Archive for the ‘commenti a sentenze’ Category
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mar
Written by Avvocato Emanuela Manini on marzo 5th, 2012
RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE, A SE-GUITO DI CONTRAZIONE DI MESOTELIOMA PLEURICO, DA INALAZIONE DI FIBRE DI AMIANTO, DA RICONDURSI A VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI SICUREZZA POSTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, AI SENSI DELL’ART. 2087 CC. BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA N. 2251 DEL 16/2/2012 DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAV.
Si segnala la interessante sentenza n. 2251 del 16/2/2012, pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez. lav., nell’ambito di una controversia promossa dagli eredi di un lavoratore dece-duto a seguito di mesotelioma pleurico contratto a causa della inalazione di fibre di amianto presenti nell’ambito di lavoro. In particolare, la Corte di Cassazione, adita dalla società da-trice di lavoro, al fine di invocare la riforma della sentenza, pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia, di accoglimento del ricorso, promosso dagli eredi del lavoratore deceduto, fissa un interessante principio in materia di risarcimento del dan-no, di seguito riportato.
Preliminarmente, è ribadito il rilievo secondo cui, sul piano le-gislativo, in epoca ben anteriore agli anni settanta era affermata la pericolosità della lavorazione dell’amianto (R.D. n. 442/1909, recante il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli; Dlgs n. 1136/1916, recante il regolamento per l’esecuzione della legge sul lavoro di donne e fanciulli; R.D. 1720/1936, recante tabelle dei lavori vietati a donne minorenni e fanciulli, DPR n. 303/1956; DPR n. 648/1956; Reg 1169/1960, T.U. n. 1124/1965). Essendo da tempo nota la pericolosità delle fibre di amianto, si imponeva al datore di lavoro, in ottemperanza della norma, di cui all’art. 2087 cc., la adozione di misure idonee a ridurre il rischio, tenuto conto della realtà aziendale, nonché la inda-gine sulla esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Quanto alla entità del risarcimento del danno, da liquidarsi in favore del lavoratore, in caso di contrazione di patologia letale da inalazione di fibre di amianto, la Suprema Corte nel ri-chiamare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/2008, in punto di risarcibilità del danno non patrimoniale, da intender-si comprensivo del danno biologico e morale, precisa come non possa procedersi alla liquidazione di tale voce di danno, sulla base della meccanica applicazione delle tabelle di liqui-dazione del danno biologico, senza tenere adeguato conto della situazione soggettiva del soggetto danneggiato.
In particolare, nel caso di specie, il giudice di merito, nella li-quidazione del danno, si era limitato a liquidare, equitativa-mente, a titolo di risarcimento del danno biologico (nella sua particolare configurazione terminale) euro 100,00 per ogni giorno di malattia, intercorso tra la diagnosi ed il decesso, ol-tre al danno morale, ridotto della metà rispetto al danno biolo-gico, tuttavia senza dare conto del criterio di valutazione adot-tato per quantificare i gravi patimenti sopportati dalla vittima, lucidamente consapevole dell’approssimarsi della fine.
Di qui, la formulazione del principio di diritto, secondo cui: “in caso di lesione dell’integrità fisica conseguente a malattia oc-corsa al lavoratore per la violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro ex art. 2087 cc., ove dalla malattia sia derivato l’esito letale e la vittima abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della fine attivando un processo di sofferenza psichica, l’entità del danno non patrimoniale (il cui risarcimento è reclamabile dagli eredi) deve essere determinata sulla base non già (e non solo) della durata dell’intervallo tra la manifestazione conclamata della malattia e la morte, ma dell’intensità della sofferenza provata, delle condizioni persona-li e soggettive del lavoratore e delle altre particolarità del caso concreto”, cui il giudice di rinvio è stato chiamato ad uniformarsi.
Avv. Emanuela Manini
Allegati: sentenza 2251/2012
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30
gen
Written by Avvocato Emanuela Manini on gennaio 30th, 2012
Esercizio contemporaneo di attività assoggettabili a diverse forme di assicurazione previdenziale obbligatoria. Art. 12, comma 11 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 122/2010. Sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2012, di declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del sopra citato articolo.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 15/2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di Appello di Genova, relativa all’art. 12, comma 11, D.L. 78/20210, convertito, con modificazioni, in L. n. 122/2010, in materia di esercizio contemporaneo di attività lavorative autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (gestione esercenti attività commerciali e gestione separata).
