Alternanza scuola lavoro. Circolare INAIL 44/2016

Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge n. 107/2015. I chiarimenti apportati in materia dalla circolare Inail n. 44 del 21/11/2016.

Con circolare n. 44 del 21/11/2016, l’Inail è intervenuta nel caso di studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro (L. n. 107/2015), qualora essi subiscano infortuni durante l’impiego in tali progetti, apportando i chiarimenti del caso.

In proposito, gli studenti della scuola secondaria, impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa per i rischi legati a tale attività, ricompresa nell’ambito delle esecuzioni di lavoro.

Con riferimento alla indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, occorre distinguere tra eventi verificatisi nell’ambito scolastico vero e proprio ed eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienza di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto.

Per quanto riguarda i primi, gli studenti sono assicurati solo se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti attività:

– esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;

– attività di scienze motorie e sportive, di informatica, di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori;

– viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Per quanto riguarda i secondi, occorre dire che i progetti di alternanza scuola-lavoro non danno luogo alla costituzione di rapporto di lavoro, nondimeno l’attività svolta dagli studenti è assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, con la conseguenza che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro” sono indennizzabili.

Inoltre, sono tutelati anche gli infortuni occorsi durante il tragitto fra la scuola ed il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, mentre non è tutelabile l’infortunio in itinere che accade nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa.

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Quanto alle prestazioni erogate dall’Inail, le principali sono: un indennizzo danno biologico in capitale per menomazioni della integrità psico-fisica pari o superiori al 6%; rendita per menomazioni superiori al 16%; assegno per l’assistenza personale continuativa; rimborso spese per farmaci, prestazioni sanitarie, protesiche, riabilitative. Gli studenti non hanno diritto alla indennità per inabilità temporanea assoluta, a meno che non siano studenti lavoratori.

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Avv. Emanuela Manini

Allegato: circolare Inail n. 44/2016.

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