RETRIBUZIONE AI LAVORATRI DEL SETTORE PRIVATO – LAVORO NOTTURNO –

1 settembre 2010

EM/mg commento retribuzione erogata ai lavoratori subordinati del settore privato-lavoro notturno-

RETRIBUZIONE EROGATA AI LAVORATORI SUBORDINATI DEL SETTORE PRIVATO PER PRESTAZIONI DI LAVORO RESE IN ORARIO NOTTURNO. ART. 2, COMMA 1, DL N. 93/2008 (CONVERITO DALLA L. N. 126/2009). RISOLUZIONE N. 83/E DEL 17/8/2010 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Con risoluzione n. 83/E del 17/8/2010 l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito, ha fornito un importante chiarimento in ordine al regime fiscale applicabile alle retribuzioni erogate ai dipendenti per prestazioni di lavoro, rese in orario notturno, nonché alle modalità di recupero del beneficio fiscale da parte dei lavoratori che non abbiano usufruito della imposta sostitutiva in misura ridotta.

La vicenda prende avvio dalla disciplina legislativa, contenuta nell’art. 2 D.L. n. 93/2008 (convertito dalla legge n. 126/2008), rubricato “Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”, il quale ha introdotto nel periodo dal 1/7/2008 al 31/12/2008 (in seguito prorogato per gli anni 2009 e 2010) una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, in relazione, tra gli altri, a prestazioni di lavoro straordinario ed a compensi riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

Con propria circolare n. 59/e del 22/10/2008 la Agenzia delle Entrate, facendo seguito alle precisazioni contenute nella circolare n. 48/2008 ha chiarito che “possono” rientrare nello speciale regime di tassazione, la dove diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate.

Da ultimo, con la risoluzione n. 83/E del 17/8/2010 la Agenzia delle Entrate, nel confermare la posizione assunta nell’ambito delle sopra citate circolari, in punto di applicazione del regime di tassazione agevolata (10%) al lavoro notturno, ha precisato che “sono oggetto dello speciale regime di tassazione non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa”.

A tale conclusione la Agenzia delle Entrate perviene riprendendo la locuzione utilizzata per le somme erogate a fronte di prestazioni di lavoro straordinario, per le quali viene specificato che sono soggette all’imposta sostitutiva le “…somme complessivamente erogate a questo titolo (es. l’intera ora di lavoro straordinario comprensivo di retribuzione ordinaria e maggiorazione”.

Inoltre, ha proseguito la A.E., lo speciale regime di tassazione deve applicarsi, oltreché ai lavoratori turnisti, “anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni che rientrino nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva”.

—°—

Da ultimo, per il caso in cui il datore di lavoro non abbia correttamente applicato la aliquota fiscale nella misura ridotta, la Agenzia delle Entrate ha invitato i lavoratori dipendenti a far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati, ovvero avvalendosi della istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602/1973.

Resta pertanto inteso che, per il caso di mancata applicazione da parte del datore di lavoro della imposta sostitutiva del 10%, al lavoratore dipendente sarà consentita la attivazione delle modalità di recupero del beneficio, sopra indicate, dovendosi, tuttavia, escludere azioni di rivalsa nei confronti del proprio datore di lavoro.

Avv. Emanuela Manini

Ris. Agenzia Entrate n. 83/E/2010.

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circolare inps n. 108 del 9.8.10

26 agosto 2010

EM/commento circolare inps n. 108 del 9.8.10

ISCRIZIONE A RUOLO DA PARTE DELL’INPS DEI CONTRIBUTI E/O PREMI NON VERSATI. ARTT. 30 E 38, COMMA 12, d.l. N.78/2010, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 122/2010. POTENZIAMENTO DEI PROCESSI DI RISCOSSIONE DELL’INPS E MODIFICHE AI TERMINI DI DECADENZA, DI CUI ALL’ART. 25, COMMA 1, DLGS N. 46/1999. CIRCOLARE INPS N. 108 DEL 9/8/2010.

Importanti novità legislative sono contenute negli artt. 30 e 38 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 in materia di crediti previdenziali di competenza dell’Inps e di processi di riscossione.

Sul punto, l’art. 30, comma 10, del D.L. n. 78/2010, rubricato “Potenziamento dei processi di riscossione dell’Inps”, ha abrogato l’art. 25, comma 2, Dlgs n. 46/1999, in materia di sospensione della attività di recupero dell’Agente di riscossione da parte dell’Ente previdenziale in pendenza di gravame amministrativo.

