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Archive for settembre, 2010

14
set

commento sentenza n. 5718.10 corte di cassazione malattia lavoratore, visite di controllo, obbligo di reperibilità

EM/mg commento obbligo di presenza del lavoratore malato, visite di controllo, obbligo di reperibilità (sent. n. 5718.10 della corte di cassazione)

Obbligo di presenza a carico del lavoratore malato nel domicilio al fine di assicurare la propria reperibilità alla visita di controllo. Derogabilità all’obbligo di reperibilità in presenza di motivi necessari a tutelare interessi primari. Breve commento alla sentenza n. 5718/2010 della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza n. 5718/2010 amplia i casi in cui è consentito al lavoratore malato di assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità (10-12; 17-19, compresi domenica e festivi) senza incorrere nella perdita della indennità di malattia.

Sul punto, l’art. 5, comma 14, D.L. 463/1983, convertito in L. n. 638/1983 pone a carico del lavoratore malato l’onere della presenza nel domicilio al fine di assicurare la propria reperibilità per il medico che effettua il controllo, la cui inottemperanza comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi e nei limiti di cui alla citata norma, senza che possa avere effetti sananti la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale.

Tuttavia, per consolidata giurisprudenza, è consentito al lavoratore assente di dedurre un giustificato motivo di non reperibilità alla visita domiciliare di controllo, purché questi provi che la ragione del suo allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie integri una causa di forza maggiore, la quale ha reso indifferibile l’espletamento dell’incombente ad altro orario, compatibile con le suddette fasce (es: visita medica).

Con la sopra richiamata sentenza la Corte di Cassazione, ampliando la portata del giustificato motivo della non reperibilità, ha fissato il principio di diritto, secondo cui la valutazione di indifferibilità va effettuata non necessariamente in relazione ad una  causa di forza maggiore, ma anche in relazione ad esigenze volte a tutelare interessi primari, quali, nella fattispecie in esame, il sostegno morale e la vicinanza del lavoratore alla propria madre, ricoverata in un centro di riabilitazione, a nulla rilevando la non cogenza della presenza del lavoratore presso la struttura sanitaria, in ragione della esistenza presso quest’ultima di personale infermieristico.

La sentenza, in parziale controtendenza rispetto al prevalente orientamento di legittimità, assume particolare rilievo, alleggerendone la portata, in relazione alla recente riforma legislativa in materia di reperibilità dei lavoratori del pubblico impiego (Dlgs 150/2009), la quale, come noto, ha ampliato per i dipendenti pubblici le fasce orarie di reperibilità (9-13; 15-18), nonché ha inasprito le sanzioni per il caso di assenza dal domicilio.

Allegati: sentenza Cass. 5718/2010

Avv. Emanuela Manini

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1
set

RETRIBUZIONE AI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO – LAVORO NOTTURNO –

EM/mg commento retribuzione erogata ai lavoratori subordinati del settore privato-lavoro notturno-

RETRIBUZIONE EROGATA AI LAVORATORI SUBORDINATI DEL SETTORE PRIVATO PER PRESTAZIONI DI LAVORO RESE IN ORARIO NOTTURNO. ART. 2, COMMA 1, DL N. 93/2008 (CONVERITO DALLA L. N. 126/2009). RISOLUZIONE N. 83/E DEL 17/8/2010 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Con risoluzione n. 83/E del 17/8/2010 l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito, ha fornito un importante chiarimento in ordine al regime fiscale applicabile alle retribuzioni erogate ai dipendenti per prestazioni di lavoro, rese in orario notturno, nonché alle modalità di recupero del beneficio fiscale da parte dei lavoratori che non abbiano usufruito della imposta sostitutiva in misura ridotta.

La vicenda prende avvio dalla disciplina legislativa, contenuta nell’art. 2 D.L. n. 93/2008 (convertito dalla legge n. 126/2008), rubricato “Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”, il quale ha introdotto nel periodo dal 1/7/2008 al 31/12/2008 (in seguito prorogato per gli anni 2009 e 2010) una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, in relazione, tra gli altri, a prestazioni di lavoro straordinario ed a compensi riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

Con propria circolare n. 59/e del 22/10/2008 la Agenzia delle Entrate, facendo seguito alle precisazioni contenute nella circolare n. 48/2008 ha chiarito che “possono” rientrare nello speciale regime di tassazione, la dove diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate.

Da ultimo, con la risoluzione n. 83/E del 17/8/2010 la Agenzia delle Entrate, nel confermare la posizione assunta nell’ambito delle sopra citate circolari, in punto di applicazione del regime di tassazione agevolata (10%) al lavoro notturno, ha precisato che “sono oggetto dello speciale regime di tassazione non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa”.

A tale conclusione la Agenzia delle Entrate perviene riprendendo la locuzione utilizzata per le somme erogate a fronte di prestazioni di lavoro straordinario, per le quali viene specificato che sono soggette all’imposta sostitutiva le “…somme complessivamente erogate a questo titolo (es. l’intera ora di lavoro straordinario comprensivo di retribuzione ordinaria e maggiorazione”.

Inoltre, ha proseguito la A.E., lo speciale regime di tassazione deve applicarsi, oltreché ai lavoratori turnisti, “anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni che rientrino nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva”.

—°—

Da ultimo, per il caso in cui il datore di lavoro non abbia correttamente applicato la aliquota fiscale nella misura ridotta, la Agenzia delle Entrate ha invitato i lavoratori dipendenti a far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati, ovvero avvalendosi della istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602/1973.

Resta pertanto inteso che, per il caso di mancata applicazione da parte del datore di lavoro della imposta sostitutiva del 10%, al lavoratore dipendente sarà consentita la attivazione delle modalità di recupero del beneficio, sopra indicate, dovendosi, tuttavia, escludere azioni di rivalsa nei confronti del proprio datore di lavoro.

Avv. Emanuela Manini

Ris. Agenzia Entrate n. 83/E/2010.

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