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	<title>Blog Giuridico degli Avvocati Braschi e Manini di Firenze</title>
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	<description>commenti a sentenze e pareri legali</description>
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		<title>Esercizio contemporaneo di attività assoggettabili a contribuzione obbligatoria. Sentenza Corte Costituzionale n. 15/2012</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avvocato Emanuela Manini</dc:creator>
				<category><![CDATA[commenti a sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi lavoro autonomo gestione separata sentenza Corte Costituzionale 15/2012]]></category>

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		<description><![CDATA[Esercizio contemporaneo di attività assoggettabili a diverse forme di assicurazione previdenziale obbligatoria. Art. 12, comma 11 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 122/2010. Sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2012, di declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del sopra citato articolo. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 15/2012, ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><span style="text-decoration: underline">Esercizio contemporaneo di attività assoggettabili a diverse forme di assicurazione previdenziale obbligatoria. Art. 12, comma 11 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 122/2010. Sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2012, di declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del sopra citato articolo.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify">La Corte Costituzionale, con sentenza n. 15/2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di Appello di Genova, relativa all’art. 12, comma 11, D.L. 78/20210, convertito, con modificazioni, in L. n. 122/2010, in materia di esercizio contemporaneo di attività lavorative autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (gestione esercenti attività commerciali e gestione separata).</p>
<p style="text-align: justify">Come noto, la vicenda prende avvio a seguito della entrata in vigore dell’art. 1, comma 208, L. 662/1996, il quale dispone che <em>“qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nella assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”.</em></p>
<p style="text-align: justify">La sopracitata disciplina legislativa ha posto, da subito, in evidenza la necessità del suo coordinamento con la disciplina legislativa, contenuta nell’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 il quale introduce, a far data dal 1/1/1996, l’obbligo di iscrizione presso una apposita Gestione separata, istituita presso l’Inps, per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (di cui all’art. 49, comma 1, TUIR) nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) TUIR) e gli incaricati alla vendita a domicilio.</p>
<p style="text-align: justify">La applicabilità, o meno, di tale ultima norma al caso di esercizio contemporaneo di attività commerciale soggetta alla iscrizione nella gestione artigiani/commercianti nonché di attività per la quale è prevista la iscrizione nella gestione separata, ha dato adito a contrasti giurisprudenziali risolti, da ultimo, con la sentenza n. 340/2010 delle SSUU della Corte di Cassazione, secondo cui al socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima, e contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, si applica la regola dell’art. 1, comma 208, L. 662/1996, con la conseguente iscrizione ad una sola gestione previdenziale, secondo il carattere della prevalenza, la cui valutazione è demandata all’Inps.</p>
<p style="text-align: justify">A pochi mesi di distanza da tale pronunciamento è entrato in vigore l’art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. n. 122/2010), secondo cui “L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio dell’assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti dagli artigiani e dai coltivatori diretti i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2 comma 26, legge 16 agosto 1995 n. 335”.</p>
<p style="text-align: justify">Pertanto in forza della citata norma, il giudizio di prevalenza, previsto dall’art. 1, comma 208 L. 662/1996 deve ritenersi escluso per i casi di soggetti iscritti contemporaneamente alla gestione commercianti e separata, dovendosi tale criterio di prevalenza applicare solo per i casi di concorrenza tra attività soggette alla iscrizione nella gestione artigiani, commercianti e coltivatori diretti.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte di Appello di Genova, sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 11 D.L. cit., con ordinanza del 17/11/2010 aveva investito della questione la Corte Costituzionale, paventando il contrasto della norma con gli artt. 3, 24, 111, 117, Cost.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte Costituzionale, con sentenza n. 15/2012, ha rigettato tutte le argomentazioni sollevate dal giudice remittente, ritenendo la disciplina legislativa al vaglio di legittimità conforme ai principi costituzionali, confermando, in definitiva, la compatibilità con l’attuale sistema previdenziale di una contemporanea iscrizione, nella gestione artigiani e commercianti e nella gestione separata.</p>
<p style="text-align: justify">Quanto al criterio della attività prevalente, di cui all’art. 12, comma 11, cit., il principio di assoggettamento alla assicurazione prevista per l’attività prevalente deve intendersi riferito ai soli lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, coltivatori diretti &#8211; con esclusione dal principio dei rapporti di lavoro, per i quali è obbligatoria la iscrizione alla gestione separata.</p>
<p align="right">Avv. Emanuela Manini</p>
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		<title>RIFORMA PENSIONISTICA CON IL DECRETO SALVA ITALIA</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avvocato Emanuela Manini</dc:creator>