Recitava, in proposito, il sopra citato art. 25, comma 20: “Dopo l’iscrizione a ruolo l’ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione”.

Pertanto, a seguito della abrogazione, con efficacia immediata, della sopraindicata norma per effetto dell’art. 30, comma 10, D.L. n. 78/2010, non sarà più consentito all’Ente previdenziale di disporre provvedimenti di sospensione derivanti dalla presentazione di un ricorso amministrativo, ovvero riguardanti ricorsi amministrativi ancora pendenti, ferma restando la emissione di provvedimenti di sospensione della attività di recupero dei crediti contributivi per ragioni contabili (es. pagamenti già effettuati), amministrativi (es. crediti dilazionati), giudiziari (es. ordinanza di sospensione della esecutività della cartella).

—°—

Altra importante novità è contenuta nell’art. 38, D.L. cit., rubricato “Altre disposizioni in materia tributaria”, il quale ha effettuato modifiche ai termini di decadenza, stabiliti dall’art. 25, 1 comma, Dlgs n. 46/1999, il quale prevede che gli Enti previdenziali, in via generale, debbano procedere all’iscrizione a ruolo dei contributi o dei premi non versati entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento.

L’art. 38, 2 comma, cit, modificando la sopracitata disciplina, ha previsto che “Le disposizioni contenute nell’art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004, dall’Ente creditore”.

Tale previsione normativa, sospendendo nel predetto periodo gli effetti della decadenza, di cui al citato art. 25, consente pertanto all’Istituto previdenziale di procedere alla iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati a decorrere dal 1/1/2004, seppure nel rispetto dei termini di prescrizione.

Vi è dunque da aspettarsi che l’Istituto previdenziale avvii, previa ricognizione delle posizioni, riportate negli archivi, la iscrizione a ruolo di crediti contributivi, per i quali, per effetto della nuova disciplina legislativa, deve dirsi venuta meno la decadenza.

—°—

Per completezza, si precisa che prime istruzioni applicative del nuovo dettato legislativo in materia di crediti previdenziali, di competenza dell’Istituto, sono state dettate dall’Inps con circolare n. 108 del 9/8/2010.

Avv. Emanuela Manini

artt. 30 e 38 D.L. n. 78/2010;

circolare Inps n. 108/2010.

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circolare Inps n. 106 del 2010 rateazione debiti contributivi

24 agosto 2010

EM/mg commento modifiche alla disciplina in materia di rateizzazione dei debiti contributivi inps e procedure

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI NEI CONFRONTI DELL’INPS. PROCEDURE DA SEGUIRE AL FINE DI OTTENERE LA DILAZIONE DEL PAGAMENTO NON EVASO DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE. NOVITA’ INTRODOTTE IN MATERIA DALLA CIRCOLARE INPS N. 106 DEL 3/8/2010.

Con propria circolare n. 106 del 3/8/2010 l’Inps, prendendo atto della crisi imprenditoriale del Paese, ha inteso ridefinire le modalità di dilazione dei debiti contributivi da parte di datori di lavoro in situazione di momentanea ed obbiettiva difficoltà economica, favorendo il pagamento della contribuzione inevasa.

Queste le più significative novità introdotte dalla circolare in commento.

Facoltà per l’azienda con lavoratori subordinati di dilazionare la obbligazione di versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e non versate all’Inps.

A decorrere dalla pubblicazione della circolare è consentito al datore di lavoro, quale unico ed esclusivo responsabile dell’adempimento della obbligazione contributiva, di assolvere, anche in forma rateale, all’obbligo del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni e non versate all’Inps.

Tuttavia, precisa l’Istituto previdenziale, tale facoltà non produce effetto sulla permanenza dell’obbligo da parte dell’Istituto di inoltrare denuncia alla competente autorità giudiziaria della fattispecie di reato (punita con la reclusione o con la multa), costituita dal mancato versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori (salva la speciale causa di non punibilità in favore del datore di lavoro per il caso di pagamento, entro tre mesi dalla contestazione dell’illecito, delle somme dovute per il predetto titolo).

Esclusione dell’obbligo di versamento della quota pari ad 1/12 del dovuto prima della emissione del piano di ammortamento.

