Blog Giuridico degli Avvocati Braschi e Manini di Firenze

commenti a sentenze e pareri legali

Studio Legale Braschi e Manini

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diritto civile, diritto del lavoro, diritto di famiglia, contenzioso stragiudiziale


9
dic

TRANSAZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO. ASPETTI FISCALI.

Transazioni in materia di rapporti di lavoro subordinato. Aspetti fiscali.

Ci vengono chiesti chiarimenti in merito alla assoggettabilità o meno a ritenuta di acconto ed a tassazione separata di somme di denaro corrisposte al lavoratore da Trenitalia Spa a seguito di transazione della controversia, avente ad oggetto una fattispecie di illecita intermediazione di manodopera.

La vicenda prende avvio dalla controversia radicata da un lavoratore, dipendente di una cooperativa di appalto di lavoro per conto di Trenitalia Spa, avverso quest’ultima società, conclusasi con la declaratoria di intervenuta costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per effetto di illecita intermediazione di manodopera, con conseguente diritto del lavoratore alla immissione nei ruoli aziendali della società.

A seguito della pronuncia della sentenza, le parti hanno stipulato accordo transattivo novativo in sede sindacale, nell’ambito del quale è stata convenuta la rinuncia del lavoratore agli effetti giuridici ed economici della sentenza, dietro rimessa da parte di Trenitalia Spa di una somma di denaro, quantificata nella misura lorda, sulla quale applicare la ritenuta fiscale all’atto della sua rimessa.

In effetti, all’atto di corresponsione della somma convenuta, la società ha fatto luogo alla applicazione di ritenuta di acconto nella misura del 20%, certificando la causale del versamento fiscale come “compenso per prestazioni occasionali art. 81 Tuir”.

—°—

Al fine di rispondere al quesito, occorre riepilogare la disciplina legislativa in materia.

Le transazioni, intervenute tra datore di lavoro e lavoratore (in sede giudiziale, sindacale, ovvero presso le altre sedi di conciliazione previste legislativamente) possono essere semplici (o conservative) quando intervengono all’interno del rapporto di lavoro, senza apportare modifiche al negozio esistente, oppure novative, quando si convengono modifiche al rapporto di lavoro, il quale viene sostituito da un diverso rapporto giuridico, con la conseguenza che i diritti e gli obblighi insorti dalla transazione trovano origine nel nuovo rapporto, creato dalla intesa conseguita.

Partendo da tali considerazioni, è necessario distinguere se la somma di denaro, corrisposta nell’ambito dell’accordo transattivo sia erogata in relazione al rapporto di lavoro ed in quanto tale, da ricomprendersi nella nozione, in senso lato, di reddito da lavoro dipedente (lucro cessante) come tale soggetto a tassazione (l’art. 17, lett. a), TUIR ha ricompreso nel reddito da lavoro dipendente anche le somme percepite a seguito di transazione, a prescindere dalla loro natura, novativa o meno, purchè relative al rapporto di lavoro subordinato), oppure se si tratti di una reintegrazione patrimoniale, a seguito di danni subiti, o di spese sostenute (danno emergente), come tale non soggetta a tassazione (si pensi a somme di denaro corrisposte a seguito di danno alla salute, di danno esistenziale sofferto a causa di demansionamento, di mobbing, di infortunio sul lavoro…).

—°—

Altra questione rilevante nella fattispecie in esame riguarda il quesito se le somme corrisposte nell’ambito di transazioni debbano essere assoggettate a tassazione separata oppure a tassazione ordinaria.

Sul punto, ai sensi dell’art. 17, 1° comma, lett. a) e b) del TUIR sono assoggettate a tassazione separata, oltre al TFR, gli emolumenti arretrati percepiti una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, oppure percepiti ad altro titolo, riferiti ad anni precedenti, anche per effetto di transazioni (naturalmente, nella sola ipotesi di lucro cessante).

La imposta da applicarsi sulle somme corrisposte è liquidata dal sostituto d’imposta e si effettua applicando la aliquota corrispondente al reddito complessivo medio dei due anni solari precedenti quello in corso. Se in un anno non vi è stato reddito si applica la aliquota corrispondente alla metà dell’altro anno. Se non vi è stato reddito imponibile negli anni precedenti si applica la aliquota minima (18,50 dal 2000) (art. 23 TUIR).

La amministrazione finanziaria provvederà a liquidare la imposta effettivamente dovuta, e ad iscrivere a ruolo le differenze eventualmente risultate dalla liquidazione.

—°—

Così delineato il quadro legislativo di riferimento, con riguardo alla fattispecie in esame, si risponde al quesito, precisando che la somma in denaro, corrisposta al lavoratore da Trenitalia Spa nell’ambito della transazione novativa è assoggettata ad imposta, trattandosi di lucro cessante, è soggetta a tassazione separata, sulla somma corrisposta si applica la aliquota corrispondente al reddito complessivo medio dei due anni solari precedenti quello in corso, la ritenuta alla fonte effettuata dalla società in qualità di sostituto di imposta è a titolo di acconto, cui farà seguito la liquidazione da parte della Amministrazione finanziaria della imposta effettivamente dovuta.