Come noto, la vicenda prende avvio a seguito della entrata in vigore dell’art. 1, comma 208, L. 662/1996, il quale dispone che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nella assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”.
La sopracitata disciplina legislativa ha posto, da subito, in evidenza la necessità del suo coordinamento con la disciplina legislativa, contenuta nell’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 il quale introduce, a far data dal 1/1/1996, l’obbligo di iscrizione presso una apposita Gestione separata, istituita presso l’Inps, per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (di cui all’art. 49, comma 1, TUIR) nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) TUIR) e gli incaricati alla vendita a domicilio.
La applicabilità, o meno, di tale ultima norma al caso di esercizio contemporaneo di attività commerciale soggetta alla iscrizione nella gestione artigiani/commercianti nonché di attività per la quale è prevista la iscrizione nella gestione separata, ha dato adito a contrasti giurisprudenziali risolti, da ultimo, con la sentenza n. 340/2010 delle SSUU della Corte di Cassazione, secondo cui al socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima, e contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, si applica la regola dell’art. 1, comma 208, L. 662/1996, con la conseguente iscrizione ad una sola gestione previdenziale, secondo il carattere della prevalenza, la cui valutazione è demandata all’Inps.
A pochi mesi di distanza da tale pronunciamento è entrato in vigore l’art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. n. 122/2010), secondo cui “L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio dell’assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti dagli artigiani e dai coltivatori diretti i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2 comma 26, legge 16 agosto 1995 n. 335”.
Pertanto in forza della citata norma, il giudizio di prevalenza, previsto dall’art. 1, comma 208 L. 662/1996 deve ritenersi escluso per i casi di soggetti iscritti contemporaneamente alla gestione commercianti e separata, dovendosi tale criterio di prevalenza applicare solo per i casi di concorrenza tra attività soggette alla iscrizione nella gestione artigiani, commercianti e coltivatori diretti.
La Corte di Appello di Genova, sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 11 D.L. cit., con ordinanza del 17/11/2010 aveva investito della questione la Corte Costituzionale, paventando il contrasto della norma con gli artt. 3, 24, 111, 117, Cost.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 15/2012, ha rigettato tutte le argomentazioni sollevate dal giudice remittente, ritenendo la disciplina legislativa al vaglio di legittimità conforme ai principi costituzionali, confermando, in definitiva, la compatibilità con l’attuale sistema previdenziale di una contemporanea iscrizione, nella gestione artigiani e commercianti e nella gestione separata.
Quanto al criterio della attività prevalente, di cui all’art. 12, comma 11, cit., il principio di assoggettamento alla assicurazione prevista per l’attività prevalente deve intendersi riferito ai soli lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, coltivatori diretti – con esclusione dal principio dei rapporti di lavoro, per i quali è obbligatoria la iscrizione alla gestione separata.
Avv. Emanuela Manini
12
gen
Written by Avvocato Emanuela Manini on gennaio 12th, 2012
RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE, INTRODOTTA CON D.L. N. 201/2011, CONVERTITO IN L. 214/2011. ASPETTI ESSENZIALI INTRODOTTI CON LA NUOVA LEGISLAZIONE.
Con D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011, rubricato “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (salva-Italia)”, sono state apportate alcune significative modifiche al sistema previdenziale, che qui di seguito vengono sintetizzate.
Nuova pensione di vecchiaia.
La pensione di vecchiaia è un trattamento pensionistico che si ottiene al raggiungimento di una determinata età anagrafica, ferma restando la maturazione di almeno 20 anni di anzianità contributiva, ovvero, per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1/1/1996, almeno 5 anni di contribuzione e la maturazione di un trattamento pensionistico, pari ad almeno 1, 2 volte l’importo dell’assegno sociale.