Il soggetto che intende accedere alla rateazione dei debiti contributivi non dovrà provvedere al versamento della rata provvisoria nella misura del dodicesimo dell’importo dei contributi (o delle sanzioni) da rateizzare, in attesa della sottoscrizione del piano di ammortamento, essendo sufficiente che all’atto di presentazione della domanda di rateazione il richiedente sottoscriva l’estratto contributivo relativo ai crediti oggetto di dilazione, cui farà seguito la sottoscrizione del piano di ammortamento (a rate mensili, pari al numero accordato) entro 10 gg. dalla delibera di accoglimento della domanda, ed il pagamento della prima rata, nella misura stabilita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del predetto piano.

Competenza dell’Agente di Riscossione alla concessione della rateazione dei crediti iscritti a ruolo dall’Ente previdenziale.

Dalla pubblicazione della circolare i soggetti che intendano regolarizzare in forma dilazionata la propria esposizione debitoria relativa a contributi, iscritti a ruolo, dovranno inoltrare la domanda di rateazione non all’Ente Previdenziale impositore, ma all’Agente di riscossione, al quale spetta valutare la sussistenza, o meno, delle condizioni per l’accoglimento della domanda. Sul punto, si ricorda che è consentita, sussistendone le condizioni, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate.

Avv. Emanuela Manini

Circolare Inps 106/2010

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Intermediazione illecita di manodopera

23 agosto 2010

EM/mg commento intermediazione illecita di manodopera

Intermediazione illecita di manodopera e versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro fittizio (appaltatore od interposto). Efficacia non estintiva del debito contributivo gravante sul datore di lavoro effettivo, attraverso il pagamento dei contributi da parte dell’intermediario. Breve commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 17223 del 22/7/2010.

Con la recentissima sentenza n. 17223 del 22/7/2010, la Corte di Cassazione torna della intermediazione illecita di manodopera nonchè sulla efficacia estintiva, o meno, del debito contributivo, gravante sul datore di lavoro effettivo, attraverso il pagamento dei contributi da parte dell’intermediario, concludendo nel senso che per il caso di accertata intermediazione illecita di manodopera, il versamento dei contributi, effettuato dal datore di lavoro apparente, non estingue la obbligazione contributiva gravante sul datore di lavoro effettivo.

Tale pronuncia giudiziale interrompe la serie delle sentenze, emessa dalla Corte di Cassazione in tema di efficacia liberatoria, o meno, del versamento dei contributi effettuato dal datore di lavoro interposto (sentenze n. 12509/2004, n. 6649/2004, n. 6144/2004, da ultimo, n. 17501/2009, n. 8451/2010) le quali hanno affermato il principio di diritto che i pagamenti dei contributi da parte dell’intermediario (cd. datore di lavoro apparente) hanno effetto estintivo del debito contributivo gravante sul datore di lavoro effettivo, in ossequio al principio dell’effetto liberatorio, di cui all’art. 1180 cc. (pagamento ad opera di un terzo), in forza del quale la obbligazione contributiva, gravante sul datore di lavoro effettivo, si considera, ai sensi del citato articolo, utilmente adempiuta per effetto del versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro fittizio.

Andando di contrario avviso, la Suprema Corte, con la sopra citata sentenza, esclude che l’effettivo datore di lavoro possa invocare la applicazione dell’art. 1180 cc., da intendersi riferita ad un unico rapporto di lavoro, estinto da persona diversa dal debitore, con la conseguenza che questi sarà tenuto al versamento, per l’intero, della contribuzione dovuta per tutto il periodo della illecita intermediazione, a nulla rilevando il pagamento dei contributi effettuato dal datore di lavoro solo apparentemente titolare del rapporto di lavoro.

Avv. Emanuela Manini

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Decesso dipendente

23 luglio 2010

EM/mg commento a decesso di lavoratore dipendente fs per mesotelioma pleurico

DECESSO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELLE FERROVIE DELLO STATO A CAUSA DI MESOTELIOMA PLEURICO. DIRITTO DELL’EREDE DEL DEFUNTO, IURE EREDITATIS, ALLA CORRESPONSIONE IN SUO FAVORE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO E MORALE SUBITO DAL DE CUIUS. BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA N. 801 DEL 5/7/2010, PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI FIRENZE, SEZ. LAV.