				<category><![CDATA[commenti a sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[decreto salva italia]]></category>
		<category><![CDATA[pensione anzianità]]></category>
		<category><![CDATA[pensione vecchiaia]]></category>
		<category><![CDATA[riforma pensioni]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE, INTRODOTTA CON D.L. N. 201/2011, CONVERTITO IN L. 214/2011. ASPETTI ESSENZIALI INTRODOTTI CON LA NUOVA LEGISLAZIONE. Con D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011, rubricato “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (salva-Italia)”, sono state apportate alcune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
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<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline">RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE, INTRODOTTA CON D.L. N. 201/2011, CONVERTITO IN L. 214/2011. ASPETTI ESSENZIALI INTRODOTTI CON LA NUOVA LEGISLAZIONE.</span></p>
<p style="text-align: justify">Con D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011, rubricato <em>“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (salva-Italia)”</em>, sono state apportate alcune significative modifiche al sistema previdenziale, che qui di seguito vengono sintetizzate.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="text-decoration: underline">Nuova pensione di vecchiaia.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify">La pensione di vecchiaia è un trattamento pensionistico che si ottiene al raggiungimento di una determinata età anagrafica, ferma restando la maturazione di almeno 20 anni di anzianità contributiva, ovvero, per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1/1/1996, almeno 5 anni di contribuzione e la maturazione di un trattamento pensionistico, pari ad almeno 1, 2 volte l’importo dell’assegno sociale.</p>
<p style="text-align: justify">Quanto all’età pensionabile, prima della entrata in vigore della riforma, l’età necessaria per conseguire la pensione di vecchiaia era stabilita, quanto ai lavoratori del settore privato, in 65 anni per gli uomini, 60 anni per le donne, quanto ai lavoratori del settore pubblico, in 65 anni per uomini e donne.</p>
<p style="text-align: justify">Con la riforma, contenuta nel D.L. 201/2011, a far data dal 1/1/2012 l’età pensionabile è stabilita per tutti i lavoratori subordinati, dei settori privato e pubblico, in 66 anni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro fino a 70 anni.</p>
<p style="text-align: justify">Per le donne del settore privato, l’innalzamento dell’età pensionabile avverrà gradualmente, 62 anni dal 2012 per le lavoratrici subordinate (63 anni e 6 mesi per le autonome), 63 anni e 6 mesi dal 2014 (64 anni e 6 mesi per le autonome), 65 anni dal 2016 (65 anni e 6 mesi per le autonome), infine, per tutte 66 anni dal 2018.</p>
<p style="text-align: justify">Ai sopracitati limiti di età dovrà aggiungersi la elevazione dell’età pensionabile in relazione all’accrescimento della speranza di vita.</p>
<p style="text-align: justify">Sono tuttavia abrogate le cd. finestre mobili, le quali comportavano uno slittamento nella erogazione della pensione di 12 mesi per i lavoratori dipendenti, 18 mesi per i lavoratori autonomi.</p>
<p align="center">&#8212;°&#8212;</p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="text-decoration: underline">Pensione anticipata</span></strong>. Con l’entrata in vigore del citato decreto legge è stata abolita la pensione di anzianità.</p>
<p style="text-align: justify">Come noto, la L. n. 247/2007, introducendo il sistema delle quote (età anagrafica più anzianità contributiva ) ha disposto che dal 1/1/2011 al 31/12/2012 la quota da raggiungere per il conseguimento della pensione fosse 96 (60 anni e 36 di contributi, o 61 anni e 35 di contributi).</p>
<p style="text-align: justify">Inoltre, l’art. 12 della L. 122/2010 ha stabilito che tutti coloro che maturano il diritto alla pensione, di vecchiaia o di anzianità, dal 1/1/2011 in poi percepiranno la pensione con decorrenza differita di 12 mesi (dipendenti) o 18 mesi (autonomi).</p>
<p style="text-align: justify">La sopracitata riforma ha abolito la pensione di anzianità, ed ha introdotto la pensione anticipata.</p>
<p style="text-align: justify">Per effetto della nuova disciplina si potrà andare in pensione prima dell’età pensionabile per la vecchiaia al conseguimento di 42 anni ed un mese, per gli uomini, di 41 anni ed un mese per le donne, tuttavia con una riduzione, pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni, e due punti per ogni anno ulteriore di anticipo.</p>
<p style="text-align: justify">Sono abolite le finestre mobili (12 o 18 mesi), mentre si applica anche alla pensione anticipata l’aggancio dei requisiti per andare in pensione alla speranza di vita.</p>
<p style="text-align: justify">La riforma in materia produce effetti a partire dal 1/1/2012, con la conseguenza che tutti coloro che hanno raggiunto i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità secondo le regole vigenti a tale data, potranno accedere al trattamento pensionistico (il quale soggiace sia alle finestre mobili che alla speranza di vita).</p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="text-decoration: underline">Modalità di calcolo della pensione</span></strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Il sistema di calcolo della pensione, introdotto con DPR n. 488/1968, era inizialmente di tipo retributivo, ovvero prevedeva di agganciare la pensione, da ultimo, all’80% della retribuzione pensionabile.</p>
<p style="text-align: justify">Successivamente, con L. n. 335/1995, a far data dal 1/1/1996 è stato introdotto il metodo di calcolo della pensione di tipo contributivo, ovvero determinato sulla base dei contributi (rivalutati) versati dal lavoratore nel proprio conto assicurativo.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, è stata prevista la applicazione graduale del metodo, in particolare: &#8211; per gli assicurati con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995, sistema retributivo per anzianità contributiva maturata fino al 31/12/1995, sistema contributivo per anzianità contributiva, maturata dal 1/1/1996; &#8211; per gli assicurati neo assunti dal 1/1/1996, sistema esclusivamente contributivo.</p>