Quanto all’età pensionabile, prima della entrata in vigore della riforma, l’età necessaria per conseguire la pensione di vecchiaia era stabilita, quanto ai lavoratori del settore privato, in 65 anni per gli uomini, 60 anni per le donne, quanto ai lavoratori del settore pubblico, in 65 anni per uomini e donne.
Con la riforma, contenuta nel D.L. 201/2011, a far data dal 1/1/2012 l’età pensionabile è stabilita per tutti i lavoratori subordinati, dei settori privato e pubblico, in 66 anni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro fino a 70 anni.
Per le donne del settore privato, l’innalzamento dell’età pensionabile avverrà gradualmente, 62 anni dal 2012 per le lavoratrici subordinate (63 anni e 6 mesi per le autonome), 63 anni e 6 mesi dal 2014 (64 anni e 6 mesi per le autonome), 65 anni dal 2016 (65 anni e 6 mesi per le autonome), infine, per tutte 66 anni dal 2018.
Ai sopracitati limiti di età dovrà aggiungersi la elevazione dell’età pensionabile in relazione all’accrescimento della speranza di vita.
Sono tuttavia abrogate le cd. finestre mobili, le quali comportavano uno slittamento nella erogazione della pensione di 12 mesi per i lavoratori dipendenti, 18 mesi per i lavoratori autonomi.
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Pensione anticipata. Con l’entrata in vigore del citato decreto legge è stata abolita la pensione di anzianità.
Come noto, la L. n. 247/2007, introducendo il sistema delle quote (età anagrafica più anzianità contributiva ) ha disposto che dal 1/1/2011 al 31/12/2012 la quota da raggiungere per il conseguimento della pensione fosse 96 (60 anni e 36 di contributi, o 61 anni e 35 di contributi).
Inoltre, l’art. 12 della L. 122/2010 ha stabilito che tutti coloro che maturano il diritto alla pensione, di vecchiaia o di anzianità, dal 1/1/2011 in poi percepiranno la pensione con decorrenza differita di 12 mesi (dipendenti) o 18 mesi (autonomi).
La sopracitata riforma ha abolito la pensione di anzianità, ed ha introdotto la pensione anticipata.
Per effetto della nuova disciplina si potrà andare in pensione prima dell’età pensionabile per la vecchiaia al conseguimento di 42 anni ed un mese, per gli uomini, di 41 anni ed un mese per le donne, tuttavia con una riduzione, pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni, e due punti per ogni anno ulteriore di anticipo.
Sono abolite le finestre mobili (12 o 18 mesi), mentre si applica anche alla pensione anticipata l’aggancio dei requisiti per andare in pensione alla speranza di vita.
La riforma in materia produce effetti a partire dal 1/1/2012, con la conseguenza che tutti coloro che hanno raggiunto i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità secondo le regole vigenti a tale data, potranno accedere al trattamento pensionistico (il quale soggiace sia alle finestre mobili che alla speranza di vita).
Modalità di calcolo della pensione.
Il sistema di calcolo della pensione, introdotto con DPR n. 488/1968, era inizialmente di tipo retributivo, ovvero prevedeva di agganciare la pensione, da ultimo, all’80% della retribuzione pensionabile.
Successivamente, con L. n. 335/1995, a far data dal 1/1/1996 è stato introdotto il metodo di calcolo della pensione di tipo contributivo, ovvero determinato sulla base dei contributi (rivalutati) versati dal lavoratore nel proprio conto assicurativo.
Tuttavia, è stata prevista la applicazione graduale del metodo, in particolare: – per gli assicurati con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995, sistema retributivo per anzianità contributiva maturata fino al 31/12/1995, sistema contributivo per anzianità contributiva, maturata dal 1/1/1996; – per gli assicurati neo assunti dal 1/1/1996, sistema esclusivamente contributivo.
Con la riforma, introdotta con D.L. n. 201/2011, a far data dal 1/1/2012 la pensione è calcolata, per tutti, con il metodo contributivo.
In realtà, la novità legislativa interessa coloro che attualmente ricadono nel metodo di calcolo interamente retributivo, per i quali il nuovo calcolo si applicherà sulla anzianità contributiva maturata a far data dal 1/1/2012, per tutti gli altri (sistema misto e contributivo) la norma non cambia nulla.
Avv. Emanuela Manini