Avv. Emanuela Manini

 

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23
nov

Contratto di lavoro subordinato a termine e collegato lavoro, sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2011

DISCIPLINA DETTATA DALL’ART. 32, COMMI 5, 6, 7, L. N. 183/2010 (COLLEGATO LAVORO) IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TERMINE. DECLARATORIA DI NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DEL PREDETTO ARTICOLO, PRONUNCIATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N. 303/2011 DEL 9/11/2011.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 303/2011, pronunciata in data 9/11/2011, ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, L. 183/2010 (collegato lavoro) sollevate in materia di apparato sanzionatorio conseguente alla dichiarazione giudiziale di conversione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

La vicenda prende avvio a seguito della entrata in vigore dell’art. 32 della L. 183/2010 (collegato lavoro) il quale ha modificato in maniera significativa l’art. 6, commi 1 e 2, L. 604/1966, prescrivendo, per la parte che qui, interessa, che per il caso in cui l’organo giudicante adito accolga l’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, questi condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, seguendo i criteri di cui all’art. 8 L. 604/1966, ovvero tenendo conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’impresa, della anzianità di servizio, del comportamento e delle condizioni delle parti.

Il risarcimento del danno è ridotto della metà se la contrattazione collettiva (anche aziendale) preveda la assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori già occupati a tempo determinato nell’ambito di specifiche graduatorie.

Va precisato che la suddetta novità normativa si applica a tutti i contratti a tempo determinato in corso, nonché ai contratti a termine già cessati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge.

La nuova disciplina legislativa si applica altresì a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data della sua entrata in vigore, con facoltà per il giudice, ai soli fini della determinazione della indennità, di fissazione alle parti di un termine per la eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni.

—°—

All’indomani della entrata in vigore della legge sono stati sollevati dubbi di costituzionalità della norma da parte della Corte di Cassazione con ordinanza del 28/1/2011, e da parte del Tribunale di Trani con ordinanza del 20/12/2010, con varie argomentazioni a sostegno della dubbia legittimità della norma, quali la limitazione del diritto del cittadino al lavoro ed alla tutela giurisdizionale in relazione alle norme costituzionali, la violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il contrasto con la normativa comunitaria in materia.

La Corte Costituzionale ha respinto tutte le argomentazioni sollevate dai giudici remittenti dichiarando la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6, 7 L. cit., nonché apportando chiarimenti in ordine alla portata applicativa della norma.

In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito che la indennità prevista dall’art. 32 cit. va chiaramente ad integrare la garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La Corte ha inoltre precisato che il danno forfettizzato dalla indennità in esame copre solo il periodo cd “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di essa e dichiara la conversione del rapporto, mentre per il periodo successivo il datore di lavoro è obbligato a riammettere in servizio il lavoratore ed a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva.

Da ultimo, la Corte Costituzionale ha considerato legittima la norma anche per la parte in cui è disposta la sua efficacia retroattiva, con il limite invalicabile della cosa giudicata, poiché essa ha introdotto un meccanismo semplificato di liquidazione del danno, parificando situazioni di fatto identiche, a prescindere dalla data di introduzione del giudizio, nonché dal grado dello stesso, per l’effetto razionalizzando il regime risarcitorio del danno conseguente alla violazione della normativa vincolistica in materia di contratti di lavoro a termine.

Avv. Emanuela Manini

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20
ott

Spetta a Trenitalia Spa organizzare le attività di aggiornamento professionale del personale di condotta dei treni. Lo ha stabilito la sentenza 4817/2011 della Corte di Appello di Roma

RITIRO, LETTURA ED AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO (CIRCOLARI, TESTI NORMATIVI…) DISTRIBUITE DA TRENITALIA SPA AL PERSONALE DI MACCHINA. MANCATA INDICAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ DI PRECISI SPAZI DI TEMPO E DI LUOGO, FINALIZZATI AL RITIRO ED ALL’AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI. ILLEGITTIMITA’ DELLA CONDOTTA DATORIALE DI IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE A MACCHINISTA CHE ABBIA PROCEDUTO ALLE INCOMBENZE DELL’AGGIORNAMENTO IN LUOGO DELL’ESPLETAMENTO DI SERVIZIO DI CONDOTTA. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 4817/2011 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA, SEZIONE LAVORO.