<p style="text-align: justify">Con la riforma, introdotta con D.L. n. 201/2011, a far data dal 1/1/2012 la pensione è calcolata, per tutti, con il metodo contributivo.</p>
<p style="text-align: justify">In realtà, la novità legislativa interessa coloro che attualmente ricadono nel metodo di calcolo interamente retributivo, per i quali il nuovo calcolo si applicherà sulla anzianità contributiva maturata a far data dal 1/1/2012, per tutti gli altri (sistema misto e contributivo) la norma non cambia nulla.</p>
<p align="right">Avv. Emanuela Manini</p>
<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Sussistenza di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Trenitalia spa</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avvocato Emanuela Manini</dc:creator>
				<category><![CDATA[commenti a sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[diritti del lavoratore]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro subordinato dipendenze trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[ruoli aziendali]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; Sussistenza di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Trenitalia Spa per effetto di accertamento di illecita intermediazione di manodopera. Diritto del lavoratore, all’atto di immissione nei ruoli aziendali, ad essere assegnato alla sede di lavoro, da ultimo occupata nell’ambito del rapporto di intermediazione. Breve commento al provvedimento cautelare del Tribunale di Novara, sez. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="text-decoration: underline">Sussistenza di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Trenitalia Spa per effetto di accertamento di illecita intermediazione di manodopera. Diritto del lavoratore, all’atto di immissione nei ruoli aziendali, ad essere assegnato alla sede di lavoro, da ultimo occupata nell’ambito del rapporto di intermediazione. Breve commento al provvedimento cautelare del Tribunale di Novara, sez. lavoro, del 2/1/2012.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify">Si segnala la interessante pronuncia del Tribunale di Novara, sez. lav., emessa nell’ambito di ricorso, ex art. 700 cpc, promossa da un lavoratore (patrocinato dall’Avv. Emanuela Manini) riconosciuto dipendente di Trenitalia Spa per effetto di illecita intermediazione di manodopera, avverso la predetta società, avente ad oggetto la richiesta di sospensione del provvedimento di assegnazione, all’atto di immissione nei ruoli aziendali, all’impianto Tirrenica Sud, Torre del Greco, in luogo dell’impianto di Novara, da ultimo occupato, ovvero dove lo stesso era ammesso allo svolgimento di mansioni, all’atto della pronuncia della sentenza accertativa della illecita intermediazione di manodopera.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, a sostegno della propria richiesta, assumeva il ricorrente, quanto al fumus boni iuris, che questi, all’atto di reimmissione nei ruoli aziendali, dovesse essere ricollocato nel posto di lavoro, da ultimo occupato, salva la facoltà del datore di lavoro di disporre, con successivo provvedimento, e semprechè ne sussistano i presupposti, il trasferimento ad altra sede, nel concorso di altre circostanze, di cui all’art. 2103 cc.</p>
<p style="text-align: justify">A ciò andava ad aggiungersi che la società neppure aveva proceduto alla identificazione e conseguente assegnazione di mansioni, riconducibili al profilo professionale di appartenenza, anche al fine di valutare, ma solo dopo la piena ricostruzione del rapporto di lavoro, eventuali scelte organizzative, quali quelle assunte con il contestato provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify">Si costituiva ritualmente in giudizio Trenitalia Spa, invocando, a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso, la circostanza che non vi fosse un diritto del lavoratore alla instaurazione del rapporto di lavoro presso la sede, da ultimo occupata, cui andava ad aggiungersi la impossibilità di assegnare il ricorrente ad attività attualmente insussistenti, essendo queste oggetto di conferimento di appalto ad impresa esterna.</p>
<p style="text-align: justify">Del resto, osservava Trenitalia Spa, come nel caso di specie non si fosse alla presenza di una reintegrazione nel posto di lavoro, per difetto degli elementi tipici del licenziamento, di talché non sarebbe stato consentito invocare, in uno con il ricorrente, la disciplina in materia.</p>
<p style="text-align: justify">Il Tribunale di Novara, sez. lavoro, in accoglimento al ricorso, promosso dal lavoratore, ha così argomentato:</p>
<p style="text-align: justify"><em>“E’ indubbio – così come peraltro già rilevato da altre pronunce di merito – 1) T. Firenze, 31/10/2009 est. Lococo &#8211; , che le attività svolte dal ricorrente fino al dicembre 2011 (intervenendo successivamente all’immissione nei ruoli aziendali della convenuta) interessano la posizione lavorativa qualificata in sede giudiziale come rientrante nell’attività di organizzazione di Trenitalia, alla quale il ricorrente avrebbe dovuto esser primariamente rassegnato all’atto dell’immissione nei ruoli aziendali – non assumendo rilievo, a fronte dell’accertamento giudiziale citato, l’inserimento della gestione con appalto delle ulteriori posizioni lavorative del servizio – e rispetto alla quale avrebbe dovuto svolgersi il giudizio di comparazione, in termini di esigenze aziendali, rispetto alla scelta della sede di destinazione”.</em></p>
<p style="text-align: justify">A ciò andava ad aggiungersi che, dovendosi qualificare la scelta della società come un trasferimento, ex art. 2103 cc., non sussistevano elementi di prova inerenti le ragioni legittimanti il provvedimento, <em>“avuto riguardo al fatto che l’art. 40 VII comma CCNL dispone che i trasferimenti individuali in una Regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro originaria potranno essere disposti dalle aziende solo in casi eccezionali…”.</em></p>