Il caso prende avvio dal ricorso promosso con il patrocinio dell’Avv. Emanuela Manini dal figlio ed erede di un lavoratore dipendente dell’allora Ente Ferrovie dello Stato (ora RFI Spa) deceduto nell’anno 2007 a seguito di mesotelioma pleurico, contratto nel corso della attività lavorativa svolta presso il predetto ente, a far data dal 1954 fino al 1987, data di intervenuto pensionamento, con qualifica di operaio, addetto alla Officina Grandi Riparazioni, posta in Firenze, Porta al Prato, a causa del mancato approntamento da parte del datore di lavoro delle tutele alla integrità fisica ed alla personalità morale del prestatore di lavoro, ai sensi del R.D. 1722/1936, R.D. 5130/1927, L. 455/1943, DPR 303/195, DPR 648/1956, T.U. 1124/1965, art. 2017 cc., art. 2, 35, 41 Cost.

Muovendo da tali premesse in fatto, il ricorrente invocava nei confronti della società convenuta a titolo ereditario il risarcimento in suo favore del danno biologico da invalidità permanente e danno morale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.

Si costituiva nel giudizio RFI Spa (già Ferrovie dello Stato) la quale invocava il rigetto della domanda, assumendo che il lavoratore deceduto aveva lavorato, prima della entrata in servizio alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, presso una ditta appaltatrice, operante all’interno delle Officine delle Ferrovie dello Stato, di talchè non era da escludersi che la inalazione di fibre di amianto, nella dose, poi rivelatasi letale, fosse avvenuta nel corso del predetto periodo, atteso altresì il periodo di latenza della malattia, compresa tra i 40 e i 50 anni, con conseguente esclusione di responsabilità da parte della società convenuta.

Ammessa CTU medico legale, il Tribunale di Firenze, all’esito della indagine peritale, concludeva nel senso di accogliere il ricorso, condannando altresì RFI Spa al pagamento in favore del ricorrente dell’importo, pari ad euro 45.477,08 a titolo di risarcimento dei danni, biologico e morale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, e spese di lite.

In particolare, ha osservato il Tribunale adito che per costante giurisprudenza, in caso di danno alla salute riconducibile alla nocività dell’ambiente di lavoro, è onere del datore di lavoro dimostrare la sua inevitabilità (art. 1218 cc. in riferimento all’art. 2087 Cass. 17/2/2008 n. 3788), citando all’uopo quanto osservato dalla Suprema Corte in fattispecie analoga a quella in esame, secondo cui “ritenuto che la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cod. civ., non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex art. 2087 cod. civ. le Ferrovie dello Stato per non aver predisposto, negli anni ’60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto). (Cass. 14/1/2005 n. 644)”.

Ebbene, con riguardo al caso di specie ha osservato il Tribunale che la società convenuta non ha assolto l’onere probatorio, volto a dimostrare la adozione di tutte le misure atte a preservare la salute psicofisica del lavoratore, a nulla rilevando la effettuazione di prestazione lavorativa alle dipendenze di ditta appaltatrice, operante nella struttura aziendale delle Ferrovie dello Stato, attesa la configurazione in tal caso di una corresponsabilità risarcitoria del committente.

—°—

Quanto alla entità del danno liquidato in favore del ricorrente in ossequio a giurisprudenza di legittimità in materia, il Tribunale ha commisurato l’ammontare del danno biologico terminale al periodo di inabilità temporanea, decorso dalla liquidazione della rendita Inail alla data del decesso, quantificato nella misura massima (euro 107,78 al giorno), attese le conseguenze mortali della patologia, detratto quanto corrisposto dall’Inail a titolo di rendita permanente.

Quanto al danno morale, esso è stato quantificato nella misura pari al 50% di quello biologico.

Di qui la entità del danno nella misura complessiva, come sopra indicata.

Avv. Emanuela Manini

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commento conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro

22 giugno 2010

EM/mg commento conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro

CONSEGUENZE SANZIONATORIE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO CHE IMPIEGHI IRREGOLARMENTE LAVORATORI, SECONDO LA DISCIPLINA, DA ULTIMO, DELL’ART. 36 BIS L. N. 248/2006. CRITERI APPLICATIVI. BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 356 DEL 13 GENNAIO 2010.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 356 del 13 gennaio 2010 torna sul tema della natura dei provvedimenti sanzionatori amministrativi irrogati per il caso di accertata occupazione di lavoratori “in nero” (cd. maxi sanzione), introducendo il principio della efficacia irretroattiva della legislazione in materia di illeciti amministrativi, non essendo consentita in tale ambito, secondo l’autorevole giudizio della Corte, la applicazione del principio, di cui all’art. 2 cp, per il caso di successione di leggi nel tempo, della legge più favorevole all’incolpato.