—°—

Si ritiene di commentare e pubblicare una sentenza della Corte di Appello di Roma, sez. lavoro, pronunciata nell’ambito di una controversia radicata da Trenitalia Spa avverso un macchinista, avente ad oggetto la declaratoria di legittimità di una sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, pari a giorni due di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per avere questi proceduto al ritiro di circolari e pubblicazioni di servizio, distribuite dalla società, in luogo della effettuazione della condotta dei treni, assegnati nel turno lavorativo della giornata.

Il lavoratore convenuto in giudizio, a sostegno della correttezza del proprio operato, rilevava di avere proceduto al ritiro, alla lettura ed all’aggiornamento delle circolari e delle pubblicazioni di servizio, già distribuite dalla società, in luogo della effettuazione del servizio di condotta, assegnato ad inizio turno, atteso che costituiva preciso dovere del macchinista accingersi alla condotta del treno solo dopo avere proceduto alla lettura ed all’aggiornamento dei testi normativi (recanti variazioni ai tratti di linea assegnati in turno), cui andava ad aggiungersi la circostanza che la società aveva omesso di indicare al lavoratore quando questi avrebbe dovuto procedere al ritiro ed all’aggiornamento, di talchè non doveva dirsi consentito alla società di sanzionarlo per non avere prescelto la giornata di gradimento per la effettuazione delle suddette incombenze di lavoro.

Il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, accoglieva il ricorso di Trenitalia Spa dichiarando la legittimità della sanzione disciplinare inflitta al lavoratore nonché condannava questi al pagamento delle spese di lite.

Avverso la sentenza in primo grado, il lavoratore radicava giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma, sez. lavoro, invocando la integrale riforma del giudizio di primo grado, nonché la declaratoria di illegittimità del provvedimento disciplinare inflitto.

Con sentenza 4817/2011 la Corte di Appello di Roma,  sez. lavoro, ribaltando interamente il giudizio di primo grado, ha accolto le ragioni del lavoratore, dichiarando la illegittimità della sanzione disciplinare inflittagli, condannando altresì Trenitalia Spa al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

In particolare, a fondamento della propria decisione di ingiustificatezza della sanzione, la Corte di Appello di Roma ha assunto il fondamentale rilievo che il provvedimento disciplinare è basato sull’errato presupposto che spettasse al lavoratore organizzarsi e scegliere il momento della consultazione elle pubblicazioni.

E’ così, si legge nella sentenza “Al contrario, come giustamente ritenuto nelle decisioni dei Collegi arbitrali che hanno annullato analoghe precedenti sanzioni, e come deciso da questa Corte in fattispecie analoga (sent. 23/1/2009 nella causa R.G. n. 10084/2006 Marzani/Trenitalia), poiché è il datore di lavoro che organizza i tempi di lavoro è lui che deve indicare tempi e modalità per la consultazione delle circolari e i successivi adempimento, rientrando pienamente tale attività nella prestazione lavorativa. Spettava quindi alla società indicare all’appellante il giorno della consultazione, ma, avendo omesso qualsiasi indicazione e avendo lasciato quindi la scelta al lavoratore, non poteva poi legittimamente sanzionare tale scelta. Infatti, sul presupposto pacifico che la consultazione poteva essere pretesa solo durante l’orario di lavoro, qualsiasi scelta avesse fatto il lavoratore avrebbe potuto comportare un disservizio (anche durante l’attività di riserva), che solo il datore di lavoro era in grado di valutare pienamente e, in questo senso non appare conforme a correttezza e buona fede lasciare libera scelta al lavoratore e poi sanzionarlo per il disservizio causato”.

Peraltro, la Corte di Appello di Roma ha apprezzato la condotta del lavoratore, ritenuta conforme ai principi di buona fede e correttezza, avendo questi informato per tempo il proprio superiore gerarchico della data in cui avrebbe proceduto ad effettuare la consultazione delle circolari in distribuzione, senza peraltro ricevere indicazioni di segno contrario.

—°—

Tale sentenza, preceduta da altra, di analogo tenore (richiamata dalla stessa Corte di Appello nella parte motivazionale del testo) segna un importante traguardo per il personale di macchina alle dipendenze di Trenitalia Spa, chiamato a cadenza periodica al ritiro di pubblicazioni di servizio nonché all’aggiornamento professionale, quali attività accessorie alla prestazione lavorativa principale, tuttavia, senza indicazione da parte della società di tempi e modalità di svolgimento delle predette attività.

Poiché tale omessa indicazione costituisce palese violazione del dovere, a questa facente capo, di organizzazione del lavoro dei propri dipendenti, attraverso la preordinazione delle singole prestazioni lavorative, costituisce fondata pretesa da parte dei lavoratori addetti alla condotta dei treni, la predeterminazione datoriale della attività di aggiornamento delle pubblicazioni, da effettuarsi in orario di lavoro, attraverso la destinazione nel turno di lavoro di tempi per la lettura dei testi normativi nonché per il loro aggiornamento.

Avv. Emanuela Manini

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