<p style="text-align: justify">Quanto, poi, al periculum in mora, esso doveva dirsi sussistente, attesa la irreparabilità per equivalente del danno in caso di trasferimento del lavoratore presso una sede lavorativa tanto lontana dal luogo di residenza.</p>
<p style="text-align: justify">A fronte delle sopra indicate argomentazioni, il Tribunale adito ha, dunque, ordinato a Trenitalia Spa di sospendere l’efficacia del provvedimento di assegnazione all’impianto di Torre del Greco ed ha ordinato la riassegnazione del lavoratore alla sede di Novara in attività proprie del livello di inquadramento.</p>
<p align="right">Avv. Emanuela Manini</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>TRANSAZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO. ASPETTI FISCALI.</title>
		<link>http://www.avvocatibraschiemanini.it/blog/transazioni-in-materia-di-rapporti-di-lavoro-subordinato-aspetti-fiscali</link>
		<comments>http://www.avvocatibraschiemanini.it/blog/transazioni-in-materia-di-rapporti-di-lavoro-subordinato-aspetti-fiscali#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avvocato Emanuela Manini</dc:creator>
				<category><![CDATA[commenti a sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[aspetti fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediazione manodopera]]></category>
		<category><![CDATA[transazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Transazioni in materia di rapporti di lavoro subordinato. Aspetti fiscali. Ci vengono chiesti chiarimenti in merito alla assoggettabilità o meno a ritenuta di acconto ed a tassazione separata di somme di denaro corrisposte al lavoratore da Trenitalia Spa a seguito di transazione della controversia, avente ad oggetto una fattispecie di illecita intermediazione di manodopera. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline">Transazioni in materia di rapporti di lavoro subordinato. Aspetti fiscali.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify">Ci vengono chiesti chiarimenti in merito alla assoggettabilità o meno a ritenuta di acconto ed a tassazione separata di somme di denaro corrisposte al lavoratore da Trenitalia Spa a seguito di transazione della controversia, avente ad oggetto una fattispecie di illecita intermediazione di manodopera.</p>
<p style="text-align: justify">La vicenda prende avvio dalla controversia radicata da un lavoratore, dipendente di una cooperativa di appalto di lavoro per conto di Trenitalia Spa, avverso quest’ultima società, conclusasi con la declaratoria di intervenuta costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per effetto di illecita intermediazione di manodopera, con conseguente diritto del lavoratore alla immissione nei ruoli aziendali della società.</p>
<p style="text-align: justify">A seguito della pronuncia della sentenza, le parti hanno stipulato accordo transattivo novativo in sede sindacale, nell’ambito del quale è stata convenuta la rinuncia del lavoratore agli effetti giuridici ed economici della sentenza, dietro rimessa da parte di Trenitalia Spa di una somma di denaro, quantificata nella misura lorda, sulla quale applicare la ritenuta fiscale all’atto della sua rimessa.</p>
<p style="text-align: justify">In effetti, all’atto di corresponsione della somma convenuta, la società ha fatto luogo alla applicazione di ritenuta di acconto nella misura del 20%, certificando la causale del versamento fiscale come “compenso per prestazioni occasionali art. 81 Tuir”.</p>
<p align="center">&#8212;°&#8212;</p>
<p style="text-align: justify">Al fine di rispondere al quesito, occorre riepilogare la disciplina legislativa in materia.</p>
<p style="text-align: justify">Le transazioni, intervenute tra datore di lavoro e lavoratore (in sede giudiziale, sindacale, ovvero presso le altre sedi di conciliazione previste legislativamente) possono essere <span style="text-decoration: underline">semplici</span> (o conservative) quando intervengono all’interno del rapporto di lavoro, senza apportare modifiche al negozio esistente, oppure <span style="text-decoration: underline">novative</span>, quando si convengono modifiche al rapporto di lavoro, il quale viene sostituito da un diverso rapporto giuridico, con la conseguenza che i diritti e gli obblighi insorti dalla transazione trovano origine nel nuovo rapporto, creato dalla intesa conseguita.</p>
<p style="text-align: justify">Partendo da tali considerazioni, è necessario distinguere se la somma di denaro, corrisposta nell’ambito dell’accordo transattivo sia erogata in relazione al rapporto di lavoro ed in quanto tale, da ricomprendersi nella nozione, in senso lato, di reddito da lavoro dipedente (lucro cessante) come tale soggetto a tassazione (l’art. 17, lett. a), TUIR ha ricompreso nel reddito da lavoro dipendente anche le somme percepite a seguito di transazione, a prescindere dalla loro natura, novativa o meno, purchè relative al rapporto di lavoro subordinato), oppure se si tratti di una reintegrazione patrimoniale, a seguito di danni subiti, o di spese sostenute (danno emergente), come tale non soggetta a tassazione (si pensi a somme di denaro corrisposte a seguito di danno alla salute, di danno esistenziale sofferto a causa di demansionamento, di mobbing, di infortunio sul lavoro…).</p>
<p align="center">&#8212;°&#8212;</p>
<p style="text-align: justify">Altra questione rilevante nella fattispecie in esame riguarda il quesito se le somme corrisposte nell’ambito di transazioni debbano essere assoggettate a <span style="text-decoration: underline">tassazione separata</span> oppure a <span style="text-decoration: underline">tassazione ordinaria</span>.</p>