Il caso all’esame della Suprema Corte soggiace, ratione temporis, alla applicazione dell’art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, convertito nella L. n. 73/2002, il quale prevedeva la sanzione amministrativa per un ammontare comprensivo tra il 200 e il 400% dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare occupato, del costo del lavoro, calcolato sulla base dei contratti collettivi, da 1.500 euro a 12.000 euro, per ciascun lavoratore, maggiorato di 250 euro per ciascuna giornata, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione.

Per la parte che qui interessa, il ricorrente ha censurato la sentenza, oggetto di impugnazione nel terzo grado, laddove non era stato fatto luogo dal giudice a quo alla applicazione in materia di illeciti amministrativi del principio della legge posteriore più favorevole.

Per parte sua, la Corte di Cassazione ha rigettato (anche) tale motivo di ricorso, richiamando le pronunce della Corte Costituzionale in materia di sanzioni amministrative pecuniarie (ordinanze n. 140/2002, 501/2002, 245/2003) secondo cui “Non è dato rinvenire in caso di successioni di leggi nel tempo, un vincolo costituzionale nel senso dell’applicazione della legge posteriore più favorevole perché rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto della ragionevolezza, modulare le proprie scelte secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina; il differente e più favorevole trattamento non irragionevolmente riservato dal legislatore alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie e valutarie, trovando fondamento nell’innegabile peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie, non si presta a essere messo a raffronto con la disciplina dettata dalle norme impugnate né tantomeno a essere esteso in via generale, trasformandosi da eccezione in regola”; – la differenza di trattamento di violazioni analoghe, commesse in tempi “diversi” costituisce “la semplice conseguenza”, sul piano applicativo, del “principio di stretta legalità” (quindi non di quello tempus regit actum, indicato dalla Commissione Tributaria Regionale) che “sorregge la materia delle sanzioni amministrative pecuniarie”.

Dagli esposti principi, ha concluso la Suprema Corte nel senso della inapplicabilità alla fattispecie all’esame della modifica, apportata all’art. 3 commi 3 e 5 D.L. n. 12/2002 dall’art. 36 bis, comma 7, DL n. 223/2006 (convertito in L. n. 248/2006), il quale, come noto, ha previsto (ridimensionando) nuovi importi delle sanzioni amministrative in materia di evasione contributiva, rideterminando altresì la procedura di accertamento.

Per completezza, tale innovativo orientamento giurisprudenziale di legittimità, nel senso che la disciplina di cui all’art. 36 bis D.L. n. 223/2006 non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi sotto la vigenza dell’originario testo, di cui all’art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, ha trovato conferma nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 12596 del 24 maggio 2010, in fase di pubblicazione.

Avv. Emanuela Manini

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Commento esercizio contemporaneo di varie attività autonome

3 giugno 2010

EM/mg commento esercizio contemporaneo e forme di assicurazione previdenziale obbligatoria

ESERCIZIO CONTEMPORANEO, ANCHE IN UN’UNICA IMPRESA, DI VARIE ATTIVITA’ AUTONOME ASSOGGETTABILI A DIVERSE FORME DI ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA. DISCIPLINA DELL’ART. 1, COMMA 208, l. 23/12/1996 N. 662. NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA CONTENUTA NELL’ART. 12, COMMA 11, D.L. 31/5/2010 N. 78 (MANOVRA FINANZIARIA), LA QUALE STABILISCE IL PRINCIPIO GENERALE CHE UN LAVORATORE AUTONOMO POSSA AVERE UNA PLURALITA’ DI POSIZIONI PREVIDENZIALI.

—°—

Particolare attenzione merita la norma contenuta nel D.L. 31/5/2010 n. 78 (Manovra finanziaria) art. 12, rubricato “Interventi in materia previdenziale”, comma 11, la quale interpretando autenticamente l’art. 1, comma 208, L. 23/12/1996 n. 662, chiarisce che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma di impresa da commercianti, artigiani, coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps, restando esclusi dalla applicazione dell’art. 1, comma 208, L. 662/1996 i collaboratori per i quali è prevista la iscrizione nella gestione previdenziale, di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/1995 (gestione separata).

