Illegittimità del licenziamento disciplinare intimato ad un dipendente di Trenitalia Spa per non avere ottemperato ad un trasferimento

Licenziamento disciplinare di un dipendente di Trenitalia spa, che aveva rifiutato di recarsi in un impianto diverso da quello di assegnazione, a seguito di un trasferimento. Legittimo esercizio di autotutela, di cui all’art. 1460 cc.
Breve commento alla sentenza n. 18178/2017 del 24/7/2017 della Corte di Cassazione, sez. lav.
Con sentenza n. 5320/2014 la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Novara, dichiarava la illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa ad un lavoratore, dipendente di Trenitalia Spa, patrocinato dall’Avv. Emanuela Manini, poiché esso non aveva ottemperato all’ordine di prendere servizio presso un impianto, ubica-to in altra regione, a seguito di un trasferimento, risultando assente ingiusti-ficato nel corso di alcune giornate.
La Corte di Cassazione, adita da Trenitalia Spa, ha rigettato il ricorso, con-fermando la statuizione della Corte di Appello di Torino, di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato.
In proposito, la Suprema Corte, richiamando consolidati orientamenti, ha precisato:
“il provvedimento del datore di lavoro avente ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguatamente giustificato a norma dell’art. 2103 cc., determina la nullità dello stesso ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza al-lo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia qua-le attuazione di un’eccezione di inadempimento (art. 1460 cc.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che im-ponga l’ottemperanza agli stessi fino ad un contrario accertamento in giudi-zio” (cfr. fra le molte, Cass. n. 26920/2008).
Con riguardo al caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta-mente compiuta la valutazione espressa con la sentenza impugnata della Cor-te di Appello di Torino, la quale ha dichiarato la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela del lavoratore, all’atto in cui ha rifiutato il trasferimento in altra sede, ritenendo prevalenti le ragioni del dipendente su quelle fatte valere dalla società, a base del trasferimento.
Di qui, il rigetto del ricorso promosso da Trenitalia Spa e la conferma di ille-gittimità del licenziamento, intimato al dipendente.
Avv. Emanuela Manini
Allegato: sent. 18178/2017 Corte di Cassazione

20170724163057408

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