<p style="text-align: justify">Sul punto, ai sensi dell’art. 17, 1° comma, lett. a) e b) del TUIR sono assoggettate a tassazione separata, oltre al TFR, gli emolumenti arretrati percepiti una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, oppure percepiti ad altro titolo, riferiti ad anni precedenti, anche per effetto di transazioni (naturalmente, nella sola ipotesi di lucro cessante).</p>
<p style="text-align: justify">La imposta da applicarsi sulle somme corrisposte è liquidata dal sostituto d’imposta e si effettua applicando la aliquota corrispondente al reddito complessivo medio dei due anni solari precedenti quello in corso. Se in un anno non vi è stato reddito si applica la aliquota corrispondente alla metà dell’altro anno. Se non vi è stato reddito imponibile negli anni precedenti si applica la aliquota minima (18,50 dal 2000) (art. 23 TUIR).</p>
<p style="text-align: justify">La amministrazione finanziaria provvederà a liquidare la imposta effettivamente dovuta, e ad iscrivere a ruolo le differenze eventualmente risultate dalla liquidazione.</p>
<p align="center">&#8212;°&#8212;</p>
<p style="text-align: justify">Così delineato il quadro legislativo di riferimento, con riguardo alla fattispecie in esame, si risponde al quesito, precisando che la somma in denaro, corrisposta al lavoratore da Trenitalia Spa nell’ambito della transazione novativa è assoggettata ad imposta, trattandosi di lucro cessante, è soggetta a tassazione separata, sulla somma corrisposta si applica la aliquota corrispondente al reddito complessivo medio dei due anni solari precedenti quello in corso, la ritenuta alla fonte effettuata dalla società in qualità di sostituto di imposta è a titolo di acconto, cui farà seguito la liquidazione da parte della Amministrazione finanziaria della imposta effettivamente dovuta.</p>
<p align="right">Avv. Emanuela Manini</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Contratto di lavoro subordinato a termine e collegato lavoro, sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2011</title>
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		<comments>http://www.avvocatibraschiemanini.it/blog/contratto-di-lavoro-subordinato-a-termine-e-collegato-lavoro-sentenza-della-corte-costituzionale-n-3032011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avvocato Emanuela Manini</dc:creator>
				<category><![CDATA[commenti a sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[collegato lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[contratto a termine]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento del danno]]></category>

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		<description><![CDATA[DISCIPLINA DETTATA DALL’ART. 32, COMMI 5, 6, 7, L. N. 183/2010 (COLLEGATO LAVORO) IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TERMINE. DECLARATORIA DI NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DEL PREDETTO ARTICOLO, PRONUNCIATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N. 303/2011 DEL 9/11/2011. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 303/2011, pronunciata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><span style="text-decoration: underline">DISCIPLINA DETTATA DALL’ART. 32, COMMI 5, 6, 7, L. N. 183/2010 (COLLEGATO LAVORO) IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TERMINE. DECLARATORIA DI NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DEL PREDETTO ARTICOLO, PRONUNCIATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N. 303/2011 DEL 9/11/2011.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify">La Corte Costituzionale, con sentenza n. 303/2011, pronunciata in data 9/11/2011, ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, L. 183/2010 (collegato lavoro) sollevate in materia di apparato sanzionatorio conseguente alla dichiarazione giudiziale di conversione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato.</p>
<p style="text-align: justify">La vicenda prende avvio a seguito della entrata in vigore dell’art. 32 della L. 183/2010 (collegato lavoro) il quale ha modificato in maniera significativa l’art. 6, commi 1 e 2, L. 604/1966, prescrivendo, per la parte che qui, interessa, che per il caso in cui l’organo giudicante adito accolga l’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, questi condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, seguendo i criteri di cui all’art. 8 L. 604/1966, ovvero tenendo conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’impresa, della anzianità di servizio, del comportamento e delle condizioni delle parti.</p>
<p style="text-align: justify">Il risarcimento del danno è ridotto della metà se la contrattazione collettiva (anche aziendale) preveda la assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori già occupati a tempo determinato nell’ambito di specifiche graduatorie.</p>
<p style="text-align: justify">Va precisato che la suddetta novità normativa si applica a tutti i contratti a tempo determinato in corso, nonché ai contratti a termine già cessati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge.</p>
<p style="text-align: justify">La nuova disciplina legislativa si applica altresì a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data della sua entrata in vigore, con facoltà per il giudice, ai soli fini della determinazione della indennità, di fissazione alle parti di un termine per la eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni.</p>
<p align="center">&#8212;°&#8212;</p>