La vicenda prende avvio con l’entrata in vigore della L. n. 662/1996, la quale all’art. 1, comma 203, (che ha sostituito l’art. 29, comma 1, L. n. 160/1975), ha disposto l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali per i soggetti che siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari, che abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed i rischi della sua gestione, che, infine, partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

La novità introdotta dalla sopra citata disciplina legislativa è costituita dalla obbligatorietà della iscrizione alla gestione commercianti per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commercio, il quale, per effetto della suddetta norma, è tenuto al versamento della contribuzione sulla base del reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, in ragione della quota di partecipazione societaria.

Tuttavia, al fine di evitare che il socio di società commerciale che lavori all’interno dell’azienda e che, nel contempo, svolga una attività ulteriore di natura autonoma (si pensi alla attività di tenuta della contabilità per la propria o per altre imprese), debba essere soggetto ad una pluralità di gestioni previdenziali (alla gestione commercianti per la prima attività ed alla gestione separata per la seconda attività), la speciale disciplina, contenuta nel comma 208 del cit. art. 12, ha disposto che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”.

In tali casi va dunque individuata quale sia l’attività che il soggetto spiega in via prevalente e, sulla base di tale criterio, va individuata la gestione cui effettuare la iscrizione, che sarà l’unica alla quale il soggetto è tenuto.

La regola dettata dall’art. 1, comma 208, L. cit. ha dato adito a numerosi contenziosi giudiziari, sfociati, da ultimo, nella sentenza di Cass. Civ. Sez. Un. N. 3240/2010, la quale, investita della questione se il socio di una società commerciale in forma di srl, il quale partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima, sia tenuto alla iscrizione e debba versare la contribuzione presso le due corrispondenti gestioni – gestione commercianti, gestione separata – oppure sia tenuto alla iscrizione presso una sola delle due, da individuare secondo il criterio della prevalenza, ha deciso la questione nel senso della applicazione del principio dell’assorbimento, ovvero dell’unica iscrizione presso la gestione dove si svolga l’attività prevalente, la cui individuazione spetta all’Inps (ai sensi del medesimo comma 208), secondo gli elementi che valgono a distinguere per il socio l’attività di amministratore da quella di partecipazione personale e prevalente al lavoro aziendale.

Con la entrata in vigore dell’art. 12, comma 11, D.L. 78/2010, il dubbio interpretativo, sollevato dall’art. 1, comma 208, L. n. 662/1996, viene risolto nella direzione opposta a quella delineata dalla sopra citata autorevole giurisprudenza, nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio dell’assorbimento sono quelle esercitate in forma di impresa da commercianti, artigiani, coltivatori diretti, con esclusione, pertanto, dei collaboratori per i quali è prevista la iscrizione alla gestione separata.

In altri termini, sulla base di tale norma di interpretazione autentica ciascuna attività sarà sottoposta ad iscrizione nella rispettiva gestione, con conseguente versamento della contribuzione di competenza, in applicazione del principio generale, secondo cui all’espletamento di duplice attività lavorativa, per ciascuna delle quali è prevista la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione.

Il dettato legislativo suscita numerose perplessità e finanché dubbi di legittimità costituzionale, se solo si considera, a tacer d’altro, che le gestioni previdenziali degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, prevedono già la applicazione del principio della prevalenza all’atto di iscrizione all’una o all’altra gestione, di talchè la norma contenuta nella L. 662/1996 (art. 1, comma 208) non può che avere ampliato la portata delle esistenti disposizioni, nel senso di introdurre il principio della prevalenza con riferimento allo svolgimento di qualsivoglia attività autonoma, ivi compresa quella propria degli amministratori di società.

Se questa è la corretta portata della norma, contenuta nell’art. 1, comma 208, L. 662/1996, non pare dubitabile che la disciplina dell’art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010, non può assurgere a norma di interpretazione autentica, atteso il suo contenuto innovativo rispetto alla norma “interpretata”, e, per l’effetto, la non corrispondenza tra la autoqualificazione della disposizione come interpretativa ed il suo contenuto normativo.

Avv. Emanuela Manini

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