza, le parti hanno stipulato accordo transattivo novativo in sede sindacale, nell’ambito del quale è stata convenuta la rinuncia del lavoratore agli effetti giuridici ed economici della sentenza, dietro rimessa da parte di Trenitalia Spa di una somma di denaro, quantificata nella misura lorda, sulla quale applicare la ritenuta fiscale all’atto della sua rimessa.

In effetti, all’atto di corresponsione della somma convenuta, la società ha fatto luogo alla applicazione di ritenuta di acconto nella misura del 20%, certificando la causale del versamento fiscale come “compenso per prestazioni occasionali art. 81 Tuir”.

—°—

Al fine di rispondere al quesito, occorre riepilogare la disciplina legislativa in materia.

Le transazioni, intervenute tra datore di lavoro e lavoratore (in sede giudiziale, sindacale, ovvero presso le altre sedi di conciliazione previste legislativamente) possono essere semplici (o conservative) quando intervengono all’interno del rapporto di lavoro, senza apportare modifiche al negozio esistente, oppure novative, quando si convengono modifiche al rapporto di lavoro, il quale viene sostituito da un diverso rapporto giuridico, con la conseguenza che i diritti e gli obblighi insorti dalla transazione trovano origine nel nuovo rapporto, creato dalla intesa conseguita.

Partendo da tali considerazioni, è necessario distinguere se la somma di denaro, corrisposta nell’ambito dell’accordo transattivo sia erogata in relazione al rapporto di lavoro ed in quanto tale, da ricomprendersi nella nozione, in senso lato, di reddito da lavoro dipedente (lucro cessante) come tale soggetto a tassazione (l’art. 17, lett. a), TUIR ha ricompreso nel reddito da lavoro dipendente anche le somme percepite a seguito di transazione, a prescindere dalla loro natura, novativa o meno, purchè relative al rapporto di lavoro subordinato), oppure se si tratti di una reintegrazione patrimoniale, a seguito di danni subiti, o di spese sostenute (danno emergente), come tale non soggetta a tassazione (si pensi a somme di denaro corrisposte a seguito di danno alla salute, di danno esistenziale sofferto a causa di demansionamento, di mobbing, di infortunio sul lavoro…).

—°—

Altra questione rilevante nella fattispecie in esame riguarda il quesito se le somme corrisposte nell’ambito di transazioni debbano essere assoggettate a tassazione separata oppure a tassazione ordinaria.

Sul punto, ai sensi dell’art. 17, 1° comma, lett. a) e b) del TUIR sono assoggettate a tassazione separata, oltre al TFR, gli emolumenti arretrati percepiti una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, oppure percepiti ad altro titolo, riferiti ad anni precedenti, anche per effetto di transazioni (naturalmente, nella sola ipotesi di lucro cessante).

La imposta da applicarsi sulle somme corrisposte è liquidata dal sostituto d’imposta e si effettua applicando la aliquota corrispondente al reddito complessivo medio dei due anni solari precedenti quello in corso. Se in un anno non vi è stato reddito si applica la aliquota corrispondente alla metà dell’altro anno. Se non vi è stato reddito imponibile negli anni precedenti si applica la aliquota minima (18,50 dal 2000) (art. 23 TUIR).

La amministrazione finanziaria provvederà a liquidare la imposta effettivamente dovuta, e ad iscrivere a ruolo le differenze eventualmente risultate dalla liquidazione.

—°—

Così delineato il quadro legislativo di riferimento, con riguardo alla fattispecie in esame, si risponde al quesito, precisando che la somma in denaro, corrisposta al lavoratore da Trenitalia Spa nell’ambito della transazione novativa è assoggettata ad imposta, trattandosi di lucro cessante, è soggetta a tassazione separata, sulla somma corrisposta si applica la aliquota corrispondente al reddito complessivo medio dei due anni solari precedenti quello in corso, la ritenuta alla fonte effettuata dalla società in qualità di sostituto di imposta è a titolo di acconto, cui farà seguito la liquidazione da parte della Amministrazione finanziaria della imposta effettivamente dovuta.

Avv. Emanuela Manini

 

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23
nov

Contratto di lavoro subordinato a termine e collegato lavoro, sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2011

DISCIPLINA DETTATA DALL’ART. 32, COMMI 5, 6, 7, L. N. 183/2010 (COLLEGATO LAVORO) IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TERMINE. DECLARATORIA DI NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DEL PREDETTO ARTICOLO, PRONUNCIATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N. 303/2011 DEL 9/11/2011.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 303/2011, pronunciata in data 9/11/2011, ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, L. 183/2010 (collegato lavoro) sollevate in materia di apparato sanzionatorio conseguente alla dichiarazione giudiziale di conversione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

La vicenda prende avvio a seguito della entrata in vigore dell’art. 32 della L. 183/2010 (collegato lavoro) il quale ha modificato in maniera significativa l’art. 6, commi 1 e 2, L. 604/1966, prescrivendo, per la parte che qui, interessa, che per il caso in cui l’organo giudicante adito accolga l’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, questi condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, seguendo i criteri di cui all’art. 8 L. 604/1966, ovvero tenendo conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’impresa, della anzianità di servizio, del comportamento e delle condizioni delle parti.

Il risarcimento del danno è ridotto della metà se la contrattazione collettiva (anche aziendale) preveda la assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori già occupati a tempo determinato nell’ambito di specifiche graduatorie.

Va precisato che la suddetta novità normativa si applica a tutti i contratti a tempo determinato in corso, nonché ai contratti a termine già cessati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge.

La nuova disciplina legislativa si applica altresì a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data della sua entrata in vigore, con facoltà per il giudice, ai soli fini della determinazione della indennità, di fissazione alle parti di un termine per la eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni.

—°—

All’indomani della entrata in vigore della legge sono stati sollevati dubbi di costituzionalità della norma da parte della Corte di Cassazione con ordinanza del 28/1/2011, e da parte del Tribunale di Trani con ordinanza del 20/12/2010, con varie argomentazioni a sostegno della dubbia legittimità della norma, quali la limitazione del diritto del cittadino al lavoro ed alla tutela giurisdizionale in relazione alle norme costituzionali, la violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il contrasto con la normativa comunitaria in materia.

La Corte Costituzionale ha respinto tutte le argomentazioni sollevate dai giudici remittenti dichiarando la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6, 7 L. cit., nonché apportando chiarimenti in ordine alla portata applicativa della norma.

In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito che la indennità prevista dall’art. 32 cit. va chiaramente ad integrare la garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La Corte ha inoltre precisato che il danno forfettizzato dalla indennità in esame copre solo il periodo cd “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di essa e dichiara la conversione del rapporto, mentre per il periodo successivo il datore di lavoro è obbligato a riammettere in servizio il lavoratore ed a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva.

Da ultimo, la Corte Costituzionale ha considerato legittima la norma anche per la parte in cui è disposta la sua efficacia retroattiva, con il limite invalicabile della cosa giudicata, poiché essa ha introdotto un meccanismo semplificato di liquidazione del danno, parificando situazioni di fatto identiche, a prescindere dalla data di introduzione del giudizio, nonché dal grado dello stesso, per l’effetto razionalizzando il regime risarcitorio del danno conseguente alla violazione della normativa vincolistica in materia di contratti di lavoro a termine.

Avv. Emanuela Manini

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