<p style="text-align: justify">All’indomani della entrata in vigore della legge sono stati sollevati dubbi di costituzionalità della norma da parte della Corte di Cassazione con ordinanza del 28/1/2011, e da parte del Tribunale di Trani con ordinanza del 20/12/2010, con varie argomentazioni a sostegno della dubbia legittimità della norma, quali la limitazione del diritto del cittadino al lavoro ed alla tutela giurisdizionale in relazione alle norme costituzionali, la violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il contrasto con la normativa comunitaria in materia.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte Costituzionale ha respinto tutte le argomentazioni sollevate dai giudici remittenti dichiarando la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6, 7 L. cit., nonché apportando chiarimenti in ordine alla portata applicativa della norma.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito che la indennità prevista dall’art. 32 cit. va chiaramente ad integrare la garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte ha inoltre precisato che il danno forfettizzato dalla indennità in esame copre solo il periodo cd “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di essa e dichiara la conversione del rapporto, mentre per il periodo successivo il datore di lavoro è obbligato a riammettere in servizio il lavoratore ed a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva.</p>
<p style="text-align: justify">Da ultimo, la Corte Costituzionale ha considerato legittima la norma anche per la parte in cui è disposta la sua efficacia retroattiva, con il limite invalicabile della cosa giudicata, poiché essa ha introdotto un meccanismo semplificato di liquidazione del danno, parificando situazioni di fatto identiche, a prescindere dalla data di introduzione del giudizio, nonché dal grado dello stesso, per l’effetto razionalizzando il regime risarcitorio del danno conseguente alla violazione della normativa vincolistica in materia di contratti di lavoro a termine.</p>
<p align="right">Avv. Emanuela Manini</p>
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		</item>
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		<title>Spetta a Trenitalia Spa organizzare le attività di aggiornamento professionale del personale di condotta dei treni. Lo ha stabilito la sentenza 4817/2011 della Corte di Appello di Roma</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avvocato Emanuela Manini</dc:creator>
				<category><![CDATA[commenti a sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[macchinista]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>

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		<description><![CDATA[RITIRO, LETTURA ED AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO (CIRCOLARI, TESTI NORMATIVI…) DISTRIBUITE DA TRENITALIA SPA AL PERSONALE DI MACCHINA. MANCATA INDICAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ DI PRECISI SPAZI DI TEMPO E DI LUOGO, FINALIZZATI AL RITIRO ED ALL’AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI. ILLEGITTIMITA’ DELLA CONDOTTA DATORIALE DI IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE A MACCHINISTA CHE ABBIA PROCEDUTO ALLE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline"><strong>RITIRO, LETTURA ED AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO (CIRCOLARI, TESTI NORMATIVI…) DISTRIBUITE DA TRENITALIA SPA AL PERSONALE DI MACCHINA. MANCATA INDICAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ DI PRECISI SPAZI DI TEMPO E DI LUOGO, FINALIZZATI AL RITIRO ED ALL’AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI. ILLEGITTIMITA’ DELLA CONDOTTA DATORIALE DI IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE A MACCHINISTA CHE ABBIA PROCEDUTO ALLE INCOMBENZE DELL’AGGIORNAMENTO IN LUOGO DELL’ESPLETAMENTO DI SERVIZIO DI CONDOTTA. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 4817/2011 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA, SEZIONE LAVORO.</strong></span></p>
<p align="center">&#8212;°&#8212;</p>
<p style="text-align: justify">Si ritiene di commentare e pubblicare una sentenza della Corte di Appello di Roma, sez. lavoro, pronunciata nell’ambito di una controversia radicata da Trenitalia Spa avverso un macchinista, avente ad oggetto la declaratoria di legittimità di una sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, pari a giorni due di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per avere questi proceduto al ritiro di circolari e pubblicazioni di servizio, distribuite dalla società, in luogo della effettuazione della condotta dei treni, assegnati nel turno lavorativo della giornata.</p>
<p style="text-align: justify">Il lavoratore convenuto in giudizio, a sostegno della correttezza del proprio operato, rilevava di avere proceduto al ritiro, alla lettura ed all’aggiornamento delle circolari e delle pubblicazioni di servizio, già distribuite dalla società, in luogo della effettuazione del servizio di condotta, assegnato ad inizio turno, atteso che costituiva preciso dovere del macchinista accingersi alla condotta del treno solo dopo avere proceduto alla lettura ed all’aggiornamento dei testi normativi (recanti variazioni ai tratti di linea assegnati in turno), cui andava ad aggiungersi la circostanza che la società aveva omesso di indicare al lavoratore quando questi avrebbe dovuto procedere al ritiro ed all’aggiornamento, di talchè non doveva dirsi consentito alla società di sanzionarlo per non avere prescelto la giornata di gradimento per la effettuazione delle suddette incombenze di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify">Il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, accoglieva il ricorso di Trenitalia Spa dichiarando la legittimità della sanzione disciplinare inflitta al lavoratore nonché condannava questi al pagamento delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify">Avverso la sentenza in primo grado, il lavoratore radicava giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma, sez. lavoro, invocando la integrale riforma del giudizio di primo grado, nonché la declaratoria di illegittimità del provvedimento disciplinare inflitto.</p>
<p style="text-align: justify">Con sentenza 4817/2011 la Corte di Appello di Roma,  sez. lavoro, ribaltando interamente il giudizio di primo grado, ha accolto le ragioni del lavoratore, dichiarando la illegittimità della sanzione disciplinare inflittagli, condannando altresì Trenitalia Spa al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, a fondamento della propria decisione di ingiustificatezza della sanzione, la Corte di Appello di Roma ha assunto il fondamentale rilievo che il provvedimento disciplinare è basato sull’errato presupposto che spettasse al lavoratore organizzarsi e scegliere il momento della consultazione elle pubblicazioni.</p>
