EM/commento circolare inps n. 108 del 9.8.10
ISCRIZIONE A RUOLO DA PARTE DELL’INPS DEI CONTRIBUTI E/O PREMI NON VERSATI. ARTT. 30 E 38, COMMA 12, d.l. N.78/2010, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 122/2010. POTENZIAMENTO DEI PROCESSI DI RISCOSSIONE DELL’INPS E MODIFICHE AI TERMINI DI DECADENZA, DI CUI ALL’ART. 25, COMMA 1, DLGS N. 46/1999. CIRCOLARE INPS N. 108 DEL 9/8/2010.
Importanti novità legislative sono contenute negli artt. 30 e 38 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 in materia di crediti previdenziali di competenza dell’Inps e di processi di riscossione.
Sul punto, l’art. 30, comma 10, del D.L. n. 78/2010, rubricato “Potenziamento dei processi di riscossione dell’Inps”, ha abrogato l’art. 25, comma 2, Dlgs n. 46/1999, in materia di sospensione della attività di recupero dell’Agente di riscossione da parte dell’Ente previdenziale in pendenza di gravame amministrativo.
Recitava, in proposito, il sopra citato art. 25, comma 20: “Dopo l’iscrizione a ruolo l’ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione”.
Pertanto, a seguito della abrogazione, con efficacia immediata, della sopraindicata norma per effetto dell’art. 30, comma 10, D.L. n. 78/2010, non sarà più consentito all’Ente previdenziale di disporre provvedimenti di sospensione derivanti dalla presentazione di un ricorso amministrativo, ovvero riguardanti ricorsi amministrativi ancora pendenti, ferma restando la emissione di provvedimenti di sospensione della attività di recupero dei crediti contributivi per ragioni contabili (es. pagamenti già effettuati), amministrativi (es. crediti dilazionati), giudiziari (es. ordinanza di sospensione della esecutività della cartella).
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Altra importante novità è contenuta nell’art. 38, D.L. cit., rubricato “Altre disposizioni in materia tributaria”, il quale ha effettuato modifiche ai termini di decadenza, stabiliti dall’art. 25, 1 comma, Dlgs n. 46/1999, il quale prevede che gli Enti previdenziali, in via generale, debbano procedere all’iscrizione a ruolo dei contributi o dei premi non versati entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento.
L’art. 38, 2 comma, cit, modificando la sopracitata disciplina, ha previsto che “Le disposizioni contenute nell’art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004, dall’Ente creditore”.
Tale previsione normativa, sospendendo nel predetto periodo gli effetti della decadenza, di cui al citato art. 25, consente pertanto all’Istituto previdenziale di procedere alla iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati a decorrere dal 1/1/2004, seppure nel rispetto dei termini di prescrizione.
Vi è dunque da aspettarsi che l’Istituto previdenziale avvii, previa ricognizione delle posizioni, riportate negli archivi, la iscrizione a ruolo di crediti contributivi, per i quali, per effetto della nuova disciplina legislativa, deve dirsi venuta meno la decadenza.
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Per completezza, si precisa che prime istruzioni applicative del nuovo dettato legislativo in materia di crediti previdenziali, di competenza dell’Istituto, sono state dettate dall’Inps con circolare n. 108 del 9/8/2010.
Avv. Emanuela Manini
artt. 30 e 38 D.L. n. 78/2010;
circolare Inps n. 108/2010.
RETRIBUZIONE AI LAVORATRI DEL SETTORE PRIVATO – LAVORO NOTTURNO –
1 settembre 2010EM/mg commento retribuzione erogata ai lavoratori subordinati del settore privato-lavoro notturno-
RETRIBUZIONE EROGATA AI LAVORATORI SUBORDINATI DEL SETTORE PRIVATO PER PRESTAZIONI DI LAVORO RESE IN ORARIO NOTTURNO. ART. 2, COMMA 1, DL N. 93/2008 (CONVERITO DALLA L. N. 126/2009). RISOLUZIONE N. 83/E DEL 17/8/2010 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
Con risoluzione n. 83/E del 17/8/2010 l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito, ha fornito un importante chiarimento in ordine al regime fiscale applicabile alle retribuzioni erogate ai dipendenti per prestazioni di lavoro, rese in orario notturno, nonché alle modalità di recupero del beneficio fiscale da parte dei lavoratori che non abbiano usufruito della imposta sostitutiva in misura ridotta.
La vicenda prende avvio dalla disciplina legislativa, contenuta nell’art. 2 D.L. n. 93/2008 (convertito dalla legge n. 126/2008), rubricato “Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”, il quale ha introdotto nel periodo dal 1/7/2008 al 31/12/2008 (in seguito prorogato per gli anni 2009 e 2010) una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, in relazione, tra gli altri, a prestazioni di lavoro straordinario ed a compensi riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Con propria circolare n. 59/e del 22/10/2008 la Agenzia delle Entrate, facendo seguito alle precisazioni contenute nella circolare n. 48/2008 ha chiarito che “possono” rientrare nello speciale regime di tassazione, la dove diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate.
Da ultimo, con la risoluzione n. 83/E del 17/8/2010 la Agenzia delle Entrate, nel confermare la posizione assunta nell’ambito delle sopra citate circolari, in punto di applicazione del regime di tassazione agevolata (10%) al lavoro notturno, ha precisato che “sono oggetto dello speciale regime di tassazione non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa”.
A tale conclusione la Agenzia delle Entrate perviene riprendendo la locuzione utilizzata per le somme erogate a fronte di prestazioni di lavoro straordinario, per le quali viene specificato che sono soggette all’imposta sostitutiva le “…somme complessivamente erogate a questo titolo (es. l’intera ora di lavoro straordinario comprensivo di retribuzione ordinaria e maggiorazione”.
Inoltre, ha proseguito la A.E., lo speciale regime di tassazione deve applicarsi, oltreché ai lavoratori turnisti, “anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni che rientrino nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva”.
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Da ultimo, per il caso in cui il datore di lavoro non abbia correttamente applicato la aliquota fiscale nella misura ridotta, la Agenzia delle Entrate ha invitato i lavoratori dipendenti a far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati, ovvero avvalendosi della istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602/1973.
Resta pertanto inteso che, per il caso di mancata applicazione da parte del datore di lavoro della imposta sostitutiva del 10%, al lavoratore dipendente sarà consentita la attivazione delle modalità di recupero del beneficio, sopra indicate, dovendosi, tuttavia, escludere azioni di rivalsa nei confronti del proprio datore di lavoro.
Avv. Emanuela Manini
Ris. Agenzia Entrate n. 83/E/2010.
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