<p style="text-align: justify">E’ così, si legge nella sentenza “Al contrario, come giustamente ritenuto nelle decisioni dei Collegi arbitrali che hanno annullato analoghe precedenti sanzioni, e come deciso da questa Corte in fattispecie analoga (sent. 23/1/2009 nella causa R.G. n. 10084/2006 Marzani/Trenitalia), poiché è il datore di lavoro che organizza i tempi di lavoro è lui che deve indicare tempi e modalità per la consultazione delle circolari e i successivi adempimento, rientrando pienamente tale attività nella prestazione lavorativa. Spettava quindi alla società indicare all’appellante il giorno della consultazione, ma, avendo omesso qualsiasi indicazione e avendo lasciato quindi la scelta al lavoratore, non poteva poi legittimamente sanzionare tale scelta. Infatti, sul presupposto pacifico che la consultazione poteva essere pretesa solo durante l’orario di lavoro, qualsiasi scelta avesse fatto il lavoratore avrebbe potuto comportare un disservizio (anche durante l’attività di riserva), che solo il datore di lavoro era in grado di valutare pienamente e, in questo senso non appare conforme a correttezza e buona fede lasciare libera scelta al lavoratore e poi sanzionarlo per il disservizio causato”.</p>
<p style="text-align: justify">Peraltro, la Corte di Appello di Roma ha apprezzato la condotta del lavoratore, ritenuta conforme ai principi di buona fede e correttezza, avendo questi informato per tempo il proprio superiore gerarchico della data in cui avrebbe proceduto ad effettuare la consultazione delle circolari in distribuzione, senza peraltro ricevere indicazioni di segno contrario.</p>
<p align="center">&#8212;°&#8212;</p>
<p style="text-align: justify">Tale sentenza, preceduta da altra, di analogo tenore (richiamata dalla stessa Corte di Appello nella parte motivazionale del testo) segna un importante traguardo per il personale di macchina alle dipendenze di Trenitalia Spa, chiamato a cadenza periodica al ritiro di pubblicazioni di servizio nonché all’aggiornamento professionale, quali attività accessorie alla prestazione lavorativa principale, tuttavia, senza indicazione da parte della società di tempi e modalità di svolgimento delle predette attività.</p>
<p style="text-align: justify">Poiché tale omessa indicazione costituisce palese violazione del dovere, a questa facente capo, di organizzazione del lavoro dei propri dipendenti, attraverso la preordinazione delle singole prestazioni lavorative, costituisce fondata pretesa da parte dei lavoratori addetti alla condotta dei treni, la predeterminazione datoriale della attività di aggiornamento delle pubblicazioni, da effettuarsi in orario di lavoro, attraverso la destinazione nel turno di lavoro di tempi per la lettura dei testi normativi nonché per il loro aggiornamento.</p>
<p style="text-align: right">Avv. Emanuela Manini</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.avvocatibraschiemanini.it/blog/wp-content/uploads/2011/10/sentenza-n.-4817.2011.pdf">Scarica la sentenza</a> </p>
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		<title>NOVITA&#8217; LEGISLATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE</title>
		<link>http://www.avvocatibraschiemanini.it/blog/novita-legislative-in-materia-previdenziale</link>
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		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avvocato Emanuela Manini</dc:creator>
				<category><![CDATA[commenti a sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso previdenziale]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge 98/2011]]></category>
		<category><![CDATA[indennità integrativa speciale]]></category>
		<category><![CDATA[innalzamento età pensionabile]]></category>
		<category><![CDATA[novità in materia previdenziale]]></category>
		<category><![CDATA[pensione ai superstiti]]></category>

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		<description><![CDATA[Le novità legislative in materia previdenziale, introdotte dal D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni in L. n. 111/2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (manovra economica). Con il presente articolo si ritiene opportuno fornire il quadro delle principali novità legislative in materia pensionistica, introdotte dagli articoli 18 e 38 del D.L. n. 98/2011, convertito, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><span style="text-decoration: underline">Le novità legislative in materia previdenziale, introdotte dal D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni in L. n. 111/2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (manovra economica).</span></strong></p>
<p style="text-align: justify">Con il presente articolo si ritiene opportuno fornire il quadro delle principali novità legislative in materia pensionistica, introdotte dagli articoli 18 e 38 del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 111/2011 (Manovra economica).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>- <span style="text-decoration: underline">L’art. 18, comma 1</span></strong>, in materia di innalzamento dell’età pensionabile, dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2014, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, per le lavoratrici dipendenti ed autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata, il requisito anagrafico di 60 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo, misto e contributivo, è incrementato di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1/1/2015, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1/1/2016, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1/1/2017, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1/1/2018, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1/1/2019 e per ogni anno successivo fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1/1/2026.</p>
<p style="text-align: justify">- <strong><span style="text-decoration: underline">L’art. 18, comma 3,</span></strong> in materia di rivalutazione delle pensioni, dispone che per il biennio 2012-2013 la rivalutazione automatica delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo (per l’<span style="text-decoration: underline">anno 2011</span>, euro 33.829,50 annui) non è concessa, ad esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il trattamento minimo Inps (per l’anno 2011, euro 18.229,77 annui), con riferimento alla quale l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato nella misura del 70 per cento.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>- <span style="text-decoration: underline">L’art. 18, comma 4, lett. a) e b),</span></strong> in materia di aggancio delle pensioni di anzianità, di vecchiaia ed assegno sociale agli incrementi della speranza di vita, dispone che a partire dal 1/1/2003 i requisiti di età ed i valori di somme di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tab. B allegata alla L. 243/2004 e successive modifiche, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia (nonché i requisiti anagrafici di cui all’art. 22-ter, comma 1, D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009 ed all’art. 1, comma 20, art. 3, comma 6, L. 335/1995) devono essere aggiornati a cadenza triennale, con decreto del Ministero dell’Economia e Finanza di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi almeno 12 mesi prima dell’aggiornamento. A partire dall’anno 2011 l’Istat renderà disponibile entro il 31 dicembre dell’anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni, con riferimento alla media della popolazione italiana. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può superare i tre mesi e lo stesso non è effettuato per il caso di diminuzione della speranza di vita. A partire dal 1/1/2016 l’aggiornamento avrà cadenza triennale.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>- <span style="text-decoration: underline">L’art. 18, comma 5</span></strong>, in materia di pensione ai superstiti, dispone a partire dal 1/1/2012 una riduzione della aliquota percentuale della pensione a favore del coniuge superstite di assicurato o pensionato nel regime dell’AGO, delle forme esclusive o sostitutive, nonché della gestione separata, <em>“nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a sessanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni”. </em>La riduzione è stabilita in misura del 10% <em>“in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci”</em> con proporzionale rideterminazione nei casi di frazione di anno. Tali regole non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili al lavoro.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>- <span style="text-decoration: underline">L’art. 18, commi 6, 7, 8, 9</span></strong>, in materia di indennità integrativa speciale, (di interesse, tra gli altri, per i trattamenti pensionistici a carico del Fondo Speciale dipendenti FS Spa e quelli ex IPOST), dopo avere disposto la implicita abrogazione dell’art. 10, comma quarto, D.L. n. 17/1983, convertito in L. n. 79/1983 da parte dell’art. 21 L. 730/1983 (legge finanziaria 1984), (il quale disponeva la attribuzione delle variazioni della L.L.S. per l’intero importo dalla data del raggiungimento dell’età di pensionamento da parte del titolare della pensione di reversibilità a favore dei superstiti) precisa che secondo il citato art. 21 le percentuali di incremento della indennità integrativa speciale vanno corrisposte <em>“nell’aliquota massima, calcolata sulla quota della indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all’anzianità conseguente alla data di cessazione dal servizio”. </em>Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del decreto, già definiti in via giudiziale o amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>- <span style="text-decoration: underline">L’art. 18, commi 22-ter, 22-quinquies</span></strong>, in materia di posticipo di decorrenza del trattamento pensionistico, dispone che coloro che maturino i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica (40 anni di contribuzione) conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti per coloro che maturino i requisiti nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturino i requisiti nell’anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturino i requisiti a decorrere dal 1/1/2014.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>- <span style="text-decoration: underline">L’art. 38</span></strong>, rubricato <em>“Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale&#8221;</em> apporta modifiche al codice di procedura civile, introducendo l’art. 445 bis (accertamento tecnico preventivo obbligatorio), il quale in materia di invalidità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno ordinario di invalidità dispone che chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti deve presentare con ricorso al Tribunale territorialmente competente istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie.</p>
<p style="text-align: justify">A conclusione del predetto accertamento, per il caso di contestazione degli esiti della CTU medico legale, la parte dovrà depositare dinanzi allo stesso Tribunale ricorso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.</p>
<p style="text-align: justify">Inoltre, il citato articolo introduce un nuovo comma all’art. 47 DPR 639/1970, che prevede la applicazione delle decadenze dall’azione giudiziaria, di cui ai commi precedenti, alle controversie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito (interessi legali). Infine, il citato articolo (comma 1, lett. d, 2) introduce norme in materia di prescrizione dei ratei di pensione, stabilendo la prescrizione nel termine di cinque anni per i ratei dei trattamenti pensionistici e per differenze a seguito di riliquidazioni.</p>
<p align="right">Avv. Emanuela Manini</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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